La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
La tassazione delle Donazioni indirette
La donazione, come recita l’art. 769 cod. civ., è il contratto col quale una parte, per spirito di liberalità e quindi senza assolvere ad alcun obbligo e senza perseguire alcun vantaggio personale, arricchisce l’altra parte trasferendo ad essa un diritto o sollevandola da un’obbligazione.
La particolare forma del contratto (atto pubblico con contestuale o successiva accettazione da parte del donatario, soggetto a registrazione ed anche a trascrizione se riguarda beni immobili o mobili registrati), richiesta a pena di nullità, non è necessaria per le donazioni di modico valore né per le donazioni indirette aventi ad oggetto beni mobili (art. 783 cod. civ.).
Il codice in verità non parla espressamente delle donazioni indirette cioè di quegli atti conosciuti come negozi misti con donazione, dei quali la fattispecie principale è il contratto di compravendita quando il prezzo viene pagato da una persona diversa dall’acquirente: per esempio dal genitore invece che dal figlio.
Tale categoria di atti si desume dall’art. 809 cod. civ. (dettato per regolare la revocazione delle donazioni e la loro riduzione per lesione di legittima), il quale parla di “liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769”.
Il problema della tassazione delle donazioni indirette si pone proprio per quegli atti di liberalità contenuti in contratti soggetti a registrazione come la compravendita immobiliare cioè ci si chiede se, oltre il negozio principale (compravendita) debba essere registrato autonomamente anche l’altro negozio in esso contenuto (donazione indiretta). In caso affermativo scatterebbe l’obbligo di separata tassazione di entrambi.
La materia è stata oggetto di tre interventi legislativi:
– il testo unico sulle imposte di donazione e successione (D. L.vo 31 ottobre 1990 n 346);
– l’art. 69 L. 21 novembre 2000 n 342 che, modificando il T.U., delinea un particolare trattamento per le liberalità indirette, che possono essere registrate volontariamente e non obbligatoriamente e prevede due condizioni per l’accertamento di ufficio delle stesse: emersione da dichiarazioni spontanee dell’interessato e valore superiore a 350 milioni di lire dell’epoca;
– D.L. 3 ottobre 2006 n 262 conv. In L. 24 novembre 2006 n 286 che stabilisce genericamente “il pagamento dell’imposta sui trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito”.
Basandosi su quest’ultimo provvedimento legislativo, la direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30 dell’11 agosto 2015, emessa ad interpretazione della legge n 186 del 2014 in materia di rientro di capitali dall’estero e autoriciclaggio, ha impartito agli uffici la direttiva di applicare l’imposta alle “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione” e a tutte “le liberalità tra vivi” in assenza di un atto scritto.
Tale interpretazione non è stata accolta dalla Corte di Cassazione che, già nel 2022 (sez V, sentenza n 11831 del 12 aprile 2022), stabiliva che “Non vi è un obbligo generalizzato di registrazione delle donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione” e “l’imposta sulle donazioni si applica anche alle donazioni indirette, salvo che il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende risulti collegato ad un atto che sia già sottoposto ad IVA o imposta di registro, dovendosi in quel caso applicare il regime fiscale relativo al “negozio mezzo” al fine di evitare una doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario” e “manifestazione di un’unica capacità contributiva”.
Consegue, sempre ad avviso della Suprema Corte (sez V, ordinanza n. 17424 del 16 giugno 2023) che il contribuente non deve indicare nell’atto di compravendita la volontà di volersi avvalere dell’esclusione dal pagamento dell’imposta “essendo sufficiente la prova dell’oggettivo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende, assoggettabile ad imposta di registro o ad IVA”.
Infine la Suprema Corte (Sez. V, sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023 e Sez. V , Sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024) ha ribadito che le donazioni indirette “sono accertate e sottoposte ad imposta (solo) in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi e se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap)”.
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