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Il Credito d’Imposta (art. 20 d.lgs. 28/2010 – Decreto Agosto 2023)

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Il presente articolo andrà a sinterizzare il decreto emanato dal Ministero della Giustizia (nella GU Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023) rubricato: Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Il D. Lgs 28/2010 prevede i seguenti crediti d’imposta:

  • in caso di raggiungimento dell’ACCORDO è riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta (ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4), fino a concorrenza di euro seicento.
  • Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

ATTENZIONE: I crediti d’imposta previsti nei punti precedenti sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

  • È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;
  • Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come negli articoli precedenti al presente, sempre sul sito, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Relativamente al credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo la domanda deve contenere anche i seguenti documenti:

  1. l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  2. la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;
  3. gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  4. lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis

ARBITRATO

Relativamente al credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, (nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) la domanda deve contenere anche i seguenti documenti:

  1. gli estremi del lodo che ha concluso il procedi- mento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  2. la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

TERMINI TEMPORALI E INDEBITA FRUIZIONE

Entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta il Ministero comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.

L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, trami- te il sistema di cui al comma 1, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.

Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggio- rato di interessi e sanzioni secondo legge.

In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Luca Santi
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