La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Regime forfettario: novità dal 2024
Come sempre l’inizio di ogni anno porta con sé delle novità. È un momento carico di aspettative, in cui ci si chiede cosa riserverà il futuro. L’anno 2024 non fa eccezione.
In particolare, con questo articolo vogliamo concentrarci sulle novità che riguardano i contribuenti in regime forfettario.
Il regime forfettario è una modalità semplificata di tassazione, pensata per agevolare gli imprenditori e i professionisti con ricavi contenuti.
Ecco alcune delle novità introdotte per il 2024:
La Legge n.213/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2023 (c.d. Manovra 2024) non varia il limite di ricavi o compensi per l’applicazione della flat tax del 15%, lasciandolo ad 85.000,00 euro.
E’ confermata anche la soglia dei 100.000,00 euro superata la quale scatterà l’immediata fuoriuscita dal regime forfettario.
Infatti, se nel corso del periodo d’imposta si supera la soglia degli 85.000,00 euro ma non dei 100.000,00 euro, il contribuente esce dal regime solo dall’anno successivo; se, invece, si va oltre la soglia dei 100.000,00 euro, il contribuente esce dal regime nello stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento.
Per determinare tale passaggio, nota importante della circolare 23/2023 dell’Agenzia delle Entrate, si prende in considerazione il principio di cassa, individuando i ricavi e i compensi effettivamente percepiti e non l’emissione della relativa fattura.
Gli obblighi IVA scattano, pertanto a partire dal momento dell’incasso del corrispettivo, anche se successivo all’emissione della relativa fattura.
Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024
Tra le novità riportate nella Legge di Bilancio 2024, c’è l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari, venendo così meno l’esonero, ormai residuale, per le partite IVA fino a 25.000,00 euro di ricavi e compensi.
Ciò era stato previsto dall’ articolo 18 del D.L. n.36/2022, che imponeva l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari sopra la soglia dei 25.000,00 euro.
La data del 31 dicembre pone fine alle deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica che, così come previsto in materia di corrispettivi telematici, si applicherà in maniera generalizzata.
Dopo esserci soffermati su queste due novità, possiamo senza dubbio affermare che i limiti e i requisiti, per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario, non presentano altre modifiche con l’arrivo del 2024.
Regime forfettario 2024: regole, tassazione ridotta, semplificazioni.
Ci sembra opportuno e corretto, a questo punto, fare un breve excursus sul regime forfettario facendo, appunto, un breve cenno al passato, anche se molto prossimo.
I vantaggi per i soggetti che possono accedere al regime sono:
- Tassazione ridotta;
- Riduzione dei contributi INPS;
- Semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
La tassazione prevista è del 15%.
La riduzione consiste nella diminuzione del 35% dei contributi INPS dovuti; la riduzione si ottiene presentando apposita comunicazione all’INPS entro la scadenza del 29 febbraio.
Questa agevolazione spetta ai soggetti che:
- Svolgono attività d’impresa;
- Hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti;
Non beneficiano di queste agevolazioni, invece, i titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professioni:
- senza obbligo di iscrizione al CCIAA;
- senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;
- con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.
Le semplificazioni fiscali riguardano il mancato addebito dell’IVA in fattura ai clienti e, di conseguenza, i contribuenti forfettari sono esonerati dalla liquidazione dell’imposta, dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Regime forfettario 5 per cento startup.
In alcuni casi l’ingresso nel regime forfettario permette di beneficiare dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento per startup.
La possibilità è riservata alle nuove attività, per i primi 5 anni.
Possono applicare la flat tax al 5 per cento, in luogo dell’aliquota al 15 per cento, i soggetti che rientrano nei seguenti casi:
se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
se la start up non è una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
nel caso in cui si prosegua l’attività svolta da un altro soggetto. In tal caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.
Cause ostative d’esclusione dal regime forfettario
Il mancato rispetto dei requisiti per l’accesso al regime forfettario 2024 determina l’impossibilità di applicare la tassazione agevolata.
Non possono applicare il regime in questione i titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Regime forfettario 2024: calcolo imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è calcolata applicando l’aliquota, del 15 o del 5 per cento, alla base o reddito imponibile, a quello cioè che è assoggettato a tassazione.
La base imponibile viene determinata attraverso un “criterio forfettario”, moltiplicando il complesso delle somme percepite dal soggetto a titolo di ricavi o compensi per un determinato coefficiente di redditività.
Il reddito complessivo dovrà essere moltiplicato per l’apposito coefficiente per ottenere l’importo che sarà soggetto ad imposta sostitutiva.
Il coefficiente in questione varia a seconda dell’attività svolta ed è individuato sulla base del codice ATECO.
Dal reddito imponibile, determinato forfettariamente, si deducono i contributi previdenziali obbligatori.
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