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Avvisi e comunicazioni, da sabato 5 settembre riprende il dialogo con le Entrate

Giornalista pubblicista

Le proroghe e le sospensioni estive del Fisco stanno per finire. Da sabato 5 settembre riprenderanno a decorrere i termini rimasti sospesi durante la pausa estiva e contribuenti, professionisti e imprese dovranno tornare a fare i conti con richieste di documenti, avvisi e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Come di consueto, nel periodo estivo sono previste diverse sospensioni dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari, per la produzione di documenti e informazioni nell’ambito di determinate attività di controllo e per gli adempimenti collegati agli avvisi bonari. La disciplina, tuttavia, non riguarda indistintamente ogni attività dell’amministrazione finanziaria. Restano infatti fuori dalle sospensioni gli atti urgenti o indifferibili, compresi quelli legati al rischio di riscossione, ai profili penali e alle procedure concorsuali.

Una delle principali regole da tenere presenti è quella prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006. La disposizione stabilisce la sospensione dei termini relativi alle richieste di documenti e informazioni che scadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre. La decorrenza riprende quindi dal 5 settembre.

La sospensione non opera, invece, per le richieste effettuate nell’ambito dei controlli sostanziali, vale a dire quelle riconducibili alle attività di accesso, ispezione e verifica. Restano inoltre escluse dalla sospensione le procedure relative ai rimborsi Iva.

La distinzione è importante perché consente di individuare quali richieste dell’amministrazione finanziaria siano effettivamente interessate dalla pausa estiva e quali, invece, continuino a seguire le scadenze ordinarie.

Il tema riguarda anche le numerose richieste di esibizione di documenti inviate dall’Agenzia delle Entrate tra la fine di maggio e il mese di giugno. In questi casi l’amministrazione ha normalmente fissato un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la trasmissione della documentazione richiesta.

Le Entrate hanno comunque precisato che la documentazione può essere valutata anche se presentata oltre il termine indicato nella comunicazione. Quando la scadenza è interessata dalla sospensione estiva, quindi, il contribuente può utilizzare anche i primi giorni di settembre per completare e trasmettere quanto richiesto.

Il meccanismo consente così di evitare che il periodo di sospensione estiva si traduca automaticamente nella perdita della possibilità di fornire i chiarimenti o i documenti richiesti dall’amministrazione.

Alla disciplina generale sulle richieste di documenti si aggiungono le sospensioni introdotte dal decreto Adempimenti, il Dlgs 1/2024. L’articolo 10 prevede due distinti periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, per l’invio di alcune comunicazioni elaborate o emesse dall’Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso la sospensione non è assoluta: sono esclusi i casi in cui ricorrano condizioni di indifferibilità e urgenza tali da giustificare la deroga al regime ordinario.

Tra le comunicazioni interessate rientrano gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, vale a dire gli avvisi bonari, le comunicazioni relative agli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere di invito all’adempimento spontaneo, le cosiddette lettere di compliance.

Particolare attenzione va dedicata agli avvisi bonari, perché la sospensione estiva incide anche sul termine concesso al contribuente per effettuare il pagamento o fornire eventuali chiarimenti all’Agenzia.

Dal 1° agosto al 4 settembre sono infatti sospesi i termini di 60 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari, cioè quelli derivanti dagli esiti dei controlli automatici e formali, nonché quelli relativi agli avvisi di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il principio da applicare è quindi quello della sospensione del decorso del termine. Se il periodo utile per adempiere comprende la finestra estiva, i giorni compresi tra il 1° agosto e il 4 settembre non vengono conteggiati. Il conteggio riprende dal 5 settembre.

Per gli avvisi bonari ricevuti nel mese di agosto, dunque, il termine non comincia a decorrere durante il mese di sospensione. I 60 giorni iniziano a essere conteggiati dal 5 settembre 2026. Se invece la comunicazione è stata ricevuta prima di agosto e il contribuente aveva già iniziato a consumare il proprio termine, dal 5 settembre riprenderà il conteggio dei giorni residui.

La regola assume particolare rilievo nella fase di rientro dalla pausa estiva, perché sarà necessario verificare non soltanto la data di ricezione dell’avviso, ma anche quanti giorni del termine ordinario siano già trascorsi prima dell’inizio della sospensione.

Il 5 settembre rappresenta quindi la data di ripartenza di una serie di termini che erano rimasti congelati durante l’estate. Con la ripresa della decorrenza tornano operative le scadenze per i contribuenti interessati dalle richieste di documentazione e dagli adempimenti sospesi.

La pausa estiva non deve però essere interpretata come uno stop generalizzato dell’attività del Fisco. Le norme prevedono infatti una serie di eccezioni, soprattutto per le attività di controllo sostanziale e per gli atti che presentano carattere di urgenza o indifferibilità.

Per contribuenti e professionisti il passaggio di settembre richiede quindi una ricognizione delle comunicazioni ricevute nei mesi precedenti, verificando caso per caso se il relativo termine sia stato interessato dalla sospensione e quanti giorni restino ancora disponibili per pagare, trasmettere documenti o fornire i chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

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