La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Bonus assunzione donne 2021
Dettaglio delle direttive per il Bonus.
In relazione alle assunzioni donne, la Legge di Bilancio ha previsto che l’esonero al 100% si applica ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2022, e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato, sempre nello stesso periodo.
I datori di lavoro che stipulano contratti a tempo determinato, dunque, potranno solo fruire dell’agevolazione al 50% prevista dalla Legge Fornero, che rimane comunque valida. L’importo massimo previsto dalla manovra è pari a 6.000 Euro annui. I requisiti soggettivi delle donne assunte per l’esonero totale, sono stati ulteriormente dettagliati:
- donne che abbiano compiuto almeno 50 anni e che non lavorino da oltre dodici mesi, a prescindere da dove siano residenti.
- donne di qualsiasi età che sono prive di impiego da almeno sei mesi e che abbiano svolto una professione in cui è presente una forte disparita occupazionale di genere per il 2021 queste occupazioni sono individuate dal Decreto Ministeriale del 16 Ottobre 2020;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego da almeno sei mesi e che siano residenti nei territori per cui sono stati stanziati i fondi strutturali dell’Unione Europea.
Con riguardo a quest’ultima categoria, le aree di riferimento sono quelle individuate dalla “Carta degli aiuti” a finalità regionale, approvata dalla Commissione Europea che comprende: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna ed altre zone. Le donne residenti in queste aree, peraltro, non devono aver avuto un impiego “regolarmente retribuito”.
Un rapporto di lavoro non regolarmente retribuito si concretizza, fra l’altro, in due casi:
- un rapporto di lavoro subordinato della durata inferiore ai sei mesi;
- un lavoro in forma autonoma o parasubordinata, per cui si è percepito un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale lordo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
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