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Regime dell’adempimento collaborativo nella prospettiva del “Modello 231”

Commercialista - Revisore legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

REGIME 231

La gestione del rischio fiscale è diventata una priorità per il mondo imprenditoriale. L’aggiornamento del “Modello 231”, ai reati tributari per le aziende che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, rappresenta un interessante opportunità per valutare un percorso di più ampia portata, ossia predisporre un Tax Control Framework per prevenire tutti i rischi di natura fiscale cui l’impresa è esposta e non solo quelli penalmente rilevanti.

La gestione e il controllo del rischio fiscale nel nostro ordinamento, inteso generalmente come non conformità delle operazioni di gestione aziendale alla normativa tributaria sono stati per lungo tempo ignorati, ma sono sempre più temi di attualità nelle società di medie e grandi dimensioni.

Tale nozione ha assunto una determinata notorietà con il D. Lgs. n. 128 del 2015, il quale in attuazione della Legge delega n. 23 del 2014 ha istituito il regime dell’adempimento collaborativo, c.d. cooperative compliance.

Regime che permette ai contribuenti che detengono determinati requisiti di accedere a un canale di interlocuzione privilegiato con l’Agenzia delle Entrate; prevede sistemi premiali per i contribuenti virtuosi (minori adempimenti, riduzioni di sanzioni e forme di interpello preventivo in tempi abbreviati).

Invero, già il D.lgs. n.231 del 2001 in materia di controllo interno del rischio di Impresa ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti. Responsabilità che prende lo spunto della mancata istituzione di un modello organizzativo di gestione e controllo (MOGC), detto anche “Modello 231”, atto a prevenire in modo efficace la commissione di determinati reati, previsti dal predetto Decreto, superando così il noto principio societas delinquere non potest.

In virtù della citata normativa, infatti, il giudice penale, oltre ad infliggere la sanzione prevista per la commissione di specifici reati, ha la facoltà di comminare anche una sanzione di natura pecuniaria all’ente, qualora si concretizzano determinate condizioni.

Le regole della cooperative compliance sono rivolte soprattutto ai contribuenti di medie e grandi dimensioni (art. 7 del citato Decreto). Infatti, nella prima fase di applicazione potevano aderire a detto regime i soggetti economici con un fatturato di 10 miliari di euro, di un miliardo di euro se aderivano al progetto pilota del regime collaborativo, oppure appartenevano al medesimo gruppo societario anche in mancanza dei predetti requisiti dimensionali.

Il Decreto dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2020 ha ampliato la platea dei soggetti economici destinatari della cooperative compliance, riducendo la soglia di fatturato da 10 a 5 miliardi. Tuttavia, non va dimenticato che l’obiettivo del Dlgs. n. 128 del 2015 (comma 4 dell’art. 7) è più ambizioso, ossia quello di abbassare la soglia di fatturato sino a 100 milioni di euro per cui, le imprese che potenzialmente potranno chiedere l’accesso alla cooperative compliance aumenteranno notevolmente.

I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere dotati di:

un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno””; in ambito internazionale è definito Tax Control Framework o TCF.

I requisiti essenziali del TCF sono:

  • una chiara e documentata strategia fiscale, nella quale siano esplicitati gli obiettivi che i vertici aziendali si prefiggono nella gestione del rischio fiscale;
  • una chiara definizione di ruoli e responsabilità nella rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali;
  • un efficace sistema di procedure funzionali alla rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali;
  • un sistema di monitoraggio volto ad intercettare eventuali carenze del modello, apportando gli adeguati correttivi;
  • una struttura flessibile, capace di adattarsi sia alle modifiche dell’organizzazione aziendale sia ai mutamenti delle leggi tributarie;
  • un sistema di informazione attraverso relazioni periodiche, con cadenza almeno annuale, ai vertici d’impresa, avente ad oggetto gli esiti dell’attività di controllo dei rischi fiscali.

È evidente, quindi, che la finalità della normativa in questione è di responsabilizzare l’intera organizzazione societaria, collocando al centro di una rete di monitoraggio fiscale interno e non ai margini dei processi decisionali ed evolutivi della società stessa.

Tale sistema permette a una società di fare una autovalutazione preventiva del rischio fiscale, assicurandosi una costante attenzione della variabile fiscale e prevenire possibili fenomeni corruttivi.

Aggiornamento “Modello 231”

Per le imprese che si accingono ad aggiornale il “Modello 231” si profila un interessante opportunità, ossia quella di valutare un percorso di più ampia portata. finalizzato alla predisposizione di un TCF, al fine di prevenire tutti i rischi di natura fiscale cui l’impresa è esposta, e non solo quello penalmente rilevante.

I vantaggi del Tax Control Framework

  • Generale riduzione del rischio di incorrere in passività fiscali e conseguente risparmio di costi e valore per gli azionisti;
  • ottimizzazione dei processi aziendali;
  • possibilità di accedere alla cooperative compliance e ai suoi aspetti premiali;
  • maggiore facilità di accesso ad istituti di compliance fiscale internazionale.
Maria Antonella Pera
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