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Il controllo di regolarità contabile e amministrativa negli enti locali

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

La materia in esame è disciplinata da numerose fonti normative. In primo luogo, l’art.97 della Costituzione che, dettando i principi dell’organizzazione dei pubblici uffici, stabilisce il perseguimento degli obiettivi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro ordinamentale in cui vengono determinate le competenze, le attribuzioni e le responsabilità dei pubblici ufficiali.

L’evoluzione normativa ha cercato di attuare i principi enunciati dalla Costituzione. Invero, leggi successive hanno realizzato la distinzione tra i poteri di controllo politico amministrativo spettanti agli organi di governo ed i poteri amministrativo-contabili attribuiti ai dirigenti.

Questi ultimi hanno autonomia gestionale che ne accresce la responsabilità diretta ed esclusiva con riguardo alla correttezza amministrativa, all’efficienza dell’azione ed ai risultati di gestione.

Oggi si persegue con insistenza l’obiettivo di snellimento della burocratizzazione esistente negli anni passati e si tende, attraverso riforme continue, al processo di aziendalizzazione della P.A. attraverso alcuni criteri fondamentali come quello della concretezza dei risultati finali, in un’ottica di efficienza ed economicità; dell’innovazione tecnologica per la gestione, la programmazione ed il controllo dei processi produttivi e del disegno di nuove forme organizzative che privilegino la valutazione dei risultati.

Altra fonte normativa che governa la materia in esame è l’articolo 147 del TUEL che contempla quattro tipologie di controllo interno :

  • Controllo di regolarità amministrativa e contabile
  • Controllo di gestione
  • Valutazione della dirigenza
  • Valutazione e controllo strategico.

Ogni Ente locale ha una sua autonomia nel costruire un proprio sistema che si uniformi ai controlli interni, e persegua l’obiettivo di adattarsi continuamente ai cambiamenti dell’organizzazione .

In particolare, l’articolo 147 bis TUEL si occupa del “controllo di regolarità contabile e amministrativa ”.

Sintetizzando il tenore della norma, il controllo avviene in una fase preventiva ed in una successiva rispetto all’emissione dell’atto amministrativo.

La fase preventiva si concretizza nel rilascio del parere da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità e la correttezza tecnica e contabile dell’atto e nel rilascio del visto che certifica la copertura finanziaria.

Il parere di regolarità contabile è un parere di legittimità del provvedimento di spesa, ciò implica la valutazione sulla correttezza sostanziale della stessa.

Il controllo successivo viene esercitato in ossequio ai principi di revisione aziendale a cura del segretario. I controlli vengono effettuati secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità.

Ai sensi dell’art.147 bis c. 2 d.lgs n.267/2000 sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.

La selezione casuale, di norma, è l’estrazione casuale ed informatizzata degli atti riguardanti gli impegni di spesa, i contratti e gli atti amministrativi assoggettati a controlli successivi di regolarità.

Le tecniche di campionamento riguardano quella tipologia di atti che devono essere sottoposti a controlli, si devono attenere alla preliminare mappatura dei processi a rischio corruzione.

In buona sostanza, sia la casualità della selezione, sia le tecniche di campionamento devono attenersi alle regole dettate dai provvedimenti anticorruzione, soprattutto negli ambiti in cui essa può più facilmente verificarsi come ad esempio gli appalti, l’erogazione di contributi, i contratti di lavoro ecc.….

Terminata la verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, “le risultanze del controllo – ai sensi dell’art. 147 bis III comma TUEL – sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione , e al consiglio comunale”.

In definitiva può dirsi che il controllo di regolarità contabile e amministrativa è finalizzato:

  • Ad accertare il rispetto delle leggi ed il regolamento dell’Ente;
  • Verificare la correttezza delle procedure;
  • Esaminare la correttezza dell’atto;
  • Qualora si verifichino anomalie, occorre sollecitare il responsabile del servizio;
  • apportare miglioramenti e qualità agli atti amministrativi;
  • indurre l’attività amministrativa alla totale imparzialità;
  • creare sinergie e collaborazione tra le singole strutture.

Per approfondimenti:

Art.147 del TUEL

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