La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Come cambia la legge 104 a partire dal 30 giugno 2024
A partire dal 30 giugno 2024 entra in vigore il nuovo decreto legislativo 62/2024, emanato a seguito della attuazione della legge 227/2021. Il decreto 62/2024, pubblicato nella G.U. n. 11 del 14 maggio 2024, prevede, a sua volta, la emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni di dettaglio e operativamente applicabili a partire dal prossimo 10 gennaio 2025.
La legge ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una nuova forma di tutela a garanzia della disabilità, atta a riconoscere la stessa non solo e non tanto in diretta correlazione con cause di matrice sanitaria, ma anche e soprattutto, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione, di offrire e garantire ai diversamente abili le condizioni ideali affinchè possano effettivamente avere una propria vita indipendente, una ampia autonomia spazio-tempo ed una incondizionata fruizione di tutti i diritti civici e sociali, ivi compresi quelli correlati alla integrale inclusione sociale e nel mondo del lavoro[1].
Le principali novità
Il decreto legislativo 62/2024 è incentrato, in particolare, sull’impegno etico e sull’obiettivo giuridico di dare una nuova e diversa definizione della condizione di disabilità e delle procedure di accertamento di tale condizione con una revisione dei processi valutativi di base volti ad una valutazione multidimensionale della intera vicenda, necessaria per la predisposizione di un progetto di vita individuale e personalizzato da parte del singolo. Si è finalmente giunti, dopo un intenso dibattito durato tre anni, alla consistente modifica degli attuali assetti normativi correlati alla attuazione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992. L’obiettivo principale è quello di contribuire in maniera concreta a far:
- attivare i sostegni utili a esercitare le libertà e i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, scelti liberamente dalla persona stessa;
- rimuovere gli ostacoli acchè quanto detto sopra possa avvenire senza impedimenti di sorta.
In buona sostanza e in massima sintesi, il decreto citato assume un valore storico poiché si spinge a rivoluzionare la disciplina del 1992 in molteplici aspetti, tra questi, gli elementi degni di maggiore rilievo sono costituiti, come detto in premessa, proprio da un importante set di ri-definizioni di principio che rappresentano una assoluta novità rispetto al passato. Anzitutto, viene introdotto:
- un nuovo concetto cardine di disabilità,
- un nuovo spettro di interpretazione e cognizione della difficile condizione di disabilità e della persona con disabilità, o meglio, con diversa o diverse abilità,
difatti, sparisce la parola handicap per aprire il contesto a nuovi scenari, non solo terminologici, che non partono più da soli presupposti indagati meramente sotto lo stretto profilo medico-legale bensì si orientino e muovano ispirandosi ad una visione più ampia che sappia tenere conto del contesto. Che significa tutto ciò? Significa spostare i canoni valutativi da una focale prettamente tecnicistica di tenore medico e clinico esclusivamente improntata sul soggetto singolo ad una valutazione a 360° che tenga conto anche delle necessarie implicazioni e interazioni che possono condizionare la piena e libera espressività sociale dell’individuo rispetto a fattori esterni di contesto, a barriere comportamentali e a circostanze ambientali che ne possono fortemente limitare la sua dignitosa manifestazione e partecipazione in ogni forma di libera e naturale estrinsecazione della sua quotidiana vita di relazione.
Valutazione di base
La condizione di disabilità, come definita dal nuovo decreto, verrà accertata tramite una unica valutazione di base che si svolgerà in una altrettanto unica visita collegiale. Il processo di valutazione si dovrà concludere entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo, a cura del medico di base. Permangono le ridotte tempistiche nei casi di accertamenti per patologie oncologiche (15 giorni) e su minori (30 giorni).
Si tratta, dunque e a ben vedere, di una sorta di unitario procedimento, nonché unificato, di valutazione di base, che sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, e la correlativa certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, con la previsione anche di eliminare le cd. visite di revisione sanitaria anche al fine di semplificare l’intero sistema di accertamento della invalidità civile.
Riconoscimento della condizione di Disabilità
Il riconoscimento della condizione di disabilità conduce all’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le necessità di sostegno intensivo e con uno sguardo particolare ai livelli di differente abilità di cui un individuo sia portatore. In un contesto simile, non sfugge quanto potrà essere importante per il singolo trovarsi di fronte ad un nuovo ventaglio di occasioni di socialità, di opportunità di partecipazione attiva, nonché di prestazioni volte a favorire la sua completa inclusione scolastica e lavorativa.
Competenza esclusiva INPS
Dal 1° gennaio 2026, la gestione del procedimento per la valutazione di base sarà affidato alla competenza esclusiva dell’INPS, tramite le Unità Valutative di Base. Le commissioni per l’accertamento della disabilità saranno composte da medici e professionisti sanitari con specifiche competenze in materia di disabilità.
Il progetto di vita
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato. Questo progetto mira a realizzare gli obiettivi personali della persona disabile, migliorando le condizioni di vita e favorendo l’inclusione sociale. Difatti, viene appositamente statuito che la commissione per l’accertamento della disabilità, subito appena terminata la procedura di valutazione di base, avrà cura e premura di informare la persona interessata della possibilità di elaborare questo progetto, oltre alle opportunità offerte da un altro elemento di importante novità introdotto dal decreto in rassegna, vale a dire, l’accomodamento ragionevole.
L’accomodamento ragionevole
L’accomodamento ragionevole è un concetto fondamentale che si riferisce a tutte le modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non comportano un onere sproporzionato o eccessivo, per garantire che tutti gli individui diversamente abili possano beneficiare, godere ed esercitare, secondo l’insuperabile principio costituzionale di carattere generale di uguaglianza sostanziale coerentemente con tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.
In termini più concreti, il progetto e processo di accomodamento ragionevole può consistere nel porre in essere tutta una serie di modifiche di ambiente e di contesto che possano realizzare in pratica l’obiettivo di vita sociale e relazionale di tutti i soggetti con diversa abilità, in particolare, può trattarsi di:
- Modifiche Ambientali: adattamenti fisici negli edifici, come rampe, ascensori, bagni accessibili e adeguamenti negli spazi di lavoro o studio;
- Modifiche Procedurali: cambiamenti nelle procedure e nei regolamenti per facilitare l’accesso ai servizi, come la possibilità di utilizzare assistenti personali, interpreti o ausili tecnologici;
- Modifiche nei Tempi e nei Metodi di Lavoro o Studio: flessibilità negli orari, telelavoro, part-time, pause aggiuntive, e modalità di esecuzione delle attività lavorative o didattiche;
- Ausili Tecnologici: fornitura di dispositivi tecnologici e software che facilitano l’accesso all’informazione e alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali o cognitive;
- Formazione e Sensibilizzazione: programmi di formazione per il personale e campagne di sensibilizzazione per promuovere la comprensione e l’inclusione delle persone con disabilità.
L’insieme di queste modifiche, sia specifiche che strategiche, assume il nobile scopo di eliminare o drasticamente ridurre tutte quelle condizioni impeditive (barriere) che non consentono alle persone con diversa abilità di partecipare, in modo pieno e incondizionato, alla vita sociale, economica, culturale e politica, così come raccomandato dalle Nazioni Unite con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ovviamente già ratificata dall’Italia, che obbliga gli Stati membri ad adottare misure appropriate per garantire l’uguaglianza di opportunità e la non discriminazione.
[1] Programma del PNRR, Riforma 1.1, della Missione 5, Componente 2.
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