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L’appropriazione indebita alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

L’appropriazione indebita è una fattispecie di reato a tutela del patrimonio prevista dall’art. 646 c.p., che punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o cosa mobile altrui di cui abbia già il possesso. A differenza del furto, ove l’autore del delitto si impossessa di denaro o cosa mobile sottraendola a chi la detiene, nell’appropriazione indebita il soggetto attivo ha già il possesso del bene, pur non essendone proprietario. È un reato perseguibile a querela di parte, pertanto la remissione della querela della persona offesa estingue il delitto, con immediata cessazione del procedimento penale. Le spese processuali, salvo differente accordo fra le parti, spettano tuttavia all’imputato. Il reato di appropriazione indebita si distingue, altresì, dal delitto di peculato, per ciò che riguarda la qualità del soggetto attivo. A differenza dell’appropriazione indebita, delitto comune, che può pertanto essere commesso da chiunque, il peculato è un reato proprio, che può essere commesso soltanto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, che si appropria di denaro o bene mobile altrui di cui ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio.

L’appropriazione si differenzia dalla condotta distrattiva, con la quale il soggetto attivo imprime al bene una destinazione diversa da quella prevista. Nell’appropriazione indebita, invece, vi è una condotta del soggetto agente di esercizio dei poteri sul bene mobile tipica del proprietario, uti dominus, poiché caratterizzata da atti incompatibili con il titolo per cui si possiede il bene. Si compie, in tal modo, quella che in linguaggio giuridico viene definita interversio possessionis, che secondo la Suprema Corte (sentenza n. 25444 del 2017) si manifesta quando l’autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità, senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato. Tuttavia per ciò che riguarda le somme di denaro (Cassazione, sentenza n. 24857 del 2017), queste possono essere oggetto di appropriazione indebita solo quando siano consegnate dal legittimo proprietario ad altri con specifica destinazione, che venga poi violata attraverso l’utilizzo personale da parte dell’agente. Viceversa, in presenza della mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, l’inadempimento dell’obbligo non determina l’integrazione della fattispecie delittuosa dell’appropriazione indebita.

Prima del 2019 la pena per l’appropriazione indebita era della reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro. In tal modo si differenziava la sanzione di detta fattispecie da quella, connotata di maggior disvalore sociale, della condotta furtiva e sottrattiva, punita con la pena compresa fra sei mesi e tre anni. La legge n. 3 del 2019, la c.d. Spazzacorrotti, ha innalzato la pena edittale, sia minima che massima, per la condotta appropriativa. Con l’entrata in vigore della Spazzacorrotti, pertanto, la sanzione comminata dall’art. 646 c.p. per il reato di appropriazione indebita è stata elevata entro un margine compreso fra due e cinque anni di reclusione, con multa compresa fra 1.000 e 3.000 euro.

Al fine di rendere la sanzione penale dell’art. 646 c.p. meno sproporzionata rispetto al disvalore della condotta, è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 22 marzo 2024. Il Tribunale di Firenze, aveva sollevato la questione della sproporzione dell’innalzamento della pena minima, operata dal legislatore con la Spazzacorrotti, da quindici giorni a due anni di reclusione, in assenza di adeguata giustificazione da parte del legislatore stesso. Innalzamento, invero, eccessivo se si tiene conto del rapporto fra la fattispecie in parola e le altre del codice penale riguardanti la tutela del patrimonio, quali il furto e la truffa. La Consulta ha giudicato fondate le questioni sollevate dal giudice a quo, ossia l’eccessiva discrezionalità del legislatore nella definizione della politica criminale, i cui i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto alle legittime finalità. Secondo il “Giudice delle leggi” la mancanza di plausibile giustificazione di un rilevante inasprimento della pena per l’appropriazione indebita, rende di per sé costituzionalmente illegittima la disciplina oggetto di censura. Per effetto dell’innalzamento dei limiti edittali, poi, il trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita diviene, a parità di danno patrimoniale prodotto, notevolmente più gravoso di quello del furto e della truffa.

Secondo la Corte l’aumento della pena massima da tre a cinque anni operato dalla Spazzacorrotti per l’appropriazione indebita è giustificato dalla finalità essenziale di combattere in modo più efficace la corruzione. Non è, invece, spiegabile la ragione che ha indotto il legislatore a innalzare a due anni la pena minima, che fino al 2019 era stata pari a quindici giorni di reclusione. E ciò anche in caso di danni patrimoniali esigui puniti, invece, in maniera lieve, nelle ipotesi analoghe di truffa o furto. Per la Corte l’imputato non deve essere spinto a rinunciare alle proprie garanzie difensive optando per il patteggiamento o il giudizio abbreviato solo per evitare di incorrere in una pena manifestamente eccessiva. Di conseguenza la Corte costituzionale ha stabilito la cancellazione della pena minima di due anni, rimodulandola in quella prevista dalla previgente normativa, stabilita dall’art. 23 co. 1 del codice penale nella reclusione di quindici giorni. Ovviamente rientrerà nella discrezionalità del giudice stabilire, nel caso concreto, una pena nel rispetto del principio di proporzionalità compresa fra quindici giorni e cinque anni. Il legislatore resterà, invece, libero di stabilire un nuovo minimo di pena che non sia manifestamente sproporzionata oppure lasciare quello di quindici giorni, in vigore a seguito della sentenza.

Nessun cambiamento, invece, per le ipotesi di appropriazione indebita aggravata, nei casi in cui venga commessa su beni posseduti a titolo di deposito necessario, la cui ratio è da individuare nel maggior disvalore dell’approfittamento di un possesso derivante da una situazione di necessità del soggetto passivo. L’aumento della pena, entro i limiti edittali previsti dalla norma, può altresì avvenire col verificarsi di determinate circostanze aggravanti quali il valore elevato dei beni sottratti, l’abuso dell’altrui fiducia, o l’uso di mezzi fraudolenti.

Alberto Biancardo
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