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Dilazioni INPS LE NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Giornalista. Commercialista - Revisore legale dei Conti
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario

L’INPS ha attuato un nuovo Regolamento per la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Le modifiche non riguardano solo i criteri economici e il numero delle rate, ma anche le modalità pratiche di gestione delle domande sul portale. Di seguito le principali novità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE.

La domanda di dilazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” (accessibile tramite SPID, CIE o CNS). La richiesta deve riguardare l’intera esposizione debitoria della gestione di riferimento (non ancora affidata agli agenti della riscossione) e indicare chiaramente il numero di rate mensili richiesto.

Se è già presente una dilazione attiva e se ne vuole richiedere la rimodulazione del numero delle rate in base alle nuove regole, l’INPS ha chiarito che è sufficiente inviare una nota a testo libero tramite la funzionalità di Comunicazione Bidirezionale all’interno del Cassetto Previdenziale, specificando i dettagli della domanda in corso e il nuovo numero di rate desiderato. Questa ipotesi è possibile dalle dilazioni presentate da Gennaio 2025 e ancora in corso.

NUOVI SCAGLIONI E LIMITI PER LE RATE.

Il nuovo regolamento ha semplificato i criteri per concedere la dilazione, legandoli all’importo del debito:

  • Fino a 36 rate mensili: Per debiti di importo fino a 500.000 euro. La decisione in questo caso spetta direttamente ai Direttori provinciali/territoriali dell’INPS;
  • Fino a 60 rate mensili: Per importi superiori, cioè da 500.000,01 euro in poi. In questo caso la gestione passa ai Direttori regionali o di Coordinamento Metropolitano.

Per accedere alla dilazione è sempre necessaria la dichiarazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria.

REGOLA DELLE DUE DILAZIONI.

È possibile richiedere una seconda dilazione per nuovi debiti o per la contribuzione corrente, a patto che non vi siano state revoche nei 6 mesi precedenti. Tuttavia, il sistema blocca le richieste se l’utente ha già più di due dilazioni attive contemporaneamente. La ratio della norma è di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, introducendo espressamente la possibilità che lo stesso acceda a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.

La seconda dilazione, che può essere consentita nel rispetto degli importi e del numero di rate, può essere richiesta per regolarizzare:

  • le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all’emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso;
  • la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.

In questi casi il contribuente deve dichiarare altresì che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a fare fronte alle obbligazioni nei confronti dell’Istituto mediante il riequilibrio finanziario ed economico.

Al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento della dilazione è stata introdotta una condizione per la concessione della seconda dilazione, prevedendo che nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca, in nessuna delle Gestioni amministrate dall’INPS in cui è presente il codice fiscale del contribuente.

La presenza di due dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza, in quanto il Regolamento stabilisce che, per potere accedere a una nuova dilazione, il contribuente deve estinguere anticipatamente una delle dilazioni in essere, mediante il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, comprovando in tale modo l’avvio di un percorso finalizzato al riequilibrio della propria capacità finanziaria.

CONDIZIONI DI REVOCA E PAGAMENTI / COMPENSAZIONI.

Non è ammesso pagare le rate della dilazione utilizzando crediti in compensazione. Il Regolamento, inoltre, in merito alle modalità di pagamento della dilazione (prima e/o seconda), all’articolo 9, comma 5, dispone che: “Al fine di comprovare e garantire la solvibilità del debitore non è ammessa la modalità di pagamento a mezzo compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 confluito nell’articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33”. Tale previsione è coerente con l’impostazione complessiva del Regolamento, volta alla valutazione del contribuente che, al fine di comprovare e garantire la propria solvibilità, deve dimostrarsi impegnato a perseguire il riequilibrio finanziario ed economico.

Il versamento mensile della singola rata è accettato a titolo di acconto sul debito dilazionato, lasciando salva la possibilità per l’Istituto di esperire ogni atto o azione idonei a escludere il pregiudizio in ordine al recupero del credito residuo come previsto dall’articolo 13 del Regolamento.

L’imputazione del versamento mensile di ciascuna delle rate accordate avviene, nell’ordine, ai contributi e alle sanzioni civili partendo dai periodi più remoti.

Il piano di ammortamento viene revocato in caso di mancato pagamento di tre rate (anche non consecutive) o in caso di mancato versamento dei contributi correnti. Definita la domanda con l’accoglimento, cui fa seguito l’emissione del piano di ammortamento, il provvedimento di accoglimento non si perfeziona qualora il contribuente non provveda a effettuare il versamento della contribuzione mensile o periodica la cui scadenza si collochi prima della data di scadenza del pagamento della prima delle rate accordate. Tale fattispecie ricorre anche nel caso in cui la prima rata risulti versata anticipatamente rispetto alla data indicata nel piano, ove il contribuente, entro la medesima data, non ha corrisposto la contribuzione corrente – con scadenza compresa tra la data di emissione del piano e quella di scadenza della prima rata – in unica soluzione o non ha presentato, entro la stessa data, domanda di accesso a una seconda dilazione ai sensi dell’articolo 4. In tale caso, il provvedimento deve essere annullato e i debiti oggetto della domanda sono richiesti al contribuente con avviso di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, non potendo essere riproposti in una nuova istanza di dilazione. Laddove il contribuente, diversamente, per assicurare la condizione della regolarità rispetto alla prima dilazione, regolarizzi la contribuzione corrente mediante la seconda dilazione con domanda presentata entro la data di scadenza della prima rata della prima dilazione, il mancato perfezionamento della seconda dilazione comporta il suo annullamento e, conseguentemente, la revoca della prima dilazione, già attivata, determinandosi il venire meno della condizione della correntezza contributiva per i periodi successivi alla presentazione della domanda.

Infine, il Regolamento introduce una novità volta a consentire un monitoraggio puntuale degli adempimenti, in quanto viene precisato che il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e che le rate successive alla prima hanno scadenza mensile all’ultimo giorno di ciascuno dei mesi successivi alla scadenza della prima rata.

Resta ferma la facoltà del debitore di estinguere, anticipatamente, in ogni momento la dilazione, versando integralmente in unica soluzione l’intero debito residuo. In caso di estinzione anticipata sono dovute anche le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili per ritardato pagamento delle eventuali rate versate oltre il termine comunicato con il piano di ammortamento.

Maria Antonella Pera
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