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Bilanci 2019 con deroga alla continuità aziendale – Covid -19

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

Principi Redazione Bilancio

Bilanci 2019 con deroga alla continuità aziendale – Covid-19

In un articolo già pubblicato il giorno 8 maggio 2020, abbiamo analizzato le conseguenze dell’ emergenza pandemica Covid-19  sul tessuto socio-economico del nostro Paese. Sono stati messi in risalto, in particolar modo, gli effetti della crisi epidemiologica sui principi di redazione del Bilancio.

Il periodo in cui il coronavirus si è diffuso coincide con la chiusura dei bilanci delle società relativamente all’anno 2019. 

E’ stato fatto riferimento al decreto legge 8 aprile 2020, n.23 (Decreto Liquidità), che ha messo in atto norme in materia di sospensione della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020.

OIC documento interpretativo n.6

Oggi possiamo dire che l’OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n.6Decreto Legge 8 aprile 2020, num. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” 

Il documento analizza le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Liquidità e si applica sia alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile, sia alle società che sono tenute a redigere il bilancio consolidato.

Esso entra in vigore al momento della sua pubblicazione e fino a quando la norma a cui si riferisce sarà applicabile.

Decreto Legge num. 23 dell’8 aprile 2020 – articolo 7

L’art. 7 del D.L. 23/2020, al comma 1, prevede che “Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n.1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in una data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. Il criterio di valutazione è specificatamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.

A quanto detto si aggiunge, al comma 2, che le suddette disposizioni “si applicano  anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

Questo ci permette di capire che la prospettiva della continuità aziendale è un concetto fondamentale alla base della redazione del bilancio d’esercizio.

La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo mette le aziende in una situazione di estrema incertezza, in quanto non riescono ad avere una reale e chiara percezione del futuro.

Questo perché non si conosce, nell’immediato, il vero impatto dell’emergenza e le misure che saranno prese per contrastare la pandemia.

Lo spostamento a settembre 2021 dell’applicazione della procedura di allerta, introdotta dalla riforma sulla Crisi d’Impresa, consente di proiettare il criterio di valutazione in un futuro in cui si spera che l’emergenza sia superata.

Per questi motivi, la norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423 – bis comma primo, num.1) del Codice Civile se sussistono determinate condizioni.

Applicazione della deroga

La deroga si applica ai bilanci d’esercizio:

  • Chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 ( ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  • Chiusi dopo il 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020),
  • In corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Riferendoci al bilancio dell’esercizio 2019, la deroga introdotta si basa sulla valutazione delle condizioni di continuità aziendale alla data di riferimento del bilancio.

La Fondazione OIC precisa che, in caso di bilanci chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, ad esempio), la società può avvalersi della deroga se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo  21 o 22 dell’OIC 11

Non è possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2019, ad esempio)  la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 o 24 dell’OIC 11.

Il riferimento è a tutti i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Importante è non fare riferimento solo ai fatti successivi al 23 febbraio 2020, per non creare situazioni di incertezza.

Se la società decide di avvalersi della facoltà di deroga, il bilancio dovrà essere redatto applicando i criteri di classificazione e di valutazione previsti in caso di accertata continuità aziendale in vigore.

Ad eccezione, quindi, dei paragrafi 23  e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’ OIC 29

Nota Integrativa al bilancio

Le società, se si avvalgono della deroga, devono darne indicazione nella Nota Integrativa.

In essa andranno riportate tutte le altre informazioni che devono essere fornite, unitamente a quelle relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

Anna Gianturco
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