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Le tipologie di sentenza penale

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

La sentenza penale è il provvedimento con cui l’organo giudicante decide una fase di giudizio del procedimento penale. Generalmente la sentenza viene emessa al termine di ogni grado del processo, stabilendo se l’imputato sia colpevole o innocente, sulla base delle prove emerse in contraddittorio durante la fase istruttoria. La sentenza non impugnata con strumenti ordinari entro i termini previsti dalla legge diviene definitiva.

La sentenza di proscioglimento si distingue in sentenza di non doversi procedere e di assoluzione. In ambito penale con la sentenza definitiva di condanna si concretizza l’esecuzione della pena, l’iscrizione nel casellario giudiziale e le eventuali misure accessorie. Una sentenza penale definitiva può avere anche effetti civili, quali il risarcimento del danno materiale e morale occorso alla persona offesa dal reato.

Vi sono differenti esiti della sentenza penale. Il giudice adotta la formula dichiarativa di “non doversi procedere” quando difetti una delle condizioni di punibilità, una causa di improcedibilità, nonché quando sussista una causa estintiva del reato, quale la morte del reo, amnistia, remissione di querela, prescrizione, oblazione nelle contravvenzioni e perdono giudiziale per i minorenni. Se nel corso del procedimento emerge una causa estintiva, il giudice deve dichiararla immediatamente, in qualunque stato e grado. Questi adotta tale pronuncia sia qualora vi sia la prova della causa estintiva, sia quando sussista un dubbio circa la sussistenza della medesima, secondo il principio in dubio pro reo.

La sentenza di assoluzione non si limita a statuire su aspetti processuali impeditivi dell’accertamento del fatto storico, ma avviene all’esito di un accertamento compiuto mediante l’analisi del materiale probatorio. L’assoluzione può essere espressa perché il fatto non sussiste, nelle ipotesi in cui il fatto storico non rientra nella fattispecie incriminatrice, poiché non risultano presenti gli elementi di fatto integrativi della condotta tipica, dell’evento o del rapporto di causalità. Nel caso di reato perseguibile a querela, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, il querelante viene condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.

La formula assolutiva perché l’imputato non ha commesso il fatto è, invece, utilizzata quando il fatto sia integrabile sotto il profilo oggettivo, ma risulta non essere stato commesso dall’imputato bensì da altra persona.

L’assoluzione perché il fatto non costituisce reato si ha nell’ipotesi in cui il fatto, pur sussistendo nei suoi elementi oggettivi e risultando commesso dall’imputato, non integra una fattispecie penale poiché manca l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (dolo, colpa o preterintenzione) ovvero un elemento oggettivo costituente il presupposto della condotta o dell’evento, come ad esempio nei casi in cui è carente nel soggetto agente la qualifica necessaria per la commissione del delitto. Detta formula si utilizza anche quando, pur integrati l’elemento oggettivo e quello soggettivo, il fatto risulti commesso in presenza di una causa di giustificazione, rendendo in tal modo lecito il fatto, come avviene ad esempio nei casi di legittima difesa.

Si ha assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato quando il fatto storico, risulta addirittura non sussumibile in alcuna fattispecie normativa incriminatrice. La medesima formula viene utilizzata anche quando il fatto, pur previsto originariamente come reato, perda successivamente carattere di illecito penale, come avviene ad esempio nei casi di depenalizzazione del delitto per cui si procede.

La formula di assoluzione perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile è utilizzata quando l’imputato sia minore di quattordici anni o totalmente infermo di mente, oppure coperto da una causa di non punibilità, o infine quando sia penalmente immune, come nel caso di appartenenti al corpo diplomatico.

A norma dell’art. 530 capoverso c.p.p. l’imputato va assolto non solo quando manca, la prova che il fatto sussiste, che l’imputato l’ha commesso, che costituisce reato o che è stato commesso da persona imputabile, ma anche quando essa è insufficiente o contraddittoria. La ragione per cui la prova contraddittoria o insufficiente legittima il proscioglimento con la formula più ampia, risiede nel principio della presunzione di non colpevolezza, sussistente finché non venga fornita la prova contraria, in ossequio alla disposizione dell’articolo 27 comma 2 della Costituzione. Se all’esito dell’escussione delle prove il dubbio ragionevole persiste l’imputato dovrà, pertanto, essere assolto.

Con la sentenza di proscioglimento, sia di non doversi procedere che di assoluzione, il giudice ordina l’immediata liberazione dell’imputato in eventuale stato di custodia cautelare, essendo venuto a mancare il necessario presupposto, e dichiara la cessazione di tutte le misure cautelari personali eventualmente disposte, così come stabilito dall’art. 532, comma 1 c.p.p. Il giudicante può condannare il danneggiato che abbia esercitato azione civile nel processo penale al risarcimento dei danni nei confronti dell’imputato assolto, nel caso in cui ravveda una colpa grave. In tal caso condanna, altresì, la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale.

Fra gli aspetti civili assume importanza la pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte civile nelle conclusioni. L’entità dei danni da risarcire è generalmente rimessa al giudice civile, con una decisione del giudice penale soltanto sull’an e non sul quantum. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile possono essere condannati dal giudice penale al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Nel caso in cui vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne la compensazione.

Alberto Biancardo
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