9 DICEMBRE. ROTTAMAZIONE QUATER. Scade il termine ultimo per il versamento della sesta rata della Rottamazione Quater.…
Nuova comunicazione per le piattaforme digitali delle vendite online
La legge del 29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023) all’art. 1 c. 151 ha inserito nuovi obblighi di comunicazione da parte delle piattaforme online digitali che facilitano le vendite online, cosiddetto “marketplace”.
La norma stabilisce che il soggetto passivo di IVA che utilizza una piattaforma, creando un mercato virtuale per ampliare le vendite di beni mobili individuati dal Ministero della Economia e Finanze, presenti nel territorio dello Stato, ha l’obbligo di inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei fornitori e delle operazioni effettuate.
Le informazioni trasmesse dalle piattaforme digitali saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria al fine di verifica del versamento o meno dell’Iva in Italia, così come gli adempimenti fiscali da parte di fornitori, sia italiani che stranieri, per le vendite effettuate in Italia verso i consumatori privati.
La circolare 13/E/2020 ha chiarito che, quando si parla di “interfacce elettroniche”, ossia di piattaforme digitali definite mercati virtuali (marketplace), sono comprese quelle fattispecie in cui la interfaccia partecipa direttamente o indirettamente. Ha chiarito altresì che:
- sono considerati soggetti passivi Iva anche coloro che, aderendo a regimi speciali non sono debitori di imposta; sono esclusi i contribuenti che applicano il Regime forfetario previsto dalla legge n. 208 del 28.12.2015;
- rientrano coloro che accedono a regimi Iva che prevedono speciali meccanismi che incidono sulla base imponibile.
L’art.13 D.L.34/2019 prevede “VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
In vigore dal 31/12/2020 – Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2020 n. 183 Articolo 3
Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
All’interno di ogni comunicazione devono essere riportate soltanto quelle operazioni di beni importati oppure le operazioni oggetto di operazioni intracomunitarie territorialmente rilevanti in Italia.
La circolare 13/E/2020, oltre a quanto innanzi accennato, ha chiarito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, il dato da trasmettere per ciascuna operazione di vendita può essere il prezzo della transazione, visualizzato tramite la piattaforma, comprensivo di eventuali spese di trasporto o di spedizione o altro.
Il prezzo da comunicare deve essere al lordo dell’IVA. Per quanto concerne le vendite in blocco di beni importanti, queste ultime sono considerate “transazioni uniche”.
Si parla di beni quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC o altri beni mobili che saranno identificati successivamente dal decreto del Ministro Economia e Finanze.
In caso di resi riconosciuti in piattaforma occorre presentare una comunicazione sostitutiva.
Con riguardo alla tempistica, come innanzi citato nella norma, i dati vanno trasmessi all’Agenzia delle Entrate; sono a disposizione dei software di controllo resi gratuitamente dalla stessa Agenzia delle Entrate.
La trasmissione può avvenire direttamente dal soggetto passivo di imposta oppure tramite un intermediario “entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre”.
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