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Fatturazione Elettronica: novità nella Legge di Bilancio 2021
Tra le novità fiscali del 2021, c’è l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, che ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica.
Nuova versione per la fattura elettronica
La nuova versione è la n.1.6.1 che sostituisce la precedente versione n.1.6, approvata con provvedimento n.99922 del 28 febbraio 2020.
Dal 1°gennaio 2021 è obbligatorio utilizzare i nuovi tracciati e i nuovi codici, in quanto diventano gli unici approvati dal Sistema di Interscambio.
Le modifiche sono:
- il codice tipo-documento (codice TD)
- il codice natura IVA dell’operazione (codice N)
Tipologia di documento
La prima novità riguarda la possibilità di emettere fatture differite e nuove tipologie di autofatture.
I codici sono:
- TD01: fattura
- TD02: acconto/anticipo su fattura
- TD03: acconto/anticipo su parcella
- TD04: nota di credito
- TD05: nota di debito
- TD06: parcella
- TD16: integrazione fattura reverse charge interno
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21: autofattura per splafonamento
- TD22: estrazione beni da Deposito IVA
- TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
- TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Natura IVA dell’operazione
Per quanto riguarda i codici “Natura IVA dell’operazione”, la novità consiste nella eliminazione dei vecchi: N2 (non soggetto, escluso e fuori campo), N3 (non imponibile) e N6 (vendite reverse charge), che sono stati sostituiti dai seguenti:
- N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2: non soggette – altri casi
- N3: non imponibili
- N3.1: non imponibili – esportazioni
- N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4: esenti
- N5: regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6: inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
- N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9: inversione contabile – altri casi N7: IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
- N.7: IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72
E’ chiaro, a questo punto, che continuando ad utilizzare i vecchi codici, si andrà incontro allo scarto delle fatture da parte dello SdI.
Imposta di bollo
Bisogna, inoltre, sottolineare che diventa facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo.
Nelle fatture con assolvimento della marca da bollo, deve essere compilato il campo “Dati Bollo” ma non è più obbligatorio indicare il relativo importo.
Ritenute
Con le nuove specifiche tecniche, possiamo inserire in fattura, oltre alle ritenute d’acconto, anche le ritenute di tipo previdenziale.
In dettaglio:
- RT01: ritenuta persone fisiche
- RT02: ritenuta persone giuridiche
- RT03: Contributo INPS
- RT04: ritenuta Enasarco
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