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Riforma del processo tributario: brevi cenni
E’ in vigore, dal 16 Settembre 2022, la Legge n. 130/2022 del 31 agosto 2022 di riforma della giustizia tributaria. Essa è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 01/09/2022.
La legge di riforma del processo tributario apporta sostanziali modifiche alla previgente disciplina di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
Tra le modifiche spiccano: la nuova denominazione degli organi giudicanti, il giudice monocratico, la prova testimoniale, la proposta conciliativa, il reclamo-mediazione, la sospensione dell’atto impugnato, le udienze da remoto, la prova delle violazioni contestate, la definizione agevolata dei giudici tributari pendenti avanti la Corte di Cassazione e la riscossione in pendenza di giudizio.
Vediamo ora di esaminare, da vicino, i punti più salienti di questa riforma.
Modifica del nome degli organi giudicanti
La precedente denominazione “Commissione tributaria provinciale” è sostituita da “Corte di giustizia di primo grado”;
La precedente denominazione “Commissione tributaria regionale” è sostituita da “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”;
La precedente denominazione “Corte di cassazione” è sostituita da “Corte di cassazione-sezione tributaria”.
Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata di trattare in maniera esclusiva le controversie in materia tributaria.
Istituzione della figura del giudice monocratico
Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado assegnerà i ricorsi, notificati dal 1° gennaio 2023, al giudice monocratico.
Ciò è permesso soltanto per le controversie di valore non superiore a 3.000 euro; sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
Il valore della lite è determinato considerando l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia dovesse avere per oggetto soltanto le sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle suddette sanzioni.
Il valore della lite tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
Se il giudice monocratico ritiene che la controversia a lui assegnata può essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per una nuova assegnazione.
Onere della prova e testimonianza scritta
Sarà l’amministrazione a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; il contribuente dovrà dimostrare le ragioni della richiesta di rimborso, che non dovrà essere successiva al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione, che sarà presa dopo aver esaminato tutti gli elementi di prova emersi dal giudizio, si concluderà con l’annullamento se la prova della fondatezza della pretesa manca, è contradditoria o è insufficiente a dimostrare puntualmente le ragioni della pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Con l’entrata in vigore della riforma, la Corte di giustizia tributaria potrà ammettere la prova testimoniale scritta anche senza l’accordo delle parti.
La prova testimoniale scritta sarà ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Proposta conciliativa
La legge di riforma ha previsto che qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza un giustificato motivo, resteranno a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, sempre che il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad esso effettuata.
Reclamo-mediazione
In merito a questo argomento sono introdotte le seguenti novità:
- in caso di rigetto del reclamo-mediazione è prevista la condanna del funzionario che ha, senza alcun motivo, rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta di mediazione;
- per le controversie soggette a reclamo-mediazione, la Corte di giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa considerato l’oggetto del giudizio e l’esistenza di questioni di facile ed immediata soluzione.
Procedimento di sospensione atto impugnato
La legge n.130/2022 apporta all’istituto della sospensione dell’atto impugnato le seguenti modifiche:
- l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione deve essere fissata, con decreto, entro 30 giorni dalla presentazione della medesima istanza ed occorre dare comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima, non più 10 giorni prima come in passato
- l’udienza di sospensione non può coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
- il collegio provvede sulla domanda cautelare nella stessa udienza di trattazione della relativa istanza;
- in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, la sospensione opera anche in relazione alla riscossione mediante iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi;
- la sospensione dell’atto impugnato può essere anche parziale.
Udienze da remoto
Per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, inerenti i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, la discussione in pubblica udienza si svolgerà esclusivamente a distanza.
La partecipazione all’udienza a distanza potrà essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni prima della data di trattazione.
Ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso, provando le eventuali motivazioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia provinciale.
Prova delle violazioni contestate
L’articolo 7 della legge in esame introduce l’onere della prova a carico dell’ente impositore il quale deve sempre provare in giudizio le violazioni che sono contestate con l’atto impugnato.
Quest’ultimo è impugnato se manca la fondatezza o è contraddittoria o se non ci sono elementi idonei a dimostrare le ragioni oggettive sulle quali è fondata la pretesa fiscale.
Onere della prova per i rimborsi di somme
Il contribuente deve fornire le ragioni della richiesta di rimborso del proprio credito qualora questo non sia conseguente al pagamento di somme che sono oggetto di accertamenti impugnati.
Definizione agevolata per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Le controversie tributarie pendenti, alla data del 15/07/2022, innanzi alla Corte di cassazione possono essere oggetto di definizione a patto che:
- l’ente impositore sia l’Agenzia delle Entrate;
- il valore della lite non sia superiore a 100.000 euro;
- la domanda deve essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
- il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, purché non siano intervenute sentenze definitive alla data di presentazione della domanda;
- oggetto della controversia non devono essere le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera 1) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14/12/2020; né l’Iva riscossa all’importazione; né le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13/07/2015.
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il perfezionamento avviene con il pagamento degli importi dovuti.
Gli importi dovuti sono:
- in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti casi di giudizio, il 5% sul valore della lite (valore della lite massimo 100.000 euro);
- in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in umo dei gradi di merito, il 20% sul valore della lite (valore della lite massimo 50.000 euro).
Le spese del giudizio estinto sono a carico della parte che le ha anticipate.
Per ciascuna controversia autonoma occorre, entro il termine della presentazione della domanda, presentare una distinta domanda di definizione, esente da bollo e effettuare un distinto versamento.
Le controversie definibili non sono sospese a meno che il contribuente presenti richiesta dichiarando di volersi avvalere della norma agevolativa.
In questo caso il processo è sospeso fino al temine concesso di presentazione dell’istanza di definizione.
Il diniego alla definizione deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per gli atti processuali. L’atto è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro 60 giorni. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
Il “bollino di affidabilità fiscale”
L’art. 2 della legge prevede un ulteriore effetto premiale per i contribuenti cui si applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) di cui all’art. 9-bis del d.l. 24.4.2017, n. 50, a valere sul contenzioso tributario.
Il contribuente, cui è stato notificato l’atto impositivo, può chiedere la sospensione dell’atto impugnato.
Beneficia, inoltre, dell’esonero della garanzia, se gli è riconosciuto il “bollino di affidabilità fiscale”.
Ciò si verifica quando al contribuente è stato attribuito un punteggio ISA pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di preposizione del ricorso per i quali tali punteggi sono disponibili.
Con queste brevi notizie, abbiamo voluto porre in risalto gli aspetti più importanti della cosiddetta Legge di Riforma del processo tributario che rappresenta, senza dubbio, uno strumento di miglioramento del sistema giustizia.
Auspichiamo in ulteriori risvolti in modo da ridurre il carico di contenzioso fiscale in tutti i gradi di giudizio.
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