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Indennità sostitutiva del preavviso e obbligo contributivo del datore di lavoro

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24446 del 3 settembre 2025, riafferma un principio fondamentale in materia di contributi previdenziali: “l’indennità sostitutiva del preavviso è sempre soggetta a contribuzione, anche nel caso in cui il lavoratore vi rinunci formalmente in sede di accordo transattivo”.

Si tratta di un’ulteriore conferma dell’impostazione giurisprudenziale consolidata, secondo cui l’obbligazione contributiva, pur originando da un rapporto di lavoro di natura privatistica, assume natura pubblicistica e non può essere derogata né neutralizzata da intese tra le parti.

La decisione si basa sulla coesistenza di due sfere giuridiche autonome e non sovrapponibili, quella civilistica e quella pubblicistica. In particolare, la sfera civilistica riguarda il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, governata dall’autonomia contrattuale. In questo ambito, l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118 c.c.) è un diritto disponibile e, pertanto, rinunciabile dal lavoratore con accordo valido (es. transazione ex art. 1965 c.c.). La stessa essendo pienamente efficace tra le parti, estingue l’obbligazione retributiva del datore di lavoro. Viceversa, la sfera pubblicistica, riguarda l’obbligo contributivo verso gli enti previdenziali (INPS). Tale obbligazione nasce ex lege, è inderogabile e destinata a tutelare interessi collettivi. Ne consegue che nessun accordo privato tra datore e dipendente può cancellare o modificare un obbligo che ha rilievo pubblico.

Pertanto, la rinuncia dell’indennità può estinguere il credito del lavoratore, ma non il debito contributivo del datore di lavoro nei confronti dell’INPS, in quanto lo stesso è terzo rispetto all’accordo transattivo e titolare di una pretesa autonoma e inderogabile.

Il caso origina da un avviso di addebito notificato dall’INPS a una società che, a fronte della cessazione di alcuni rapporti di lavoro, non aveva versato i contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto i lavoratori vi avevano formalmente rinunciato nell’ambito di accordi transattivi.

La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso dell’azienda, ritenendo valida ed efficace la rinuncia anche ai fini contributivi. La Cassazione, invece, ha cassato la sentenza, accogliendo il ricorso dell’INPS e riaffermando la totale indisponibilità dell’obbligo contributivo: la rinuncia del lavoratore non è opponibile all’ente previdenziale.

Dunque, sul piano normativo, l’indennità sostitutiva del preavviso, prevista dall’art. 2118 c.c., è riconosciuta nel caso in cui il rapporto di lavoro venga interrotto senza l’osservanza del preavviso contrattuale. Per la giurisprudenza di legittimità essa non ha natura risarcitoria, ma è considerata una vera e propria retribuzione, corrispondente al periodo lavorativo che sarebbe stato svolto se il preavviso fosse stato rispettato. Tale definizione ha implicazioni fondamentali; l’indennità è inclusa nella base imponibile contributiva, come previsto dall’art. 12 della Legge n. 153/1969, secondo cui costituisce retribuzione “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta”.

Non conta che l’importo non sia stato effettivamente versato al lavoratore; infatti, secondo il principio della “retribuzione imponibile virtuale”, rileva ciò che sarebbe stato dovuto, indipendentemente dalla sua corresponsione.

Tale impostazione si fonda anche sull’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, che stabilisce che la base imponibile è costituita dalla retribuzione dovuta per legge o contratto, e non da quella effettivamente percepita. L’obbligo contributivo va quindi ottemperato “come se” l’indennità fosse stata regolarmente pagata, poiché l’accordo privato non può neutralizzare una previsione di legge inderogabile. L’omissione espone l’azienda a recuperi contributivi, sanzioni e interessi.

La Corte sottolinea che l’INPS è terzo rispetto al contratto individuale tra datore e lavoratore, ed è titolare di una pretesa autonoma, diretta alla tutela di un interesse pubblico, ossia, la sostenibilità del sistema previdenziale. Da qui deriva l’inderogabilità dell’obbligo contributivo: “La rinuncia del lavoratore non è opponibile all’ente previdenziale, essendo quest’ultimo titolare di un diritto proprio, indisponibile, e portatore di un interesse collettivo”.

Alla luce delle seguenti considerazioni si può affermare che è basilare che gli accordi di incentivo all’esodo o le transazioni non assorbano surrettiziamente l’indennità di preavviso. In altre parole, non si può usare l’incentivo per coprire (o eludere) l’indennità, sottraendola all’imposizione contributiva. La validità civilistica della rinuncia non ha efficacia sul piano previdenziale. Il rischio di contenzioso e le potenziali passività future devono essere valutati attentamente e gestiti in ottica preventiva.

L’ordinanza n. 24446/2025 della Corte di Cassazione si inserisce in una linea interpretativa consolidata, riaffermando un principio fondamentale, ossia “l’interesse pubblico alla regolarità e sostenibilità del sistema previdenziale prevale su ogni accordo tra privati”.

È dunque auspicabile che i datori di lavoro operino una gestione rigorosa e conforme degli adempimenti contributivi, specie nelle fasi di cessazione dei rapporti di lavoro, poiché nel delicato equilibrio tra flessibilità gestionale e rispetto delle regole previdenziali, il messaggio è inequivocabile: “la rinuncia del lavoratore al preavviso non esonera mai l’azienda dal versamento dei contributi”.

 

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