Il 26 novembre 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto attuativo…
Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo – Decreto Rilancio
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo – Decreto Rilancio
Sono trascorsi pochissimi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma già il nuovo decreto sta lasciando dietro di sé commenti non sempre favorevoli, oseremo dire.
Il decreto a cui ci riferiamo è il decreto legge n.34 del 19/05/2020, ormai denominato Decreto Rilancio.
Esso, come gli altri decreti emanati in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid -19, prevede misure a sostegno di famiglie, imprese, salute ed economia.
Tra le diverse misure inserite dal governo Conte nel Decreto Rilancio, ne è annoverata una particolarmente allettante per aziende e piccole imprese.
In questa complicatissima crisi generata dall’emergenza sanitaria Coronavirus , il governo ha predisposto una specie di “sconto” per gli affitti dei locali commerciali.
Quanto detto è rubricato all’articolo 28: “ Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda.
Articolo 28 Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19 maggio 2020)
Questo articolo prevede un credito di imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività:
- Industriale;
- Commerciale;
- Artigianale;
- Agricola;
- di interesse turistico;
- all’ esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda, che comprendono almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività sopra citate, spetta un credito nella misura del 30% dei relativi canoni.
Soggetti che possono accedere al credito d’imposta
Possono accedere al credito d’imposta:
- I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
- Le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e dai compensi;
- Gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Canoni di locazione interessati
Il credito d’imposta spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio 2020.
Per il settore turistico, con attività solo stagionale, il reddito spetta per i canoni di aprile, maggio e giugno 2020.
Condizioni di accesso
Il Decreto Legge n.34/2020 stabilisce che il credito d’imposta del 60% è utilizzabile dai soggetti locatari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, ossia 2019.
Utilizzo del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, in virtù dell’articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, num.241, (D.Lgs. 9 luglio 1997, num.241 ) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Per poter utilizzare tale credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.13 del 20 marzo 2020, ( risoluzione n.13 20 marzo 2020) ha istituito un apposito codice tributo.
Il codice “6914” denominato : credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto legge n.15 del 17 marzo 2020.
La compensazione dovrà avvenire mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito; non concorre, inoltre, alla determinazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Gli immobili che danno diritto allo sconto fiscale sono tutti quelli rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe, per intenderci).
Il credito d’imposta non si applica alle attività escluse dal lockdown imposto dal governo; ossia tutte le attività essenziali elencate agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 11 marzo 2020. (d.p.c.m. 11 marzo 2020).
Il credito in esame non è cumulabile con il credito previsto per le botteghe e negozi, riconosciuto dal decreto Cura Italia, in relazione alle medesime spese sostenute.
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