L’accesso alla composizione negoziata prevede, tra le parentesi incidentali, la richiesta delle misure cautelari e tra…
Legge 104/92 e Diritto allo Smart Working

Il Tribunale di Roma ha stabilito un fondamentale principio riguardante l’applicazione del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti che assistono familiari disabili gravi (come definiti dalla legge 104/92), per la situazione di emergenza creata dal Covid-19.
Il provvedimento d’urgenza emanato, afferma che le mansioni intellettuali svolte dal lavoratore e la necessitĂ di assistenza della madre disabile in condizioni di gravitĂ ,
sono  requisiti sufficienti per accordare il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalitĂ agile, anche in presenza di altri aspetti soggettivi ed organizzativi aziendali problematici, come l’’impossibilitĂ di formazione specifica, le ripetute assenze, ed il contenzioso giĂ aperto con il lavoratore.
Nel dettaglio, il caso ha previsto una lavoratrice presentare ricorso avverso il diniego del datore di lavoro di accordare la possibilitĂ di lavoro agile richiesto, in quanto doveva assistere la madre disabile in condizione di gravitĂ .
Il datore di lavoro contestava che la dipendente era coinvolta in un contrasto con l’azienda da anni, era assente da oltre 13 mesi per ferie e malattia, ed al rientro ha rifiutato il distacco in una nuova sede, specificando che il curriculum della dipendente impediva di assegnarle una posizione lavorativa nella sede romana, cui era stata addetta in esecuzione di un precedente ordine giudiziale; che, non avendo la lavoratrice preso servizio presso la sua sede, non era stato possibile assegnarle strumenti aziendali, credenziali di accesso e non aveva potuto essere adeguatamente formata.
Queste condizioni, erano state sancite per la prestazione lavorativa da un accordo sindacale. La situazione, non risultava  compatibile con le esigenze organizzative aziendali; aspetto previsto anche dalla norma sullo smart working emergenziale (l’art. 39 D.L. n. 18/2020 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i lavoratori subordinati disabili in situazione di gravitĂ (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilitĂ in situazione di gravitĂ , hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalitĂ agile, a condizione che tale modalitĂ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La stessa disposizione di applica anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Il tribunale ha, accolto il ricorso della dipendente, evidenziando in particolare che l’art. 39  “richiede esclusivamente che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” e, certamente, la prestazione lavorativa richiesta alla ricorrente, di natura intellettuale, risulta compatibile con la modalitĂ agile, che ha lo scopo di “incrementare la competitivitĂ e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18 comma 1 L. n. 81/2017). Il datore di lavoro, di fronte ai requisiti fondamentali e irrefutabili in capo alla dipendente, non ha provato  l’incompatibilitĂ dello smart working con le caratteristiche della specifica prestazione lavorativa.
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