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L’attività informativa del mediatore civile e il valore delle sue dichiarazioni a verbale
Tra i compiti del mediatore civile rientra, anche, l’attività informativa volta a sostenere e ad agevolare la partecipazione delle parti in mediazione che può essere svolta nel corso del primo incontro o anche precedentemente in vista dell’appuntamento dinanzi al mediatore (nel gergo questa seconda attività è definita di pre-mediazione).
Questa delicata attività di “informativa” permette anche di favorire l’ingresso nella mediazione e, di creare fin da subito un clima “mediativo”.
Si agevola la partecipazione della parte quando per ragioni di distanza la si informa che può utilizzare gli strumenti telematici per partecipare (videoconferenza da un pc o da uno smartphone), o si rinvia il primo incontro concordando una nuova data (ciò avviene quando per concomitanti motivi di lavoro o impegni personali improrogabili, la parte non può partecipare all’incontro o dedicare alla sua questione il tempo necessario).
Si incentiva la partecipazione quando la parte che ha ricevuto la convocazione in mediazione a mezzo raccomandata/pec non si presenta al primo incontro né anticipa la sua mancata partecipazione con una comunicazione e il mediatore intraprende alcune iniziative informative volte a incoraggiare la partecipazione/adesione alla mediazione, tra cui il contatto telefonico – se conosciuto, nelle mediazioni ante causam – oppure il contatto telefonico con l’avvocato nel caso di mediazione demandata dal giudice.
Nel caso in cui la parte, avvenuto il contatto telefonico, abbia superato le incertezze e intenda partecipare, spetterà al mediatore confermare la data del primo incontro oppure fissarne una nuova.
Il contatto telefonico è un’attività che non si improvvisa e molto delicata. Fra l’altro, ricordiamo, che c’è anche un filone di pensiero fortemente contrario a questo comportamento del mediatore.
Nel caso, opposto, di rifiuto a partecipare, la comunicazione del mediatore deve rivestire carattere puramente informativo – istituzionale, ossia limitarsi alla semplice verifica della volontà partecipativa della parte eventualmente fornendo chiarimenti normativi e operativi soprattutto quando lo strumento è sconosciuto alla parte o di non facile comprensione (si immagini una convocazione scritta con un linguaggio tecnico e letta da una signora anziana).
Il mediatore dovrebbe far comprendere nel modo più chiaro e semplice possibile che la legge non ammette la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione a meno che ci sia un impedimento oggettivo (cioè, tale da non consentire alla parte, che pure vorrebbe intervenire, la materiale possibilità di presenziare agli incontri), assoluto (vale a dire non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza) e non temporaneo (cioè, idoneo a protrarsi per un periodo di tempo superiore ai termini di durata massima della procedura di mediazione).
Qualora la parte manifesti incertezza il mediatore dovrebbe risentirla a distanza di qualche giorno affinché possa rivalutare meglio la sua decisione anche con il consiglio del suo avvocato.
L’attività informativa del mediatore non deve mirare in alcun modo ad acquisire informazioni riservate sul merito della questione: sembrerebbe questo il senso della lettera m) dell’art.22 comma 1, del D.M. 150/2023, a mente del quale “non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate”.
Secondo la giurisprudenza, il mediatore deve adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire. Trib. Napoli Nord, ord. 19.06.2017 – Criscuolo ed anche Trib. Vasto, ord. 20.2.2017 – Pasquale).
Il mediatore, per la giurisprudenza, è il soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare le funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, sul quale grava l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento per assicurare la presenza personale delle parti, disponendo, se necessario, un rinvio del primo incontro e sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente, ovvero dando atto di tale invito a verbale rilevando che nonostante tutto la parte non abbia inteso partecipare. In un caso si è sostenuto anche che se mancano a verbale le indicazioni delle ragioni dell’assenza delle parti e le iniziative adottare dal mediatore per procurare la comparizione delle stesse, la procedura non può dirsi correttamente svolta (Trib. Vasto, ord. 29.1.2018).
In altri termini l’attività informativa del mediatore svolta nella fase preliminare o il giorno del primo incontro, deve essere documentata.
Tali indicazioni potranno essere verbalizzate al fine di provare che la procedura è stata svolta correttamente (al giudice spetta solo acquisire la prova, tramite il relativo verbale, che il procedimento di mediazione sia stato esperito ovvero, in caso contrario, rilevare l’improcedibilità della domanda giudiziale. Tribunale di Brescia, sentenza n. 3172 del 29.12.2021 – Est. Agliardi).
Ebbene, in tali casi occorre chiedersi quale valore abbiano le dichiarazioni messe a verbale dal mediatore: ad esempio, quando “dichiara di aver contattato telefonicamente l’avvocato …., il quale fa presente che la parte non intende partecipare / aderire in mediazione”, o di “dichiara di aver sentito telefonicamente la parte la quale, illustrato lo scopo della mediazione e la necessità della sua partecipazione personale, comunica che non è interessata a partecipare”.
La giurisprudenza, sul punto, si è espressa in due occasioni affermando che il mediatore assume la funzione di un pubblico ufficiale verbalizzante e il verbale di mediazione fa fede fino a querela di falso degli atti e delle dichiarazioni che il mediatore, nella sua qualità di pubblico ufficiale, dichiara ed attesta essere avvenuti in sua presenza (Trib. Cosenza, sent. n.109/2024; e Trib. Forlì, sent. sentenza n. 619 del 25.09.2023 – De Ruggiero). Ciò comporta che la parte che intende contestare la regolarità della convocazione dell’esperimento di mediazione obbligatoria deve farlo con una querela di falso.
In conclusione, l’attività del mediatore prima ancora che a mediare la lite, deve innanzitutto mirare a creare le condizioni affinché le parti si siedano al tavolo della mediazione.
In questa fase, un buon supporto al mediatore potrebbe arrivare dalla segreteria dell’organismo nel suo ruolo istituzionale ed in informativo.
Le attività svolte poiché finalizzate alla verifica del corretto svolgimento della procedura, possono essere verbalizzate e devono limitarsi alla descrizione di quanto svolto per informare e incentivare la partecipazione della parte, senza null’altro aggiungere.
Ogni valutazione o giudizio sul merito dei motivi dell’assenza della parte esula dalla competenza del mediatore e non deve essere consentita.
(Articolo scritto in collaborazione con l’avv. Mario Antonio Stoppa)
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