9 DICEMBRE. ROTTAMAZIONE QUATER. Scade il termine ultimo per il versamento della sesta rata della Rottamazione Quater.…
Per le donne in difficoltà: Reddito di Libertà
Il 20 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 17 dicembre 2020, che istituisce il «Reddito di Libertà».
Trattasi di un contributo di 400 euro mensili il cui scopo è quello di:
- contenere gli effetti economici dell’emergenza Covid-19 soprattutto nei confronti delle donne in condizioni di maggiore vulnerabilità;
- favorire percorsi di autonomia ed emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà.
Il sopra citato decreto mette in atto le misure previste dal Decreto Rilancio (D.L.n.34/2020) con cui sono stati riconosciuti tre milioni di euro di risorse aggiuntive a beneficio del “Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza”.
Il contributo sarà assegnato dopo aver presentato idonea domanda all’INPS e sarà erogato per dodici mensilità.
A chiarire il tutto è intervenuta la circolare INPS numero 166 dell’8 novembre 2021.
Reddito di libertà
Le risorse riconosciute dal Decreto Rilancio sono destinate a finanziare un contributo fissato in 400 euro mensili, erogato per dodici mensilità a donne che versano nelle seguenti condizioni:
- vittime di violenza;
- sole o con figli minori;
- assistite da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nell’ambito di percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Requisiti da rispettare
Le donne devono essere residenti nel territorio italiano, sia cittadine italiane e sia cittadine comunitarie.
In caso di cittadine di Stato extracomunitario, esse devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Lo scopo principale del Reddito di Libertà è: “sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei / delle figli / figlie minori”.
Domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS dalla persona interessata, la cui condizione di bisogno, straordinaria ed urgente, è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento.
Non possono essere presentate più domande da parte delle stesse persone anche se fatte in regioni diverse.
La domanda deve essere presentata in autocertificazione, compilando un apposito modulo predisposto dall’INPS.
Ad essa occorre allegare:
- dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha in carico l’interessata, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
- dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, atta a rilevare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
La domanda può essere presentata anche da un rappresentante legale o da un delegato, tramite il Comune competente per residenza.
Lo stesso Comune di residenza inoltrerà la domanda utilizzando una piattaforma di collegamento tra Comuni ed INPS. Il rilascio del servizio sarà comunicato con un messaggio da parte dell’INPS.
Pagamento
Il pagamento avverrà mediante accredito su un conto corrente dotato di IBAN, area SEPA intestati alla richiedente ed abilitati a ricevere bonifici.
In fase di compilazione della domanda dovranno, quindi, essere indicati:
- conto corrente;
- libretto di risparmio
- carta prepagata (con IBAN abilitato a ricevere bonifici).
Per il pagamento sarà rispettata la data di ricezione della domanda come criterio di priorità ed entro il limite delle risorse pubbliche assegnate a ciascuna regione.
Al 31 dicembre tutte le domande che non avranno avuto un seguito perché non accolte per insufficienza di budget, saranno scartate.
Coesistenza con altri aiuti
Il Reddito di Libertà non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come, ad esempio, il Reddito di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura: REM, NASPI, Cassa Integrazione Guadagni, ANF.
Latest posts by Anna Gianturco (see all)
- Spese sanitarie: trasmissione dati entro il 31 gennaio 2024 - 20 Gennaio 2024
- Regime forfettario: novità dal 2024 - 13 Gennaio 2024
- Titolare Effettivo: guida pratica del nuovo adempimento in scadenza l’11 dicembre 2023 - 17 Ottobre 2023