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IRPEF ridotta al 90% ai ricercatori che rientrano in Italia con assegno non tassato
Gli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo per il 90% degli emolumenti percepiti (art. 44 D. L. 31.05.2010 n. 78).
Per i ricercatori percipienti assegno di ricerca vi sono state perplessità applicative, in merito ai benefici della tassazione ridotta, in quanto l’assegno dei ricercatori è esente da tassazione e non si configura come contratto di lavoro subordinato.
Di qui l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che, in principio di diritto, afferma che anche i ricercatori possono beneficiare dell’esclusione del 90% della tassazione.
Caratteristiche e peculiarità della ratio agevolativa è che gli obiettivi e i contenuti di quanto disposto dall’art. 44 del D. L. 78/2010 e delle norme che regolano questo rapporto di lavoro non sono di ostacolo all’accesso al beneficio e non rileva il fatto che gli assegni percepiti dai ricercatori siano esenti da imposta.
Il principio di diritto dell’Agenzia (n. 8 del 21 aprile 2023) preliminarmente riporta il citato art. 44 e ne interpreta i contenuti.
Dirime possibili altre interpretazioni e chiarisce che questa forma di incentivo vuole porre rimedio alla così detta fuga dei cervelli e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Nell’excursus del “principio” l’Agenzia nel richiamare le leggi che disciplinano queste attività lavorative considera il contesto dello svolgimento delle attività di ricerca che può risultare propedeutico, alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili) con ricercatori e docenti provenienti dall’estero.
L’insieme del contesto normativo porta a considerare situazioni particolari che interessano docenti e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia.
In particolare, la corresponsione dell’assegno ai ricercatori può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (con redditi tassabili ma rientranti nell’agevolazione del 90%) e può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti rientranti nel citato art. 44.
Spetta pertanto l’incentivo (come disposto dal più volte citato art. 44 D. L. 78/2010) a coloro che:
- sono in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- siano residenti all’estero non occasionalmente;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
- vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Di seguito l’art. 44 del D. L. 31.05.2010 n. 78:
Art. 44
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
- Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attivita’ di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita’ in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
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