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Riforma Fiscale 2023: nuovo Concordato preventivo biennale

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Concordato Preventivo

Il DDL delega per la riforma fiscale, all’art.15, rappresenta una innovazione per imprenditori e lavoratori autonomi in tema di accertamento.

L’innovazione consiste dalla volontà del legislatore di far instaurare un dialogo tra Amministrazione finanziaria e cittadini in via preventiva istituendo nuove regole che indurrebbero il contribuente ad un adempimento spontaneo.

Il concordato preventivo biennale consiste nella stima da parte del contribuente, in accordo con  l’Amministrazione Finanziaria, di un imponibile che resta fermo, senza alcuna variazione in aumento per due anni.

Questo sistema indurrebbe il contribuente a pagare le imposte sulla base di un  compromesso con l’Agenzia delle Entrate  anche se il reddito aumenta o diminuisce negli esercizi futuri. La novità sta nel fatto che sarà proprio l’Agenzia delle Entrate ad avanzare la proposta sulla base dei dati disponibili riguardanti l’attività esercitata.

L’ADE seguirà un’attenta analisi degli elementi a disposizione in merito alla redditualità del contribuente, avendo a disposizione fatturazione elettronica, scontrini telematici. Sulla base di questi dati può valutare la proposta del concordato preventivo biennale. Il concordato può riguardare i seguenti tipi di imposta: IRPEF, IRES  e IRAP. L’Iva sembrerebbe esclusa.

L’azienda o il professionista ha facoltà, non obbligo di accettare la proposta. Sarebbe quanto mai opportuno,  quindi, che il contribuente valuti attentamente la convenienza.  Ovviamente  il concordato può essere conveniente per quelle attività che prevedono un incremento di fatturato, in quanto avranno la certezza di non vedersi aumentare reddito oggetto di tassazione.

Al contrario, qualora si preveda un calo della redditività il concordato perderà logicamente i suoi vantaggi.  Un’azienda o un professionista che aderiscono al concordato non avrebbero controlli fiscali e questa potrebbe essere una opportunità.

Si sottolinea che il concordato si attiene soltanto al pagamento delle imposte e non riguarda adempimenti dichiarativi e comunicativi.

Per meglio dire il contribuente ha l’obbligo, comunque, di presentare la dichiarazione secondo i dati reali anche se le imposte da  pagare saranno quelle stabilite nel concordato biennale. Qualora il soggetto passivo di imposta dovesse alterare i dichiarativi con l’appostazione di elementi non veritieri, il concordato non ha più valore a pena di decadenza.

In sintesi, questa nuova versione di concordato, che, come si è detto innanzi, non esclude del tutto controlli successivi che possono condurre anche alla decadenza, presenta degli aspetti che lo rendono conveniente come, ad esempio, la circostanza per cui i dati di cui l’Agenzia delle Entrate dispone può aprioristicamente far fare delle stime puntuali sulla redditività del contribuente.

Inoltre, dopo il superamento degli studi di settore, non esistono  altri validi strumenti per garantire un ragionevole processo di accertamento a carico di contribuenti autonomi medio-piccoli.

Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di poter optare per l’adesione o meno.

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