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Malattia professionale: la tutela giuridica del lavoratore tra riconoscimento, prova e obblighi procedurali

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Contrariamente all’infortunio sul lavoro, che si manifesta con la violenza di un evento improvviso, la malattia professionale è una patologia che si insinua lentamente nella vita del lavoratore. Invisibile e progressiva, nasce da un’esposizione costante e prolungata a fattori di rischio presenti nell’ambiente lavorativo.

Sotto l’aspetto tecnico viene definita tecnopatia, pertanto la malattia professionale non è i il risultato di un singolo evento, ma di una somma di micro-aggressioni che, giorno dopo giorno, minano la salute del lavoratore fino a generare un danno spesso irreversibile. Il riconoscimento giuridico di tale patologia è tutt’altro che semplice, poiché impone l’accertamento di un nesso causale diretto ed efficiente tra l’attività svolta e l’insorgere della malattia.

In ambito giuridico, la malattia professionale si differenzia nettamente sia dall’infortunio sia dalla malattia comune. Il tratto distintivo risiede nella modalità di insorgenza: essa non è legata a un evento traumatico istantaneo, ma a una prolungata esposizione a rischi lavorativi.

Sono esempi classici l’inalazione di polveri di amianto che causa asbestosi; l’esposizione continua a rumori intensi, che può provocare ipoacusia professionale o ancora, l’esecuzione ripetitiva di movimenti che conduce a tendiniti o sindromi da sovraccarico biomeccanico.

Le conseguenze possono emergere anche anni dopo la cessazione dell’attività a rischio, rendendo ancora più complessa la dimostrazione del legame con il lavoro.

Mentre per l’infortunio è sufficiente dimostrare che l’evento si è verificato “in occasione di lavoro”, nel caso della malattia professionale la legge pretende di più: l’attività lavorativa deve essere la causa principale, diretta ed efficiente della patologia. Ciò implica che il lavoratore debba provare che la sua malattia è specificamente e scientificamente legata all’attività svolta.

Il sistema italiano adotta una duplice modalità di riconoscimento delle malattie professionali, distinguendo tra malattie tabellate e malattie non tabellate.

Le malattie tabellate sono elencate in appositi decreti ministeriali (come il D.M. 15 novembre 2023) che identificano:

  1. le patologie riconosciute come professionali;
  2. le lavorazioni che possono causarle;
  3. il termine massimo entro cui denunciarle, calcolato dalla cessazione dell’esposizione al rischio.

In presenza di questi tre requisiti, il legislatore presume l’origine professionale della malattia. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare il nesso causale, è infatti sufficiente dimostrare di essere affetto dalla malattia tabellata e di aver svolto la lavorazione indicata.

L’onere della prova si inverte: sarà l’INAIL, per negare l’indennizzo, a dover dimostrare che la malattia ha un’origine extra-lavorativa.

La rigidità del sistema tabellare non era più compatibile con la crescente complessità del mondo del lavoro. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, il sistema è stato modificato in senso estensivo, riconoscendo l’indennizzabilità anche delle malattie non tabellate, purché il lavoratore riesca a provare rigorosamente il nesso causale.

In questo caso, il lavoratore deve dimostrare:

  1. la presenza della patologia, mediante documentazione clinica e specialistica;
  2. l’esistenza di agenti nocivi o di un rischio concreto sul posto di lavoro, anche se non previsto dalle tabelle;
  3. il nesso causale tra l’attività svolta e la malattia, con un grado di ragionevole probabilità scientifica.

È un onere probatorio gravoso, che spesso richiede l’ausilio di perizie mediche, accertamenti ambientali e documentazione tecnica. Tuttavia, il riconoscimento resta possibile anche per patologie “nuove” o non ancora normativamente tipizzate, come:

  • disturbi muscolo-scheletrici da movimenti ripetitivi;
  • malattie cutanee e allergiche da esposizione a sostanze chimiche;
  • disturbi da stress lavoro-correlato.

Anche la malattia professionale, come l’infortunio, segue una procedura formale articolata, che coinvolge tre soggetti chiave: il lavoratore, il medico e il datore di lavoro. Tuttavia, le specificità legate alla latenza della patologia impongono tempistiche e modalità differenti.

Per quanto attiene agli obblighi del lavoratore, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965, esso deve:

  • denunciare la malattia professionale al datore di lavoro entro 15 giorni dalla “manifestazione” della stessa.

Pertanto, il concetto di manifestazione è giuridicamente rilevante: non coincide con l’apparizione dei primi sintomi, ma con il momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza oggettiva della malattia e della sua probabile origine lavorativa, generalmente coincidente con il primo certificato medico.

Un ritardo nella denuncia comporta la perdita dell’indennità per il periodo antecedente la comunicazione.

Per quanto concerne gli obblighi del medico, occorre precisare che lo stesso riveste un ruolo centrale nel procedimento. Tra i suoi compiti:

  1. la redazione del primo certificato medico, che deve contenere la diagnosi, i sintomi, l’anamnesi lavorativa e gli elementi che fanno presumere un’origine professionale della patologia;
  2. la trasmissione telematica all’INAIL del certificato, entro i termini previsti;
  3. la segnalazione obbligatoria alla ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro per finalità di vigilanza e prevenzione.

Nel caso in cui la malattia si protragga, il medico curante è tenuto a rilasciare certificati di prosecuzione che il lavoratore deve inoltrare sia al datore di lavoro sia all’INAIL.

Infine, per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, quest’ultimo ricevuto il primo certificato medico, ha l’obbligo di inoltrare la denuncia di malattia professionale all’INAIL entro 5 giorni.

Tale comunicazione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, deve contenere:

  • le mansioni svolte dal lavoratore;
  • le caratteristiche del ciclo produttivo;
  • l’elenco dei materiali utilizzati e dei rischi presenti;
  • ogni altro elemento utile a consentire all’INAIL l’avvio dell’istruttoria.

La mancata, tardiva o incompleta denuncia espone il datore a sanzioni amministrative. Inoltre, tale adempimento riveste un’importanza pubblicistica: consente all’Istituto di effettuare verifiche ambientali e contribuire alla prevenzione collettiva dei rischi lavorativi.

Dunque, la malattia professionale rappresenta una delle sfide più complesse del diritto del lavoro e della tutela assicurativa. A fronte di un danno spesso irreversibile, il lavoratore si trova nella difficile posizione di dover dimostrare che la propria salute è stata compromessa non per sfortuna, ma per lavoro.

Il legislatore, attraverso la distinzione tra malattie tabellate e non tabellate, ha costruito un sistema misto, che unisce la certezza normativa alla possibilità di tutela per patologie nuove o emergenti. Tuttavia, l’effettività di tale sistema dipende dalla correttezza procedurale e dalla collaborazione tra le tre figure principali: lavoratore, medico e datore di lavoro.

La malattia professionale non è solo una vicenda personale, ma è anche un fatto sociale, che interroga imprese, istituzioni e sanità pubblica. Infatti, il garantire un sistema di riconoscimento efficace significa non solo indennizzare un danno, ma anche prevenire il ripetersi di situazioni analoghe, promuovendo ambienti di lavoro più sani, sicuri e sostenibili.

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