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Il patrocinio a spese dello Stato

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

Il patrocinio a spese dello Stato, o gratuito patrocinio è un istituto che garantisce il diritto alla difesa ed è previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, il c.d. Testo Unico spese di giustizia. Esso è tutelato principalmente dalla Carta costituzionale e dalla CEDU. L’articolo 24 della Costituzione, difatti, stabilisce che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, ma soprattutto al comma 3 prevede che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Il beneficio è previsto anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che all’art. 6 par. 3 lett. c), stabilisce che l’accusato che non ha i mezzi per ricompensare un difensore, ha il diritto di essere assistito gratuitamente quando lo esigano gli interessi della giustizia.

Il gratuito patrocinio assicura, quindi, l’assistenza legale e la difesa totalmente gratuita ai non abbienti, sia nei procedimenti penali, sia in quelli civili, amministrativi, tributari, contabili e negli affari di volontaria giurisdizione. Sarà lo Stato, a completamento di ogni grado di giudizio o dell’intera procedura, a provvedere al pagamento del compenso del difensore per la propria attività professionale e le spese sostenute. Nel processo civile può accedere al beneficio sia l’attore che il convenuto, mentre nel procedimento penale, oltre all’indagato e all’imputato, possono accedervi tutte le altre parti processuali, ossia la persona offesa da reato, il danneggiato che vuole costituirsi parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Possono essere ammessi al gratuito patrocinio anche gli stranieri, con permesso di soggiorno o senza, qualora sia stato avviato il procedimento per il relativo rilascio, ed i non residenti nell’Unione Europea privi di codice fiscale, purché forniscano dati anagrafici e domicilio. Infine possono essere ammessi al beneficio gli enti no profit. Il patrocinio copre tutte le spese del procedimento previste per legge, ivi compresa la nomina di un consulente di parte, mentre sono escluse le spese per la fase stragiudiziale e per le relative consulenze.

In ambito penale il gratuito patrocinio viene generalmente confuso con la difesa d’ufficio, tuttavia trattasi di due istituti ben distinti. Il patrocinio a spese dello Stato consente al cittadino non abbiente di farsi difendere gratuitamente da un difensore, di fiducia o di ufficio, mentre il difensore d’ufficio viene nominato ogni qualvolta non ne sia stato nominato uno di fiducia. Questi ha diritto al compenso, che deve essere corrisposto dall’assistito a meno che non possieda i requisiti di reddito necessari per richiedere il gratuito patrocinio. Il difensore d’ufficio deve essere iscritto nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, da cui viene selezionato automaticamente sulla base di un sistema casuale a rotazione nell’ambito del foro nel quale è iscritto e non può rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. La nomina del difensore d’ufficio cessa nel momento in cui viene depositata una nomina di fiducia. Se il difensore d’ufficio nominato non è reperibile, per evitare che un indagato o imputato ne resti sprovvisto, viene designato immediatamente un altro difensore di ufficio.

Il gratuito patrocinio può essere richiesto dal soggetto difeso sia d’ufficio che di fiducia, a patto che vengano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa. È valido per tutti i gradi di giudizio, dal primo grado alla Cassazione, e comprende anche le istanze, i riesami e le spese sostenute dalla difesa. All’assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può essere chiesto alcun compenso dal difensore, ed ogni patto contrario è nullo e costituisce illecito professionale. Il difensore non può richiedere neppure il rimborso delle spese, poiché ogni onere, quali diritti di copia o contributi unificati sono gratuiti. Nel processo civile se il beneficiario del gratuito patrocinio perde la causa, sarà lo Stato a pagare le competenze al suo difensore, tuttavia potrebbe essere condannato dal giudice al pagamento delle spese di lite, che non sono coperte dal gratuito patrocinio. La parte ammessa al patrocinio, soccombente in primo grado, non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione. Per la Cassazione (sentenza n. 6888 del 2025) l’ammissione al patrocinio ha effetti retroattivi, e copre pertanto le spese antecedenti, nelle ipotesi di un precedente rigetto della richiesta.

Per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve avere un reddito non superiore alla soglia di legge. Questi dovrà, pertanto, allegare un’autocertificazione del proprio reddito. Viene considerato il reddito complessivo del nucleo familiare, ossia del richiedente e di tutti i conviventi, indipendentemente dal grado di parentela. Nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti conviventi del nucleo, si tiene conto del solo reddito personale del soggetto e non di quello familiare. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche delle pensioni d’invalidità ma non di accompagnamento di invalidi totali, degli assegni di separazione e divorzio, nonché degli interessi sui conti correnti. La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 322 del 2026 ha chiarito che per l’ammissione al gratuito patrocinio sia necessario autocertificare il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, ma non sia necessario indicare singolarmente il reddito di ogni componente della famiglia.

Per l’anno 2026, il reddito annuo imponibile massimo per accedere al beneficio è fissato a euro 13.659,64, elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Il disposto dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dell’interessato non debba essere superiore alla cifra stabilita, periodicamente aggiornata. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16875 del 2024 ha statuito che per il patrocinio a spese dello Stato, fa fede l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito della quale risulta scaduto il termine per la presentazione salvo che, a seguito del suo decorso, l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione, alla quale dovrà pertanto farsi riferimento.

Per determinati reati quali lo stalking, maltrattamenti, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù e violenza sessuale, la vittima può accedere al beneficio indipendentemente dal proprio reddito. Sono ammessi anche il minore straniero non accompagnato e i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge. In alcuni casi non è, invece, possibile accedere al beneficio nonostante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Difatti, nell’ipotesi in cui un soggetto sia già stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti legati all’evasione fiscale oppure alla criminalità organizzata o al traffico di stupefacenti, non sarà possibile avvalersi del gratuito patrocinio. Per l’art. 91 del D.P.R. n. 115 del 2002 l’ammissione al patrocinio in ambito penale è esclusa non solo per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma anche in tutti i casi in cui il richiedente sia assistito da più di un difensore. In ogni caso gli effetti del patrocinio già ammesso, sia in ambito civile sia penale, cessano a partire dal momento in cui il soggetto al quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

In caso di false dichiarazioni sul reddito per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, il beneficio viene revocato con l’obbligo della restituzione, ed il soggetto beneficiario sarà, inoltre, sottoposto a procedimento penale per la violazione della normativa vigente e conseguente applicazione di sanzioni penali. Se, in corso di causa il richiedente ammesso al beneficio supera la soglia di reddito richiesta dalla legge, il giudice ne dispone la revoca con riguardo al periodo successivo al superamento dei limiti reddituali. Il percettore del beneficio ha il dovere di indicare il sopraggiunto superamento della soglia, altrimenti andrà incontro alla sanzione penale prevista dal Testo Unico spese di giustizia. Per le Sezioni Unite la falsità dell’autocertificazione non ha l’effetto della revoca del beneficio se il richiedente risulta comunque sotto la soglia di reddito stabilita dalla legge (SS.UU. 14723 del 2020).

Alberto Biancardo
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