La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
Pagamento dei dipendenti in contante: conseguenze, eccezioni e sanzioni alla luce della normativa vigente
In numerose realtà aziendali italiane, ancora oggi, è prassi che uno o più dipendenti ricevano la retribuzione, in tutto o in parte, in contanti o comunque con modalità non tracciabili. Questa consuetudine, apparentemente innocua per taluni, può però sfociare in una contestazione formale da parte degli organi ispettivi, come l’Ispettorato del Lavoro, con conseguente emissione di un verbale per l’illecito commesso.
Ma è davvero sempre illegittimo il pagamento dello stipendio in contanti? La risposta non è sempre così scontata, tanto che è fondamentale fare chiarezza su cosa la legge intenda per modalità di pagamento tracciabili, e soprattutto su quando queste siano obbligatorie per il datore di lavoro, al fine di evitare sanzioni amministrative anche rilevanti.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, meglio nota come Legge di Bilancio 2018. In particolare, l’art. 1, comma 910, stabilisce che, dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti devono corrispondere la retribuzione, nonché eventuali anticipi, esclusivamente tramite mezzi tracciabili. La norma prescrive che: “Le modalità ammesse sono: A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.”
Il successivo comma 911 ribadisce il divieto di pagamento in contanti a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Ne consegue che ogni forma di pagamento diversa da quelle elencate è da ritenersi illecita, salvo specifiche eccezioni.
Nonostante la portata generale del divieto, la normativa stessa individua delle deroghe tassative. Ai sensi del comma 913 dello stesso articolo, sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità: i rapporti di lavoro con Pubbliche Amministrazioni, come definiti dal D.lgs. 165/2001; i rapporti di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339 (personale artistico e teatrale) e i rapporti di lavoro rientranti nell’ambito dei contratti collettivi nazionali del lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter), stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
In tutti gli altri casi, il pagamento in contanti è espressamente vietato. La violazione di tale divieto da parte dell’imprenditore comporta, come previsto dal comma 913, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 a 5.000 euro.
Tuttavia, la formulazione originaria della norma ha sollevato diverse incertezze interpretative, in quanto non chiarisce in modo univoco quale criterio debba essere adottato per determinare l’importo esatto della sanzione, lasciando un ampio margine di discrezionalità all’amministrazione competente.
Per colmare questa lacuna, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018, stabilendo un criterio uniforme per il calcolo della sanzione. Secondo tale indirizzo, il parametro di riferimento è esclusivamente il numero delle mensilità in cui il pagamento della retribuzione è avvenuto con modalità non tracciabili.
Quindi, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti o dall’ammontare dello stipendio, la sanzione in misura ridotta (ex art. 16 della L. 689/1981), corrispondente a 1/3 del massimo edittale.
Tale interpretazione, ormai consolidata anche in ambito giurisprudenziale, ha consentito di superare i dubbi e le disomogeneità applicative inizialmente riscontrate sul territorio nazionale.
È importante precisare che qualora venga notificato un verbale di accertamento per violazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, trattandosi di un atto endoprocedimentale, il datore di lavoro ha la possibilità di contestare la sanzione mediante memorie difensive, da depositare presso l’Ufficio che ha notificato l’atto. Solo successivamente, qualora venga emessa un’ordinanza-ingiunzione, sarà eventualmente possibile attivare il contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria competente.
Alla luce di quanto esposto, è evidente che il pagamento in contanti della retribuzione, salvo i casi tassativamente previsti, espone il datore di lavoro a rilevanti sanzioni amministrative. È quindi indispensabile che le aziende si dotino di sistemi di pagamento tracciabili, non solo per conformarsi alla legge, ma anche per tutelare sé stesse da eventuali contestazioni e procedimenti sanzionatori.
L’intervento chiarificatore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito altresì un criterio chiaro e uniforme per la quantificazione delle sanzioni. È comunque importantissimo, per i datori di lavoro, mantenere un’attenta gestione documentale e contabile, in grado di dimostrare, in ogni momento, il rispetto degli obblighi di legge in materia di retribuzione.
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