skip to Main Content

Codice della Crisi d’impresa – effetto Covid 19

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

 Codice della Crisi d’impresa – Effetto Covid 19

Oggi, con questo articolo, continuiamo ad analizzare quanto previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n.23; focalizzeremo, soprattutto, l’attenzione, di cui al titolo,  sul punto 2 del decreto, ormai meglio conosciuto come Decreto Liquidità.

Decreto Liquidità

Nel decreto hanno trovato spazio importanti norme destinate a preservare la continuità produttiva di quelle imprese, che hanno subito un periodo di significativa riduzione delle funzioni aziendali o di inattività, quale conseguenza del Covid-19.

Il predetto decreto ha introdotto norme di applicazione immediata, con interventi che possono essere qualificati come una sorta di protezione civile ed economica in favore delle aziende e di tutti i soggetti che operano all’ interno o con le stesse.

Uno di questi interventi prevede:

  • l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020;
  • il differimento dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati o ancora in fase di omologazione;
  • slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Differimento entrata in vigore Codice della Crisi d’impresa – effetto Covid 19

La paralisi economica che stiamo vivendo in questi giorni, dovuta all’emergenza sanitaria per il Coronavirus, è riuscita a sopraffare anche il Codice destinato a fronteggiare, in modo più efficiente, proprio la forma di crisi economica più importante: la crisi delle imprese.
Purtroppo la situazione attuale, proprio per i suoi effetti, non può definirsi una  crisi “normale ed ordinaria”.

Essa, a causa del suo carattere globale, si presenta come la crisi economica più grave, se non peggiore, di quella del 1929.

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza D. Lgs 12 gennaio 2019, n.14 

L’intero Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è differito di ben dodici mesi e mezzo, precisamente al 1° settembre 2021.

Tale slittamento è previsto dall’art.5 del Decreto Liquidità con cui il legislatore interviene sul comma 1 dell’art. 389 del citato decreto legislativo, lasciando inalterato il comma 2.

Art.389 D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14, comma 2.

 Ai sensi di quest’ultimo restano in vigore, come previsto, dal 16 marzo 2019 (ossia dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del D. Lgs. n. 14 del 2019, avvenuta il 14 febbraio 2019) ad esempio:

  • le modifiche concernenti la competenza per materia e per territorio dei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  • le controversie che ne derivano relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
  • le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria per quanto riguarda la competenza del tribunale per la dichiarazione di insolvenza e per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
  • l’istituzione, presso il ministero della Giustizia, dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice;
  • ed altro ancora che, però, non riteniamo approfondire con questo articolo.

Motivazioni del differimento Codice della Crisi

Il decreto liquidità ha constatato che l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza non avrebbe permesso la piena applicazione della riforma.

Il fine principale consiste, proprio,  nel tentativo di salvataggio del maggior numero di imprese e della loro continuità aziendale, introducendo anche una fase di allerta destinata a permettere interventi che impediscono il fallimento o, meglio, la liquidazione giudiziale.

Il sistema di allerta è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile, all’interno del quale gran parte dell’imprese non sia colpita dalla crisi.

Però, in uno scenario come quello attuale, dove una vasta fetta del tessuto economico risulta essere in difficoltà, gli indicatori già individuati per l’emersione della crisi non sarebbero in grado di svolgere un ruolo selettivo.

Potrebbero addirittura ostacolare il raggiungimento del proprio obiettivo, generando effetti sfavorevoli e dannosi.

Le difficoltà economiche, che, nei prossimi mesi, si troveranno a fronteggiare le imprese, necessitano di una stabilità a livello normativo, che contrasta con l’entrata in vigore di una riforma storica e di rilevanti dimensioni.

E’ opportuno, per questo motivo, affrontare l’odierno momento di incertezza economica con uno strumento già ampiamente sperimentato, e cioè, la legge Fallimentare.

Il ricorso alla vigente normativa rappresenta una forma di garanzia a tutela del sistema economico e giudiziario.

Ci sarà tempo per introdurre le novità contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza.

Per questo motivo il Governo ha ritenuto opportuno il differimento, riservandosi  la possibilità di cercare, in questo lasso di tempo, altre soluzioni che meglio potranno essere applicate quando il sistema economico italiano sarà, gradualmente, tornato alla “normalità”.

Anna Gianturco
Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!