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Il procedimento monitorio nel processo civile arbitrale.
Nel panorama giuridico italiano, il procedimento civile arbitrale continua a essere una realtà poco conosciuta e, spesso, sottovalutata anche dagli stessi operatori del diritto. Eppure, la giurisprudenza più autorevole, dalla Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale, ne ha ormai sancito, in maniera chiara e definitiva, la natura giurisdizionale piena e il suo inquadramento come vero e proprio processo civile, ancorché in forma speciale. In questo contesto, l’applicazione del procedimento monitorio all’interno del processo civile arbitrale si rivela non solo possibile, ma anche perfettamente coerente con la logica della tutela dei diritti disponibili, aprendo scenari innovativi per la risoluzione celere ed efficace delle controversie.
Arbitrato rituale: giurisdizione a tutti gli effetti
L’arbitrato rituale, disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, è da considerarsi a tutti gli effetti un processo giurisdizionale. Lo ha affermato con chiarezza la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24153 del 25 ottobre 2013, confermando un orientamento consolidato secondo cui il giudizio arbitrale si configura come un vero e proprio procedimento civile, soggetto alle regole del contraddittorio, dell’imparzialità e dell’applicazione obiettiva del diritto.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2013, ha ribadito il carattere giurisdizionale dell’arbitrato, richiamando la precedente sentenza n. 376/2001, che riconosce la piena fungibilità tra la giustizia ordinaria e quella arbitrale. L’arbitrato, dunque, non è un semplice strumento di mediazione, ma un processo in senso stretto, dotato di legittimità e validità pari a quella del processo civile tradizionale.
Applicazione del procedimento monitorio in sede arbitrale
Alla luce della piena equiparazione giuridica tra processo arbitrale e ordinario, è perfettamente legittimo introdurre il procedimento monitorio nell’ambito dell’arbitrato rituale. Tale possibilità è ampiamente giustificata dal fatto che il procedimento arbitrale tutela diritti disponibili, come lo sono i diritti di credito, oggetto tipico del procedimento per ingiunzione.
La parte creditrice può dunque rivolgersi a un giudice arbitrale, sia scelto tra professionisti di fiducia, sia designato da enti come la Camera Arbitrale di Milano o internazionali, per ottenere un decreto ingiuntivo arbitrale. Questo avviene sulla base delle stesse norme previste dagli articoli 633 e ss. c.p.c., adattate al contesto arbitrale, e nel rispetto del regolamento arbitrale sottoscritto dalle parti. Va inoltre sottolineato che, in questa sede, non è richiesto alcun titolo accademico per ricoprire la funzione di arbitro: basta che vi sia un valido conferimento di incarico, e che l’arbitro accetti nei termini previsti.
Procedura
Il procedimento si avvia a seguito della domanda del creditore, supportata da documentazione probatoria conforme agli articoli 633 c.p.c. e seguenti. Il giudice arbitrale, unico o collegiale, valuta la richiesta e, se ritiene fondate le ragioni, emette un lodo che contiene il decreto ingiuntivo.
Diversamente dal procedimento monitorio tradizionale, che nasce fuori dal processo e può successivamente sfociare in un giudizio ordinario in caso di opposizione, il procedimento monitorio in arbitrato si svolge all’interno di un processo fin dall’inizio, e si conclude con un lodo, equiparato per legge a una sentenza.
Tutto ciò comporta il vantaggio legato ai tempi: il processo arbitrale deve concludersi, salvo deroghe, entro 180 giorni dal deposito della domanda. Un’efficienza impensabile nel sistema giudiziario ordinario.
L’opposizione al decreto ingiuntivo arbitrale
Nel caso in cui il debitore presenti opposizione, si apre la questione della competenza sul giudizio di opposizione: deve proseguire in arbitrato o può essere trasferito dinanzi al giudice statale?
Due sono le principali interpretazioni; la prima, prevalente, ha natura estensiva. Se la clausola compromissoria prevede l’arbitrato anche per le controversie di natura monitoria, l’opposizione si deve svolgere nello stesso ambito arbitrale, rientrando nella giurisdizione compromessa tra le parti. Il principio di “silenzio-assenso” e la volontà contrattuale liberamente espressa rendono vincolante la prosecuzione dell’intero iter processuale in sede arbitrale (art. 819-ter c.p.c.). La seconda, minoritaria, è di natura restrittiva. Qualora la clausola non menzioni espressamente la fase oppositiva, si potrebbe sostenere la possibilità per la parte opponente di adire il tribunale ordinario. Tuttavia, questa lettura appare debole, giacché l’arbitrato riguarda comunque l’intera controversia, incluse le evoluzioni processuali prevedibili (come l’opposizione).
In ogni caso, l’assenza di una previsione esplicita non inficia la validità della clausola compromissoria, e l’opponente rimane vincolato al percorso arbitrale, salvo vizi del consenso da accertare in altra sede.
Lodo arbitrale
Il lodo arbitrale, anche se avente contenuto monitorio, non è soggetto ad appello, come previsto dalla disciplina dell’arbitrato. Tuttavia, è immediatamente titolo esecutivo, in forza della nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c. introdotta dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), che ha eliminato la necessità della formula esecutiva.
Una volta munito di copia conforme all’originale, il lodo arbitrale può essere posto in esecuzione forzata senza ulteriori adempimenti, anche in ambito internazionale, grazie alla maggiore spendibilità transfrontaliera delle decisioni arbitrali rispetto a quelle emesse dai giudici statali.
Dunque, il procedimento monitorio in sede arbitrale può rappresentare una svolta per la giustizia civile italiana, non solo in termini di efficienza, ma anche di accessibilità. Infatti:
- il procedimento può svolgersi a costi contenuti, anche gratuitamente, se l’arbitro accetta l’incarico pro bono;
- può essere gestito da remoto, con udienze online, eliminando costi e disagi legati agli spostamenti fisici;
- le parti possono farsi assistere da chi desiderano, senza vincoli di abilitazione professionale.
Si tratta, dunque, di un modello di giurisdizione semplificata, rapida e inclusiva, che rispetta tutti i canoni della legalità formale e sostanziale.
La sua diffusione concreta potrebbe contribuire a decongestionare i tribunali ordinari, ridurre il contenzioso pendente e offrire una tutela effettiva dei diritti, specialmente in materia di crediti, contratti e obbligazioni.
Orbene, il procedimento monitorio nel processo civile arbitrale non è un’utopia né una forzatura normativa, ma una concreta possibilità prevista e disciplinata dal nostro ordinamento. È auspicabile una presa d’atto da parte della cultura giuridica italiana relativamente al potenziale di questo strumento, attraverso l’abbandono di pregiudizi e resistenze infondate e l’apertura verso una giustizia civile realmente moderna, accessibile e funzionale.
Riferimenti normativi:
Artt. 633 ss. c.p.c.;
Art. 818 c.p.c..
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