9 DICEMBRE. ROTTAMAZIONE QUATER. Scade il termine ultimo per il versamento della sesta rata della Rottamazione Quater.…
L’Antiriciclaggio nel Codice di Procedura Civile
Il contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività delittuose è stato oggetto di numerosi interventi normativi a livello europeo e di successivi recepimenti da parte della legislazione italiana.
In ordine cronologico cinque direttive del Parlamento europeo sono state adottate: dalla n. 60 del 2005, passando per la n. 849 del 2015 fino alla n. 843 del 30 maggio 2018, recepite in Italia dai decreti legislativi 21 novembre 2007 n. 231; 25 maggio 2017 n. 90 e 4 ottobre 2019 n. 125 di parziale modifica dei due decreti precedenti.
In particolare, si richiama l’art. 22 del D. L.vo n 231 del 2007 il quale, nel definire gli obblighi del cliente della banca o del professionista, stabilisce che “i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica” con specifico riferimento all’individuazione del titolare effettivo dell’operazione finanziaria.
La citata legge si basa su tre principi fondamentali: la conoscenza della clientela e l’adeguata verifica della stessa; la registrazione e conservazione delle informazioni ricevute e la segnalazione delle operazioni sospette.
La normativa in esame ha come destinatari le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di danaro nonché i trust e gli analoghi istituti giuridici; gli esercenti i servizi di cambia valute anche virtuali e gli intermediari nel settore dell’arte.
Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria e l’obiettivo è consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari.
Il questionario antiriciclaggio consente di definire il profilo di rischio, anche con riferimento al finanziamento del terrorismo, utilizzando parametri sia qualitativi che quantitativi. L’adeguata verifica della clientela può essere ordinaria, semplificata o rafforzata a seconda del grado di rischio che si prospetta.
I controlli, con riferimento agli intermediari abilitati, sono affidati all’ufficio Italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore e, nei confronti di tutti gli altri soggetti, al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
Nel 2024 è possibile effettuare pagamenti in contanti entro il limite di 5.000 euro.
In questo quadro normativo è intervenuto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, generalmente conosciuto come la riforma Cartabia del processo civile, il quale, con l’art. 3 comma 41, ha aggiunto all’art. 585 c.p.c., in materia di esecuzione forzata, il quarto comma che recita : “Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” e, nei successivi articoli 586 e 591 bis, ha disposto che sia il giudice dell’esecuzione che il professionista delegato devono verificare l’assolvimento dell’obbligo ex art. 585.
In tal modo un obbligo, originariamente previsto in maniera esclusiva dalla normativa antiriciclaggio e che aveva come destinatario il cliente della banca o del professionista, viene esteso a qualunque soggetto aggiudicatario di un bene all’esito della vendita espletata in sede di espropriazione forzata e ciò al fine di evitare che tale procedura possa trasformarsi in un veicolo di riciclaggio di danaro di provenienza delittuosa.
Si ricorda da ultimo che il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato la sesta direttiva antiriciclaggio non ancora recepita dalla legislazione interna italiana.
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