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Compensi del professionista percepiti successivamente alla chiusura della partita IVA
Il trattamento fiscale dei compensi percepiti dal professionista successivamente alla chiusura della partita iva è stato argomento di trattazione in sede di Cassazione con sentenza del 21.04.2016 n. 8059.
La Suprema Corte si è espressa: “i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell’attività medesima, devono ritenersi assoggettati ad Iva, risultandone lo “Statuto” impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all’atto del manifestarsi del fatto generatore della imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo”.
Con Risoluzione n. 232 del 20.08.2009 l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’attività del professionista non può essere cessata se devono essere emesse fatture da incassare, almeno che lo stesso non si adoperi a fatturare anticipatamente tutti i crediti vantati.
L’attività del professionista non cessa, dunque, al momento in cui non esercita più, bensì in quello successivo alla chiusura di tutti i rapporti e la contestuale fatturazione di tutte le prestazioni effettuate.
Nella buona sostanza con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate si rimette alla circolare n.11/E del 16.02.2007 laddove recita “l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
L’Amministrazione Finanziaria prevede due strade da percorrere sull’argomento trattato:
- Ascrivere le prestazioni ed i successivi pagamenti all’ultimo anno di attività;
- Mantenere la partita iva fino alla conclusione di operazioni fiscalmente rilevanti.
Nel caso in cui la partita iva sia cessata prima della conclusione di tutte le attività le soluzioni sono le seguenti:
- Riapertura della partita iva;
- Incasso dei crediti;
- Fatturazione di compensi come “prestazioni di lavoro autonomo”;
- Dichiarazione del fatturato nel modello redditi dell’anno di competenza ai sensi dell’art.35 commi 3 e 4 del DPR n.633/72, il quale prevede che il contribuente deve presentare una dichiarazione entro trenta giorni dalla chiusura dell’attività.
- Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ultimazione di tutte le operazioni.
Fonti:
Risoluzione Agenzia Entrate n. 232 del 20.08.2009;
Circolare Agenzia Entrate n.11/E del 16.02.2007;
D.P.R. 633/72 art. 35 commi 3-4
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