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Danni da cose in custodia: cosa deve provare davvero il danneggiato? L’orientamento della Cassazione
La responsabilità per danni causati da cose in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 del Codice civile, è da anni al centro di un intenso dibattito giurisprudenziale. Ma oggi, grazie agli ultimi interventi della Corte di Cassazione, il quadro appare più definito, soprattutto sul punto cruciale della ripartizione dell’onere della prova.
La norma statuisce che chi ha in custodia una cosa risponde dei danni da essa cagionati, salvo che provi il caso fortuito. Proprio su questa base, la giurisprudenza ha qualificato tale responsabilità come oggettiva.
In concreto, ciò significa che il danneggiato non deve dimostrare la colpa del custode. È sufficiente provare due elementi fondamentali e cioè il nesso causale tra la cosa e il danno ed il rapporto di custodia in capo al soggetto ritenuto responsabile. Una volta assolto questo onere minimo, la responsabilità scatta automaticamente.
A questo punto, spetta al custode fornire la cosiddetta prova liberatoria. Non basta dimostrare di aver agito con diligenza, ciò che conta è provare l’esistenza di un “caso fortuito”, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra cosa e danno.
Orbene, secondo la Cassazione, il caso fortuito può consistere in un fatto naturale imprevedibile; il comportamento del danneggiato o il fatto di un terzo.
In tutti questi casi, ciò che rileva è l’effetto causale, ossia, l’evento deve essere tale da assorbire completamente o in parte la responsabilità.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il comportamento dello stesso danneggiato. La giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 1227 del Codice civile, una condotta imprudente può ridurre o addirittura escludere il risarcimento.
Non serve un comportamento eccezionalmente anomalo: è sufficiente la violazione di regole minime di cautela, purché tale condotta abbia inciso in modo determinante sull’evento dannoso.
Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno consolidato questi principi. In particolare, è stato ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda esclusivamente sul nesso causale, non su una presunzione di colpa; il caso fortuito è stato definito come un fattore esterno alla cosa, idoneo a interrompere il rapporto causale; ed infine, è stato chiarito che anche il fatto del danneggiato o di un terzo può assumere rilievo causale, totale o parziale. A tal proposito, un’ordinanza del dicembre 2023 ha inoltre sottolineato che rilevano solo le condotte oggettivamente imprevedibili secondo la normale regolarità causale.
Altro chiarimento fondamentale riguarda proprio la distribuzione degli oneri probatori. Gli Ermellini hanno stabilito che il danneggiato deve provare il danno, il nesso causale e la custodia, mentre il custode deve provare il caso fortuito.
Non è richiesto al danneggiato dimostrare la propria assenza di colpa; tale principio rappresenta una semplificazione nell’ambito della tutela risarcitoria.
L’orientamento consolidato rafforza la posizione di chi subisce un danno. La responsabilità da cose in custodia si configura come uno strumento di tutela efficace, che sposta sul custode il rischio connesso alla gestione del bene. Allo stesso tempo, il sistema mantiene un equilibrio in quanto, il custode può liberarsi dimostrando che l’evento è dipeso da fattori estranei e imprevedibili.
I recenti orientamenti giurisprudenziali del 2023 e 2024 evidenziano un rafforzamento del principio contenuto nell’articolo 2051 c.c., ribadendo che ciò che conta è il rapporto tra cosa e danno, non la colpa del custode. Tale impostazione riflette un’esigenza concreta, garantire certezza del diritto e tutela effettiva, senza rinunciare a una valutazione equilibrata delle responsabilità in gioco.
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