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Il delitto di peculato

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Il delitto di peculato, previsto dall’art. 314 del Codice Penale, rappresenta una delle figure centrali tra i reati contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un reato proprio, configurabile esclusivamente in capo a chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che, disponendo di denaro o altra cosa mobile per ragioni connesse all’ufficio o al servizio, se ne appropri indebitamente.

Negli ultimi decenni, la norma è stata oggetto di diversi interventi legislativi e interpretazioni giurisprudenziali che ne hanno ridisegnato contorni, presupposti e limiti applicativi.

Il bene giuridico tutelato

Non è uniforme in dottrina il concetto di bene giuridico primariamente tutelato dall’art. 314 c.p.; l’orientamento prevalente individua nella norma la protezione del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, connessi all’esercizio corretto della funzione pubblica e al dovere di fedeltà del funzionario nei confronti dell’ente di appartenenza.

Una corrente minoritaria, ma ancora presente, sostiene invece che il delitto di peculato abbia natura strettamente patrimoniale, ponendo al centro dell’incriminazione la tutela del patrimonio della Pubblica Amministrazione.

A mediare tra queste posizioni, vi è chi qualifica il peculato come reato plurioffensivo, lesivo sia dell’integrità economica dell’ente, sia della funzione pubblica in sé.

La condotta tipica: l’appropriazione

Dal punto di vista oggettivo, l’elemento centrale del peculato è rappresentato dalla condotta di appropriazione, che si configura quando il pubblico agente agisce uti dominus, trasformando un possesso per ragioni d’ufficio in un possesso di fatto a titolo personale, con definitiva estinzione del vincolo pubblicistico sulla cosa. Non assume rilevanza la modalità con cui avviene l’interversio possessionis: essa può manifestarsi in molteplici forme, tra cui l’alienazione, la ritenzione illecita, la dissipazione, il rifiuto di restituzione o anche il mero occultamento del bene.

L’oggetto materiale dell’appropriazione deve consistere in denaro o altra cosa mobile altrui, e deve essere posseduto o comunque nella disponibilità giuridica o materiale del pubblico agente in forza dell’ufficio o del servizio esercitato. È essenziale il requisito dell’altruità del bene; non è sufficiente che il funzionario abbia disponibilità del bene, ma occorre che tale disponibilità non gli attribuisca un diritto di proprietà.

Un nodo interpretativo di rilievo riguarda il significato da attribuire all’espressione “per ragione del proprio ufficio o servizio”.

Due gli orientamenti giurisprudenziali, secondo il primo, più estensivo, il possesso per ragione d’ufficio può derivare anche da una occasionale coincidenza con la funzione esercitata, purché il possesso non sia meramente accidentale o fortuito. In tal senso, la Cassazione ha recentemente ribadito che è irrilevante il rispetto formale delle disposizioni organizzative interne all’ente, quando la disponibilità del bene derivi da un esercizio di fatto della funzione, nello specifico “In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quello derivante dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso” (Cass. Pen., Sez. VI, 20 marzo 2023, n. 11741).

Di contro, un secondo orientamento, più restrittivo, richiede una connessione funzionale specifica tra il possesso del bene e l’esercizio legittimo delle attribuzioni del soggetto agente. Secondo questa impostazione, il peculato non può configurarsi qualora il possesso non sia legittimamente attribuito al soggetto in base a un titolo formale o a una prassi amministrativa consolidata.

Consumazione e tentativo

Trattandosi di un reato istantaneo, lo stesso si perfeziona nel momento dell’appropriazione della res, ossia quando si realizza l’interversione del possesso da parte del pubblico agente. La consumazione è istantanea, anche se possono esserci effetti permanenti nel tempo.

La configurabilità del tentativo è ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza solo in presenza di atti idonei e non equivoci che rivelino la volontà appropriativa, ma che non abbiano ancora determinato la sottrazione definitiva del bene dal patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne, l’elemento soggettivo, il peculato richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di appropriarsi del bene in violazione del titolo di possesso o disponibilità. Non è necessario il fine di lucro, essendo sufficiente la volontà di esercitare un diritto di proprietà incompatibile con il titolo di detenzione originario. Viceversa, nel peculato d’uso, il dolo è specifico, in quanto si richiede che l’agente si appropri della cosa allo scopo di farne un uso momentaneo.

Peculato d’uso

L’art. 314, comma 2, disciplina l’ipotesi del peculato d’uso, sanzionata in maniera più lieve (reclusione da sei mesi a tre anni), che si verifica quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio utilizza temporaneamente il bene, con l’intenzione e l’effettiva restituzione.

Si distingue dal peculato ordinario per la mancanza di volontà appropriativa definitiva, trattandosi in sostanza di un uso personale e momentaneo del bene per fini estranei al servizio, infatti, come già precisato, il peculato d’uso, richiede un dolo specifico consistente nella finalità di utilizzare temporaneamente la cosa sottratta. Dal punto di vista oggettivo, invece, non è necessaria, quindi, la fuoriuscita del bene dalla sfera del proprietario, bensì che l’agente si comporti nei confronti della cosa in modo oggettivamente e soggettivamente provvisorio uti dominus, perseguendo utilità economico patrimoniali proprie dello stesso soggetto agente e restituendo successivamente il bene utilizzato.

Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il peculato d’uso non è configurabile in caso di appropriazione di denaro, trattandosi di un bene fungibile che, per sua natura, non può essere restituito identicamente.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Il peculato può assumere anche la forma aggravata del profitto dell’errore altrui, fattispecie in cui il pubblico agente si appropria di un bene consegnatogli per errore, senza segnalare l’errore e senza restituirlo. Si tratta di un caso particolare in cui l’appropriazione deriva non da un abuso diretto del potere, ma dall’omissione dolosa di denuncia dell’errore, che consente all’agente di trattenere indebitamente un bene consegnato per sbaglio.

Nello specifico, il legislatore con la norma di cui all’art. 314 c.p. mira a tutelare il corretto andamento, gli interessi patrimoniali nonché il prestigio della Pubblica Amministrazione. La fattispecie di cui all’art. 316 c.p., invece, è posta a presidio delle legittime aspettative dei cittadini nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione.

Testualmente l’art. 316 c.p. dispone che: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Si tratta di una fattispecie procedibile d’ufficio. Diversamente dal delitto di cui all’art. 314 c.p. non necessita la qualità del possesso anteriore e il comportamento consta nel ricevere o nel ritenere, ovvero nel trattenere per sé l’indebito percepito.

L’espressione “…giovandosi dell’errore altrui…” determina l’avvantaggiarsi di una precedente distorta rappresentazione del soggetto terzo in modo da mettere quest’ultimo nella condizione di poter compiere il delitto. L’errore che porta all’appropriazione può derivare da qualsivoglia causa, tuttavia non può essere indotto con volontà, ossia con dolo, ad opera del soggetto. È pertanto necessario il dolo generico, integrato dalla coscienza dell’errore altrui nonché dalla volontà di ritirare o trattenere la cosa.

Sebbene la norma sia rubricata sotto la voce di “peculato”, la dottrina ha evidenziato che il termine sia utilizzato in maniera impropria, poiché non è necessario, per la sussistenza del reato, il possesso della cosa altrui, differenziandosi decisamente dall’art. 314 c.p., che, di fatto, necessita il possesso o la detenzione del denaro o della cosa altrui ai fini della sussistenza del delitto. Il fatto caratteristico disciplinato dall’articolo consiste nell’indebita ricezione o ritenzione. Altro elemento necessario ai fini della sussistenza del delitto è che il soggetto terzo sia inesattamente persuaso di dover depositare somme di danaro o altri beni al pubblico funzionario che in malafede e sfruttando l’errore accetta quanto consegnatogli.

La fattispecie configura un delitto proprio in quanto può essere compiuto soltanto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. Ciò nonostante, anche se trattasi di reato proprio, la giurisprudenza ammette il concorso dell’extraneus, ovvero del soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione che sfrutta la posizione del pubblico agente per ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, collaborando attivamente alla condotta appropriativa, infatti secondo la Cassazione “non è necessario che il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia l’esecutore materiale della condotta appropriativa” (Cass. Pen., Sez. VI, 1 ottobre 2024, n. 36566).

Dunque, il peculato si conferma una figura complessa e centrale nella lotta contro la malagestione della cosa pubblica, evolutasi nel tempo per adattarsi ai nuovi modelli di amministrazione e gestione delle risorse.

 

 

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