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Coronavirus – Approvazione dei bilanci 2019
Coronavirus – Approvazione dei bilanci 2019
La norma slitta bilanci modifica i tempi di approvazione dei bilanci societari 2019 e introduce nuove modalità di svolgimento delle assemblee.
Il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 stabilisce all’art.106 la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale indipendentemente da quanto previsto dal c.c. o dallo statuto societario senza dare alcuna motivazione né nella Relazione sulla Gestione né nella Nota Integrativa.
Il nuovo calendario
Il nuovo calendario è il seguente:
Prima convocazione entro il 29 giugno 2020 (il 28 giugno cade di domenica);
Seconda convocazione dal 30 giugno al 29 luglio 2020.
La norma introdotta dal decreto “Cura Italia” che deroga a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (art. 2363, co. 2 e 2478 bis) nonché dallo Statuto sociale è applicabile in ogni caso e opera in via del tutto eccezionale per i bilanci chiusi al 31.12.2019.
Oltre allo slittamento dei termini per l’approvazione dei bilanci 2019 il decreto prevede una serie di facilitazioni circa lo svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie a prescindere dall’ordine del giorno e anche in deroga alle previsioni statutarie.
E’ stabilito, infatti, che le società (Spa, Sapa, Srl e Cooperative) possono prevedere:
- il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento in assemblea con i mezzi di telecomunicazione;
- che il Presidente e il Segretario o il Notaio non si trovino contemporaneamente nello stesso luogo.
Naturalmente c’è la necessità di mettere a punto procedure e sistemi capaci di consentire una corretta identificazione di tutti i soci che partecipano alla riunione in remoto soprattutto quando la compagine sociale è molto numerosa. La stessa cosa vale per i componenti del C.d.A..
Per quanto riguarda le Srl, a prescindere dalle disposizioni statutarie, ai soci sarà sempre possibile richiedere il consenso espresso per iscritto.
Si precisa che le disposizioni di cui sopra non sono un obbligo, ogni società potrà decidere se utilizzare o menole nuove le modalità e scadenze oppure seguire le vie tradizionali.
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 e comunque entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19.
Enti del Terzo Settore
Dette disposizioni sono estese anche gli Enti del Terzo Settore.
L’art. 35 del Decreto prevede inoltre ulteriori differimenti di una serie di termini per il terzo settore. Essi riguardano sia l’approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del Terzo settore sia l’approvazione dei loro bilancio. Il comma terzo del citato articolo, stabilisce che per l’anno in corso è ammessa la possibilità di approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020 ed approvare le modifiche di adeguamento entro la stessa data.
Questa possibilità riguarda gli Enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale.
L’articolo 35 del Decreto indica anche quali enti sono interessati alla proroga:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.lgs.. 4 dicembre 1997 n. 460;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 11 agosto 1991 n. 266;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.
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