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Giustizia riparativa: la sfida della Riforma Cartabia tra dialogo, vittime e sconti di pena

La giustizia riparativa viene introdotta in modo organico con la Riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022, e rappresenta una risposta al delitto fondata sulla centralità dei soggetti coinvolti e della comunità, nonché su dialogo e riparazione del danno. Non si sostituisce al processo penale ma lo affianca basandosi su consenso condiviso, partecipazione attiva e intervento di un mediatore, soggetto terzo e imparziale col ruolo di agevolare l’incontro fra le parti. Una definizione di giustizia riparativa, la c.d. restorative justice, ci è stata offerta dalle Nazioni Unite nel 2002. Secondo i Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters adottati dalle Nazioni Unite, la giustizia riparativa è quel percorso in cui le parti di un processo e la comunità “partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”. La nozione contenuta dalla Direttiva 29/2012/UE descrive la giustizia riparativa, in maniera ancor più chiara e completa, come “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”.
Il programma di giustizia riparativa può essere attivato durante tutto il processo, ovvero anche durante o dopo l’esecuzione della pena, e addirittura a seguito di sentenza di non luogo a procedere. Presupposto principale è il consenso delle parti, mentre non costituisce un limite alla sua attivazione la gravità del reato. La partecipazione non produce effetti negativi per l’imputato o condannato, anche nelle ipotesi in cui il programma non dovesse raggiungere un esito riparativo. Obiettivo della Riforma Cartabia è di estendere in Italia il modello riparativo, già utilizzato e diffuso da tempo in altri Paesi europei, anche al di fuori dell’ambito della giustizia minorile. Il mancato accoglimento della richiesta può essere appellato. Per le Sezioni Unite (sentenza n. 5166 del 2026) il rigetto della richiesta ai centri di giustizia riparativa è ricorribile per cassazione o appello.
Il programma di giustizia riparativa si basa su percorsi volontari di responsabilizzazione basati sull’incontro e sul confronto fra parte offesa e imputato, in uno spazio neutrale e protetto. L’obiettivo primario è la ricomposizione del conflitto venutosi a creare a seguito del reato alla presenza di un mediatore qualificato, e la riconciliazione dell’autore del reato con la parte offesa e la società, nonché la prevenzione della recidiva. La richiesta avviene da parte dell’interessato o del suo difensore, mentre nel procedimento minorile avviene attraverso la richiesta dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni o della Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Il percorso è totalmente gratuito per tutte le parti che vi partecipino.
Il fine ultimo del percorso è quello di sanare il danno causato dal delitto attraverso dialogo e mediazione, ma anche con obiettivi concreti quali la riconciliazione e il risarcimento. Al termine del percorso, se il giudice valuta che questo abbia avuto un esito riparativo soddisfacente, può riconoscere al colpevole un’attenuante speciale, che prevede uno sconto fino ad un terzo della pena. È l’art. 62 del codice penale, comma 1 n. 6 a prevedere, fra le circostanze attenuanti comuni, che attenua il reato “l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati”.
Tale provvedimento premiale può accrescere le possibilità di un utilizzo strumentale del percorso da parte dell’imputato o del condannato, il quale può prestarsi alla sottoposizione dello stesso soltanto per ottenere uno sconto di pena. Tuttavia lo scrivente ritiene che tale rischio sia marginale, stante la durata del percorso, il controllo e la valutazione dello stesso da parte di esperti, e la propensione a risposte concrete, quali il risarcimento economico. Si è detto che è possibile l’accesso alla giustizia riparativa in fase esecutiva per soggetti già condannati, anche se già stanno scontando la pena. Al riguardo la Cassazione (sentenza n. 41133 del 2024) ha precisato che ai programmi di giustizia riparativa “si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione della stessa”. Se il soggetto richiedente è detenuto egli non può essere ammesso ad alcun programma di giustizia riparativa fin quando la pena sarà in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo a cui è sottoposto. Per la Suprema Corte (sentenza n. 8653 del 2026), poi, l’accesso alla giustizia riparativa non può essere subordinato all’ammissione del fatto che costituisce reato da parte dell’imputato o dalla sua offerta di risarcire. Non è neanche strettamente necessaria l’approvazione della parte offesa dal reato, poiché la giustizia riparativa si fonda sulla sussistenza dell’interesse pubblico a ricomporre la frattura sociale derivata dalla commissione di un reato e non coincide con l’interesse della parte. Per la Suprema Corte non può esservi accordo che preveda una diminuzione di pena subordinata all’ammissione o completamento di un percorso di giustizia riparativa, pertanto una domanda di ammissione al programma di giustizia ripartiva “non può ritenersi parte integrante del patto di concordato”. Ciò in quanto, afferma la Corte, “proprio perché l’oggetto e la finalità del percorso riparativo sono completamente diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi”.
Una delle questioni più controverse riguardanti la giustizia riparativa attiene all’ammissibilità dell’istanza di accesso al programma, presentata da persona indagata, imputata, condannata o detenuta per reati senza vittima specifica, quali i reati fiscali, associativi o per traffico di stupefacenti. La giurisprudenza di merito ha risposto in maniera contraddittoria all’accoglimento della richiesta in dette ipotesi. La Corte d’Appello di Milano, con l’ordinanza del 12 luglio 2023 ha rigettato l’istanza di ammissione ad un programma riparativo presentata da persona imputata del delitto di traffico di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con la motivazione che i programmi riparativi si rivolgano soltanto agli autori di quei reati che contemplano l’esistenza di una vittima specifica ove sia possibile un dialogo riparativo e in ogni altro percorso dialogico. Ne consegue che, qualora sia perpetrato un reato senza vittima specifica non sarebbe ontologicamente ipotizzabile alcuna forma di mediazione o dialogo, mancando la vittima con cui tenerli. Per converso il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza n. 4710 del 2023 ha riconosciuto ad un condannato per il medesimo reato di traffico di stupefacenti, il diritto di accedere alla giustizia riparativa, motivando la scelta con la convinzione che il concetto di vittima non possa essere limitato alla parte offesa dal reato, ma debba estendersi all’intera comunità.
Nonostante le premesse positive, anche a seguito della Riforma Cartabia in Italia l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ha registrato una bassissima adesione, per la diffidenza nei confronti dell’istituto, sia da parte delle vittime che degli autori dei reati. Anche i difensori non incoraggiano o sostengono i percorsi riparativi, forse per una conoscenza limitata dell’istituto, o per l’assenza di particolari benefici a breve termine per l’assistito. Eppure, è proprio il difensore ad avere un ruolo chiave nell’ambito della giustizia riparativa. Egli, oltre a doverne valutare le opportunità e i rischi, è tenuto ad accompagnare e assistere la parte processuale nel percorso di riparazione e collaborare con gli altri operatori della giustizia riparativa per favorire l’esito positivo del percorso.
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