"Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella più reattiva…
Notifiche e accertamenti di fine anno: i nuovi termini per effetto del Covid-19
Come ogni fine anno, si ripropone per l’Agenzia Entrate il tema della notificazione, entro i termini previsti dalla vigente normativa, ai contribuenti degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, atti di irrogazione sanzioni, contestazioni e quant’altro.
I giorni che stiamo vivendo, e i mesi trascorsi, si calano in uno scenario alquanto insolito per il nostro Paese e non solo, per cui in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, il Legislatore fiscale ha ritenuto opportuno concedere un lasso di tempo più ampio che di seguito cercheremo di fare chiarezza.
Sono mesi segnati dalle conseguenze del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19; conseguenze che hanno avuto un impatto negativo sulla vita sociale di tutti noi, con ripercussioni evidenti sulla nostra vita lavorativa e che hanno richiesto interventi, a sostegno, da parte del Governo.
Tra i vari decreti che si sono susseguiti, a partire dal mese di marzo 2020, vogliamo richiamare, in questo articolo, il Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19 Maggio 2020).
Esso ha previsto, all’articolo 157, proprio per evitare il concentrarsi di notifiche di atti impositivi subito dopo il termine del periodo di crisi, il rinvio al 2021 della notifica degli atti con scadenza del termine di decadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
In questo modo, le notifiche perverranno con un più ampio lasso di tempo.
Circolare 25/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate
A supporto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che ha fornito chiarimenti con la circolare n.25/E del 20 agosto 2020, paragrafo 3.10 pag. 58.
Gli atti, la cui notifica è spostata al 2021, sono di due tipi:
- Atti impositivi, ossia provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale, con riferimento alle imposte sia dirette che indirette, i cui termini di decadenza scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020;
- Atti, comunicazioni ed inviti emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.
La norma prevede che, dall’8 marzo 2020, non si procede all’invio di atti, comunicazioni ed inviti che saranno notificati, inviati o messi a disposizione tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2021.
Tale norma, quindi, fa venir meno la sospensione prevista dal Decreto Cura Italia di ulteriori 85 giorni.
Gli atti devono, pertanto, essere:
- emessi entro il 31 dicembre 2020, anche se il termine ordinario scade prima del 31 dicembre;
- notificati con decorrenza 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, eccetto per i casi di “indifferibilità e urgenza” in deroga agli ordinari termini decadenziali.
Gli atti sono considerati emessi se risultano firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020.
Assume valore sia la firma digitale che la firma autografa.
Vediamo ora, in modo piuttosto semplificativo, quali sono gli atti interessati dalla proroga in argomento.
IVA
- avvisi di rettifica relativi all’anno 2015; in questo caso la decadenza si verifica al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, pertanto al 31 dicembre 2020;
- avvisi di accertamento per omessa dichiarazione, relativi all’anno 2014; in questo caso la decadenza si verifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
IRPEF
- avvisi di rettifica per l’anno 2015; in questo caso la decadenza si verifica al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi 31 dicembre 2020;
- avvisi di accertamento per omessa dichiarazione relativi all’anno 2014; in questo caso la decadenza si verifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
IRES
Anche per l’IRES, gli avvisi di rettifica e accertamento seguono la temporalità prevista per IVA e IRPEF.
IMPOSTA DI REGISTRO E SANZIONI.
Il rinvio di cui abbiamo parlato sopra riguarda anche l’imposta di registro e le sanzioni, i cui avvisi di contestazione o atti di erogazione seguono la tempistica del tributo a cui esse sono collegate.
Dichiarazione integrativa
Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, anche a seguito di ravvedimento, i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Questo sia ai fini dell’imposte sui redditi che dell’IVA.
Tutto ciò non è contemplato dall’articolo 157 del Decreto Rilancio, però non si ha motivo di pensare che questo differimento dei termini non possa essere riferito anche alle dichiarazioni integrative.
La circolare n.25/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che per “gli atti riferiti ad imposte i cui termini decadenziali non scadono entro il 31 dicembre 2020, gli uffici potranno svolgere quest’anno le relative attività di accertamento o di controllo sostanziale senza procedere alla notifica degli atti a meno che abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, escludendo la fattispecie per le quali è necessario l’attivazione del contraddittorio”.
Interessi
Gli atti impositivi, le comunicazioni e gli inviti la cui notifica è rinviata, non sono dovuti, anche se previsti:
- gli interessi per ritardato pagamento (art.6 D.M. 21 maggio 2009);
- gli interessi per ritardata iscrizione (art.20 D.P.R. N.602/1973);
per il periodo compreso tra il 1°gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.
Gli interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo, invece, maturano dalla data in cui le imposte devono essere versate fino al 31 dicembre 2020 e riprendono, giornalmente, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.
Gli interessi per ritardata iscrizione restano non dovuti, per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla data di notifica dell’atto, anche nei casi di mancato pagamento entro i termini previsti e di successiva iscrizione a ruolo o di affidamento del carico.
Saranno dovuti gli interessi di mora nel caso di omesso versamento, nei termini previsti, delle somme richieste negli avvisi di accertamento esecutivo (art.19, comma 1, D.L. 78/2010).
Ancora per atti, comunicazioni e inviti non sono dovuti:
- gli interessi per ritardato pagamento dal mese di elaborazione;
- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1°gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
Con questo articolo cerchiamo di dare, ai contribuenti e agli operatori del settore, delle indicazioni semplici e pratiche su come comportarsi in caso di notifica di un atto, di un controllo, di irrogazione di sanzioni e altro.
Tutto per rendere, si spera, meno arduo l’affrontare le difficoltà e la confusione che un po’ regna in questo periodo nella nostre vite, come dicevamo, non solo di cittadini ma di contribuenti, lavoratori ed operatori di un sistema che cerca, lentamente, di ritornare alla normalità.
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