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Separazione e divorzio: efficacia probatoria della chat WhatsApp

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Con la sentenza n. 1620 del 17 luglio 2025, il Tribunale di Catanzaro ha introdotto un importante principio in materia di prova documentale digitale nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. La pronuncia riconosce infatti valore probatorio a un estratto di chat WhatsApp, contenente dichiarazioni unilaterali rivolte a terzi e idonee a costituire confessione stragiudiziale, al fine di dimostrare l’esistenza di accordi extra-giudiziali tra ex coniugi, non trasfusi negli atti ufficiali di separazione o divorzio.

In particolare, la suindicata decisione affronta un tema non solo delicato, ma controverso, attinente l’efficacia vincolante e la dimostrabilità degli accordi “a latere”, ossia di quelle intese negoziali tra coniugi che restano esterne ai provvedimenti giudiziali ma che regolano comunque aspetti patrimoniali o obbligatori.

Il caso

La vicenda prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto dal Sig. A. nei confronti dell’ex moglie O., per un presunto credito di circa 20.000 euro, corrispondente, secondo l’attore, al pagamento esclusivo delle rate di un mutuo cointestato tra i due.

L’ex moglie ha proposto opposizione, sostenendo che tra le parti era intercorso un accordo verbale: il marito avrebbe continuato a pagare da solo il mutuo, mentre la moglie avrebbe rinunciato ad ogni pretesa economica, in particolare all’assegno di mantenimento.

A sostegno della propria tesi, O. ha prodotto una chat WhatsApp contenente messaggi inviati dal marito ai figli, in cui lo stesso confermava tale intesa.

La decisione

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, riconoscendo valore di principio di prova scritta alla chat WhatsApp, in quanto costituente confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. La dichiarazione, benché rivolta a soggetti terzi (nel caso in esame, i figli), è stata ritenuta idonea a integrare i requisiti dell’art. 2724, n. 2, c.c., ammettendo così la prova testimoniale su pattuizioni accessorie agli accordi giudiziali.

Dall’esame della motivazione del Tribunale si può rilevare che, per quanto concerne la natura negoziale degli accordi “a latere”, secondo giurisprudenza consolidata (Cass. civ., 28 gennaio 2025, n. 1985; Cass. civ., 3 dicembre 2015, n. 24621), gli accordi patrimoniali tra coniugi, stipulati in occasione della separazione o del divorzio, ma non recepiti nei provvedimenti giudiziali, sono pienamente validi e vincolanti, a patto che non ledano diritti indisponibili (in particolare gli stessi non devono contrastare con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli) o non violino l’ordine pubblico. In particolare, avendo la funzione di specificare il contenuto dell’accordo omologato, ai sensi degli artt. 1322, 1362 e ss. c.c., tali accordi rientrano nell’ambito dell’autonomia privata e possono essere interpretati secondo i normali canoni ermeneutici dei contratti.

Tuttavia, la prova di un accordo accessorio coevo richiede, ai sensi dell’art. 2722 c.c., un principio di prova scritta, salvo che ricorra una delle eccezioni di cui all’art. 2724 c.c.; nella fattispecie in esame, erano stati, nel corso dell’istruttoria, ascoltati i figli della coppia e pertanto, la relativa prova è stata reputata ammissibile in virtù della sussistenza di un principio di prova scritta estrinsecantesi nei messaggi Whatsapp inviati dal Sig. A. ai figli, idonei a configurare una confessione stragiudiziale.  I messaggi WhatsApp prodotti dall’attrice opponente O contenevano ammissioni chiare da parte del Sig. A. sul fatto che aveva volontariamente assunto l’onere del mutuo per intero. Ciò è stato sufficiente per ritenere esistente un accordo di accollo interno, riconosciuto anche in Cass. civ., 3 dicembre 2021, n. 38225.

Il Tribunale ha inoltre affrontato la questione dell’impossibilità morale di procurarsi una prova scritta dell’accordo, elemento che giustifica, ex art. 2724, n. 2, c.c., l’ammissione della prova orale anche in assenza di documenti. In questo caso, il giudice ha riconosciuto che il clima relazionale tra i coniugi era deteriorato, e che formalizzare l’accordo avrebbe potuto compromettere ulteriormente un equilibrio già precario, generando sfiducia o risentimenti.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 7 luglio 2016, n. 13857), è stato precisato che non occorrono ostacoli assoluti, ma è sufficiente la dimostrazione di circostanze concrete (emotive, familiari, psicologiche) che rendano improbabile o inopportuna la richiesta di una dichiarazione formale all’altra parte.

Orbene, con questa pronuncia il Tribunale di Catanzaro conferma un orientamento recente nella giurisprudenza italiana, ossia l’ampliamento dei confini della prova scritta attraverso l’utilizzo di strumenti digitali comunemente impiegati nella vita quotidiana. Se un tempo la prova scritta era vincolata a documenti formali e sottoscritti, oggi anche comunicazioni telematiche informali, come quelle via WhatsApp, possono integrare gli estremi della confessione o del principio di prova scritta, con tutte le conseguenze processuali che ne derivano.

Questa apertura della giurisprudenza all’uso della prova digitale rappresenta un passo significativo verso un processo più aderente alla realtà sociale e ai modi effettivi di comunicazione tra le persone, pur nel rispetto delle garanzie di certezza e verificabilità tipiche del diritto civile.

Riferimenti normativi:

  • Artt.: 1322 c.c. (Autonomia contrattuale); 160 c.c. (Diritti inderogabili); 1362 ss. c.c. (Intenzione dei contraenti); 2722 c.c. (Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento); 2724 c.c. (Eccezioni al divieto di prova testimoniale) e 2735 c.c. (Confessione stragiudiziale);
  • Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1620 del 17 luglio 2025.
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