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In caso di separazione spetta la pensione di reversibilità?

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

La pensione ai superstiti, comunemente conosciuta come pensione di reversibilità o pensione indiretta, è una prestazione economica erogata dall’INPS ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto, aventi diritto. Nel caso di separazione o divorzio, il coniuge superstite può avere accesso a tale pensione, ma esistono regole specifiche che variano a seconda della situazione giuridica del rapporto tra i coniugi.

1. Pensione di Reversibilità e Coniuge Separato

Il coniuge separato, sia in caso di separazione consensuale che giudiziale, mantiene generalmente il diritto alla pensione di reversibilità del defunto. In particolare:

  • separazione senza addebito: se la separazione è stata pronunciata senza colpa o addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo ha pieno diritto alla pensione di reversibilità, come se fosse ancora coniugato.
  • Separazione con addebito: inizialmente, la separazione con addebito rappresentava un ostacolo al diritto alla pensione di reversibilità. Tuttavia, le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione hanno chiarito che anche il coniuge separato con addebito ha diritto alla pensione di reversibilità, purché risulti esserci una “presunzione di vivenza a carico del defunto”. Questo vuol dire che, anche se il coniuge superstite non riceveva gli alimenti, si presume che fosse comunque dipendente dal coniuge defunto al momento del decesso, il che dà diritto alla prestazione pensionistica.

2. Pensione di Reversibilità e Coniuge Divorziato

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità solo in presenza di alcune condizioni ben precise. La normativa e la giurisprudenza stabiliscono quanto segue:

  • Assegno di divorzio: il coniuge divorziato può accedere alla pensione di reversibilità solo se era titolare dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge. Questo assegno deve essere stato stabilito in sede giudiziale (con sentenza) e non può trattarsi di un versamento una tantum (in unica soluzione).

La Cassazione, con la sentenza n. 4608/2010, ha precisato che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone l’effettiva titolarità di un assegno divorzile. L’INPS ha inoltre confermato che la corresponsione di un assegno divorzile in unica soluzione (cioè non periodico) esclude il diritto alla pensione di reversibilità (msg. n. 16106/2009 e sentenza Cass. n. 22434/2018).

Il diritto alla pensione di reversibilità si perde se il coniuge divorziato si risposa. Questo principio è esteso a tutti i casi di pensione ai superstiti: il nuovo matrimonio determina la perdita del diritto.

3. Ripartizione della Pensione in Caso di Concorrenza tra Coniuge Divorziato e Coniuge Superstite

Se il dante causa (defunto) ha contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio, si pone il problema della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato.

In questo caso, la legge non stabilisce quote predefinite, ma affida la ripartizione alla discrezione del tribunale. Il giudice valuta diversi fattori, tra cui:

  • durata dei matrimoni: la giurisprudenza stabilisce che la durata dei rispettivi matrimoni è uno dei fattori principali per la determinazione della quota spettante a ciascun coniuge (superstite e divorziato).
  • Convivenza prematrimoniale: anche il periodo di convivenza prematrimoniale può essere preso in considerazione. La Cassazione, con diverse sentenze (nn. 2471, 15148 e 15164 del 2003; 23670/2011; 10391/2012; 6019 e 14793 del 2014), ha stabilito che i periodi di convivenza possono influenzare il calcolo della pensione ai superstiti.

4. Concorrenza con Altri Superstiti (Figli, Genitori, Fratelli/Sorelle)

Quando la pensione ai superstiti deve essere ripartita tra più beneficiari, si applicano le seguenti regole:

  • concorso con figli superstiti: se il coniuge superstite, separato o divorziato, concorre con i figli superstiti, l’aliquota spettante al coniuge è del 60% della pensione. La quota può essere aumentata se ci sono più superstiti, ma la quota minima del coniuge è sempre garantita.
  • Concorso con altri familiari: se ci sono anche genitori, fratelli o sorelle del defunto, questi possono avere diritto alla pensione solo se non vi è un coniuge superstite. In presenza di un coniuge superstite (separato o divorziato), quest’ultimo esclude gli altri parenti dal diritto alla pensione.

5. Unioni Civili

La legge n. 76 del 2016 ha introdotto l’equiparazione delle unioni civili ai matrimoni, stabilendo che, a partire dal 5 giugno 2016, i partner delle unioni civili hanno gli stessi diritti pensionistici e previdenziali dei coniugi. Questo significa che anche i componenti di un’unione civile possono accedere alla pensione di reversibilità in caso di decesso del partner. Tuttavia, la sentenza n. 24694/2021 della Cassazione ha chiarito che questa norma non ha effetto retroattivo e si applica solo ai decessi avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge.

Orbene, la pensione ai superstiti può spettare al coniuge separato o divorziato, ma solo se si rispettano determinate condizioni, e la suddivisione della pensione in caso di concorso con altri superstiti è soggetta a valutazione legale.

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