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Codice della crisi e dell’insolvenza

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Codice della crisi  e dell’insolvenza

L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza potrebbe subire uno slittamento, con una proroga, rispetto alla data preventivata del 15.08.2021. La proroga si rende necessaria a seguito della crisi sanitaria che ha colpito l’Italia.

Possibilità di proroga

Con la conversione del DL 18/2020 “Cura Italia”, l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa potrebbe subire uno slittamento, con una proroga, rispetto alla data preventivata del 15.08.2021.

La proroga si rende necessaria per poter fronteggiare gli effetti negativi che stanno attanagliando le imprese italiane a seguito della intervenuta crisi sanitaria.

La sospensione delle attività, la cui durata è ancora incerta, ha già messo in ginocchio il sistema produttivo italiano. La contrazione del PIL prevista per il 2020, nel miglio dei casi si attesterà intorno al 10%, portando lìItalia in un periodo di recessione.

L’ISTAT stima una perdita, ad oggi, di 100 miliardi di fatturato. Un numero di aziende chiuse pari a 2,2 milioni di cui il 49% di microimprese e il 51% di medie imprese.

Perplessità sulla proroga

La soluzione dello slittamento dell’entrata in vigore del Codice al 15 agosto 2021 suscita qualche perplessità. In questo caso i Bilanci da esaminare sarebbero quelli relativi all’esercizio finanziario 2020. Quindi propri i bilanci scaturenti dal periodo colpito dall’epidemia.

Il numero di segnalazioni da fare, a seguito dell’applicazione del Codice, risulterebbe elevato, arrecando ulteriori danni alla già precaria e compromessa situazione delle imprese italiane.

Ad avviso di chi scrive, e di parte di molti esperti del settore, il rinvio dovrebbe slittare perlomeno al 2022 se non addirittura al 2023. Questo è il periodo necessario affinché si possano prendere in esame Bilanci che non risentano delle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Comunque quando la ripresa potrebbe essere più solida e consolidata.

Ulteriori provvedimenti collaterali  dovrebbero poi essere adottati, anche come misure emergenziali, stante il verificatisi dei mancati pagamenti, da parte di molti imprenditori, delle commesse pregresse a causa del blocco delle attività.

Uno di questi provvedimenti potrebbe riguardare il congelamento delle procedure esecutive che saranno state avviate dal fornitori creditori nei confronti dei clienti debitori. Ciò per permettere a questi ultimi il risanamento aziendale creando un giusto equilibrio tra le esigenze dei creditori e quelle dei fornitori.

In difetto di proroga

Mancando la proroga si aprirà un nuovo scenario di crisi per molte imprese che avranno nel loro futuro solo la prospettiva di un assoggettamento a procedure liquidatorie.

In questa fase va sviluppata ed approfondita un’attività di consulenza in merito alla creazione, forse anche affiancamento alle imprese in crisi, di una newco o l’affidamento ad altra realtà economica che non ha difficoltà pregresse.

Nell’uno e nell’altro caso l’impresa in crisi potrà procedere con anticipo a locare l’azienda alla newco o altra realtà collaterali di settore.

Ciò facendo sottrarrà l’attività economica ad una sicura scomparsa dal mercato giungendo, dopo l’eventuale fitto d’azienda, anche a poter richiedere un fallimento in proprio.

L’operazione sarà tesa alla conservazione del patrimonio aziendale e della realtà economica andando ad anticipare anche ciò che poi è riservato all’attività liquidatoria della curatela.

La realtà economica titolare del fitto d’azienda potrà intervenire con un successivo acquisto della stessa attraverso la proposizione di un concordato o per il successivo ritorno in bonis della società dichiarata fallita.

Si manterrebbe così inalterata ed impregiudicata la posizione dei soggetti creditori avendo anche preservato il patrimonio aziendale ed il suo valore per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali.

Maria Consiglia Viglione
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