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RAVVEDIMENTO SPECIALE 2025-2026: come cambia con il nuovo Concordato Preventivo Biennale

Dalla definizione delle annualità arretrate allo scudo dagli accertamenti: il ravvedimento speciale torna in scena. Dopo l’esperienza del 2024, il legislatore ha scelto di riaprire la partita per il biennio 2025-2026, affiancando il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) a un meccanismo di regolarizzazione che punta a garantire certezza del diritto e ad ampliare la platea dei contribuenti disposti a “mettere in sicurezza” il passato fiscale.
La disciplina è stata inserita in sede di conversione del D.L. n. 84/2025 con l’introduzione dell’art. 12-ter: un provvedimento che, pur ricalcando l’impianto dello scorso anno, introduce novità significative sul calendario dei pagamenti e sugli effetti sugli accertamenti.
L’istituto resta riservato ai contribuenti soggetti agli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), parametro che continua a rappresentare la chiave di accesso al beneficio. Restano esclusi i soggetti che dichiarano cause di esclusione dagli ISA, ma con alcune deroghe mirate.
Potranno infatti rientrare anche i contribuenti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, purché non in regime forfetario, che non abbiano potuto applicare gli ISA in almeno un anno tra il 2019 e il 2023 per ragioni eccezionali:
- effetti della pandemia da Covid-19,
- situazioni di non normale svolgimento dell’attività,
- multiattività con ricavi prevalenti in settori non coperti da ISA.
In tutti i casi, il presupposto resta l’adesione al CPB 2025-2026: ravvedimento e concordato non viaggiano più su binari separati, ma si integrano in un’unica strategia di compliance.
Il meccanismo di calcolo dell’imposta sostitutiva si articola in due passaggi:
- base imponibile figurativa: il reddito dichiarato viene incrementato in misura crescente al diminuire del punteggio ISA (dal +5% per i voti più alti fino al +50% per quelli più bassi).
- aliquote sostitutive: sulle maggiori basi si applica un’imposta sostitutiva proporzionata al livello di affidabilità (10%, 12% o 15% per le imposte sui redditi; 3,9% per IRAP, con minimo di 1.000 euro annui).
Per gli anni del Covid (2020 e 2021) le aliquote sono ridotte del 30% (ad esempio 10% → 7%, IRAP 3,9% → 2,73%). Una misura che riconosce la minore capacità contributiva di quel periodo e mira a incentivare le adesioni.
Per chi accede in deroga “fuori ISA”, l’incremento è fisso al 25% e l’imposta sostitutiva pari al 12,5% (redditi) e 3,9% (IRAP), anch’essa ridotta del 30% per le annualità Covid, salvo i casi di multiattività.
Per quanto concerne le date e le modalità di pagamento, la vera novità riguarda i tempi:
- Finestra unica dal 1° gennaio al 15 marzo 2026 per perfezionare l’adesione.
- Pagamento in unica soluzione o in massimo 10 rate mensili.
- Interessi calcolati dal 15 marzo 2026 e non dalla data di adesione.
La scelta del legislatore di comprimere i tempi rispetto al 2024 (quando erano ammesse fino a 24 rate) punta a garantire incassi più rapidi e a ridurre i rischi di inadempimento.
Un aspetto delicato riguarda l’annualità 2019, il cui termine ordinario di accertamento cade il 31 dicembre 2025: da qui la scelta di aprire i versamenti solo dal gennaio successivo, obbligando i contribuenti a un coordinamento stretto tra adesione al concordato e definizione pregressa.
Scudo dagli accertamenti e proroghe dei termini
Chi perfeziona il ravvedimento ottiene uno scudo pieno: l’Agenzia delle Entrate non può procedere ad accertamenti su redditi e IVA per gli anni sanati.
Lo scudo cade in caso di:
- decadenza dal CPB,
- reati tributari gravi,
- mancato pagamento delle rate,
- false dichiarazioni sulle cause di esclusione.
Sul fronte accertamenti, il decreto introduce proroghe diversificate:
- +1 anno (fino al 31 dicembre 2026) per chi aderisce solo al CPB;
- +3 anni (fino al 31 dicembre 2028) per chi attiva il ravvedimento speciale almeno su una delle annualità 2019-2022.
Un meccanismo che riequilibra i benefici concessi ai contribuenti con le esigenze di controllo del Fisco, specie in caso di interruzione dei pagamenti. Restano, tuttavia, alcune zone grigie che richiederanno chiarimenti ufficiali, come il caso dei contribuenti con obbligo di tracciabilità che scelgono di ravvedere solo il 2023.
Nelle società di persone, associazioni e società trasparenti ex artt. 115 e 116 TUIR, l’imposta sostitutiva può essere pagata direttamente dalla società in luogo dei soci. Si tratta di una facoltà utile per semplificare gli adempimenti e ridurre i rischi legati a inadempimenti individuali.
È ammessa anche la compensazione tramite F24 con crediti d’imposta disponibili. Nessuna modulistica dedicata: l’adesione si perfeziona con il pagamento.
Orbene, il nuovo ravvedimento speciale non è una mera replica della stagione 2024, ma una misura strategica di politica fiscale, uno strumento calibrato sulle esigenze attuali, premiare i contribuenti affidabili, incentivare l’adesione al CPB e soprattutto, blindare il gettito e ridurre l’area di contenzioso. La logica è chiara: compliance e certezza del diritto viaggiano insieme.
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