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15 luglio 2022: entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Codice Della Crisi Impresa

Dopo molti rinvii, il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi di cui al D. Lgs.14/2019. Numerose sono le novità introdotte dalla prima versione del decreto. Con questo primo intervento inizieremo ad analizzare alcuni temi fra i più delicati riguardanti Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Introduzione

L’art. 42 del D.L. 36/2022 convertito ha modificato l’art. 389 del D. Lgs. 14/2019:

  • rinviando al 7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in ragione dell’eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del Lgs. 17.6.2022 n. 83 (nuovo decreto correttivo, anch’esso in vigore dal 15.7.2022) e dell’integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del D.Lgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi.

Restano “salve” le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

Com’è noto agli addetti ai lavori, a causa dell’emergenza COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto inizialmente al 15.8.2020, era stato differito all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e, poi, successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

La nuova data del 15 luglio si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi introdotte con il nuovo decreto correttivo sopra richiamato.

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Il decreto correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022 (D.Lgs. 83/2022), prevede dunque l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

  • della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 (conv. L. 147/2021);
  • delle segnalazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo (il Collegio Sindacale o il sindaco unico, ma non il revisore unico) ed i creditori pubblici qualificatisono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.

Precisamente l’articolo 25 novies rubricato, appunto, Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati impone all’INPS, all’INAIL, all’Agenzia Entrate e all’Agenzia Entrate riscossione di eseguire specifiche segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo pec o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento quando:

  • da parte dell’INPS il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  • da parte dell’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  • da parte dell’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;
  • da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le societa’ di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Le segnalazioni sono inviate:

  • dall’agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (in generale, l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre);
  • dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia Entrate riscossione, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie.

La segnalazione inviata all’imprenditore deve contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti.

Luca Santi
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