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Infortunio sul lavoro: tutela, definizione e obblighi procedurali

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

L’infortunio sul lavoro rappresenta una delle principali aree di intervento del diritto della sicurezza sociale. Non si tratta di un semplice incidente occorso durante l’attività lavorativa, ma di un evento che, interrompendo lo svolgimento normale dell’attività professionale, attiva un sistema articolato di tutele economiche, sanitarie e riabilitative.

Affinché si possa parlare di “infortunio sul lavoro” in senso tecnico e giuridicamente rilevante, è necessario che l’evento presenti specifici requisiti previsti dalla legge, in particolare dall’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 (cosiddetto Testo Unico).

L’evoluzione normativa e l’elaborazione giurisprudenziale hanno ampliato i confini della tutela, includendo fattispecie un tempo escluse, come gli infortuni in itinere.

Secondo quanto statuito dall’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL copre “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro”, purché da essi ne derivi la morte; un’invalidità permanente (totale o parziale) oppure un’inabilità temporanea assoluta al lavoro di durata superiore a tre giorni. In mancanza anche di uno solo di questi elementi, l’evento non è qualificabile come infortunio sul lavoro indennizzabile.

Elemento distintivo dell’infortunio rispetto alla malattia è la presenza di una causa violenta, intesa come fattore esterno che incide in modo repentino, intenso e concentrato nel tempo sull’organismo del lavoratore. Essa non si limita a un impatto fisico diretto, ma comprende qualsiasi agente che alteri l’equilibrio psicofisico del lavoratore, in particolare comprende:

  • agenti meccanici: cadute, urti, ferite, schiacciamenti;
  • agenti fisici/termici: ustioni, colpi di freddo o di calore, folgorazioni;
  • agenti chimici: esposizione acuta a sostanze tossiche;
  • agenti biologici: infezioni da virus o batteri in forma acuta;
  • sforzi fisici abnormi: come il sollevamento improvviso di carichi pesanti.

Va inoltre precisato che anche un aggravamento improvviso di una patologia preesistente, se causato da un agente esterno, può integrare l’ipotesi di infortunio.

Altro requisito fondamentale è l’occasione di lavoro soggetto ad un costante approfondimento giurisprudenziale. Si ritiene integrato quando l’attività lavorativa costituisce la condizione che ha reso possibile o ha agevolato il verificarsi dell’evento lesivo. Nello specifico, non è richiesto un rapporto di causa-effetto diretto tra la mansione specifica e l’evento, ma è sufficiente che l’incidente sia avvenuto in un contesto reso rischioso dal lavoro stesso.

La tutela, infatti, si estende a:

  • rischio specifico: direttamente connesso alla mansione;
  • rischio generico aggravato: un rischio comune, ma reso più grave dal contesto lavorativo;
  • rischio improprio: derivante dallo svolgimento di attività strumentali o accessorie, anche se non rientrano nelle mansioni tipiche.

Dunque, vi è copertura assicurativa ogniqualvolta l’infortunio non si sarebbe verificato senza la presenza del lavoratore in quel determinato contesto lavorativo.

Costituisce un’eccezione alla regola generale il cosiddetto “rischio evolutivo”. Si verifica quando il lavoratore, con condotta volontaria e arbitraria, si espone a un pericolo estraneo all’attività lavorativa, interrompendo ogni nesso con la prestazione professionale. Esempio classico: il lavoratore che, durante una pausa, si arrampica per gioco su una scaffalatura e cade.

L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 ha esteso la copertura anche agli incidenti avvenuti durante il percorso casa-lavoro e viceversa. Si tratta dell’infortunio in itinere, una tipologia ormai consolidata nel panorama normativo.

In particolare, la tutela è riconosciuta qualora l’incidente avvenga durante il “normale percorso”, ossia il tragitto deve essere quello più diretto e usuale. Tuttavia, per la copertura assicurativa sono ammesse deviazioni o interruzioni giustificate da:

  • cause di forza maggiore (es. strade bloccate da un incidente);
  • obblighi improrogabili (es. cura di un familiare);
  • adempimenti legali (es. testimoniare in un processo);
  • accompagnamento dei figli a scuola (riconosciuto come necessità sociale).

Inoltre, il nesso causale non risulta interrotto e l’indennizzo viene riconosciuto anche qualora si verifichino delle soste brevi, come fermarsi per un caffè o acquistare il giornale, purché non espongano a rischi ulteriori.

L’indennizzabilità è subordinata alla “necessità” dell’uso dell’auto privata, da dimostrare nei seguenti casi:

  • assenza di mezzi pubblici;
  • incompatibilità tra orari dei mezzi e orari di lavoro;
  • distanza eccessiva o percorsi disagevoli.

Se il lavoratore utilizza l’auto solo per comodità personale, e sono presenti mezzi pubblici compatibili, la copertura INAIL è esclusa. In questi casi il rischio ricade sul lavoratore, al quale spetta l’onere di dimostrare la “necessità” dell’uso del mezzo privato.

Altro aspetto fondamentale riguarda l’infortunio in trasferta che gode di una tutela rafforzata.  Il lavoro fuori sede comporta un’estensione della tutela assicurativa; la Circolare INAIL n. 52/2013, ha sottolineato come l’intero periodo di trasferta sia coperto, in quanto funzionale all’attività lavorativa.

Sono indennizzabili gli infortuni che avvengono:

  • durante il viaggio per raggiungere il luogo della missione dalla propria abitazione;
  • negli spostamenti tra l’alloggio temporaneo e la sede di lavoro;
  • durante attività quotidiane necessarie alla trasferta (pasti, igiene, riposo).

L’unica eccezione resta, come sempre, il rischio elettivo, quando il lavoratore si dedica ad attività pericolose e non correlate alla missione.

Quando si verifica un infortunio, è fondamentale attivare correttamente il percorso procedurale che coinvolge tre soggetti: lavoratore, medico, datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 1124/1965, il lavoratore ha l’obbligo di:

  • comunicare immediatamente l’infortunio al datore o a un preposto;
  • sottoporsi a visita medica, presso il medico aziendale, il Pronto Soccorso o il medico curante;
  • fornire al datore gli estremi del certificato medico (numero identificativo, data, prognosi) necessari per la trasmissione della denuncia all’INAIL.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la perdita del diritto all’indennità per i giorni antecedenti alla comunicazione.

Il medico che presta il primo soccorso ha il dovere di:

  • redigere il primo certificato medico di infortunio;
  • inviare il certificato all’INAIL per via telematica entro le ore 24 del giorno successivo.

Il certificato deve contenere i dati del lavoratore, la descrizione dell’evento, la diagnosi e la prognosi. Una volta inviato, viene rilasciato un numero di protocollo telematico che rappresenterà l’identificativo univoco della pratica medica.

Il datore di lavoro, ricevuto il certificato, ha due obblighi distinti:

  • comunicazione a fini statistici (prognosi fino a 3 giorni), entro 48 ore.
  • denuncia assicurativa all’INAIL (prognosi oltre 3 giorni), entro 48 ore dalla ricezione del certificato.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita, il termine è ridotto a 24 ore.

Entrambe le comunicazioni devono essere effettuate in modalità telematica. La mancata o tardiva denuncia è sanzionata amministrativamente. Se la prognosi iniziale si prolunga oltre i 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere una nuova denuncia entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

Orbene, la disciplina dell’infortunio sul lavoro si fonda su un equilibrio tra la necessità di tutela del lavoratore e l’esigenza di rigore procedurale. Il riconoscimento dell’evento lesivo come infortunio indennizzabile non è un automatismo, ma l’esito di un percorso normativamente strutturato e soggetto a precisi requisiti.

Il rispetto puntuale degli obblighi da parte di tutte le figure coinvolte (lavoratore, medico, datore di lavoro) è indispensabile non solo per accedere alle prestazioni INAIL, ma anche per garantire la legalità, la tracciabilità e la trasparenza dell’intero sistema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

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