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Incertezze e contraddizioni nel contesto sindacale sollevate dal c.d. “caso FIAT”

L’assenza di una normativa sindacale nel nostro Paese, voluta in primis dalle stesse organizzazioni sindacali, ma sostenuta indistintamente dai principali partiti politici, è stata spesso causa di incertezze e contraddizioni. La mancanza di regole certe e predeterminate, se da un lato ha indubbiamente conferito un maggior potere ed una ampia autonomia alle parti sociali, si è in alcune occasioni rivelata un’arma a doppio taglio per le stesse organizzazioni sindacali di lavoratori e datoriali, con conseguenti effetti negativi sia per i prestatori che per le imprese. Il più rilevante ed emblematico episodio, che ha prodotto effetti inaspettati mostrando altresì le fragilità di tutto il sistema sindacale italiano, è stato indubbiamente il c.d. “Caso FIAT”.
La complessa vicenda svoltasi fra il 2009 ed il 2011 definita comunemente “caso FIAT” ha, difatti, avuto un impatto rilevante nel sistema giuridico delle relazioni industriali e del diritto sindacale del nostro Paese. Essa ha inizio nel 2009, col sorgere di significative fratture fra le principali confederazioni sindacali, poiché la CGIL a differenza della altre confederazioni di lavoratori, non aderisce all’accordo quadro con Confindustria[1], a causa della previsione delle c.d. clausole di uscita, che permettono ai contratti decentrati territoriali o aziendali di derogare anche in peius il contratto collettivo nazionale.
Nell’anno successivo FIAT avverte i sindacati che rinuncerà ad attuare la delocalizzazione[2] effettuando ampi investimenti negli stabilimenti italiani, ma solo a condizione che i contratti decentrati possano derogare alle stringenti regole dei contratti nazionali di categoria, al fine di introdurre regole di maggiore flessibilità per gli stabilimenti locali. Secondo il noto produttore automobilistico le tutele del contratto di categoria a favore dei lavoratori contribuirebbero a proteggere comportamenti di scarsa efficienza della manodopera, come avviene nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove si registra un tasso di assenteismo largamente superiore alla media nazionale. Viene, a tal fine, siglato nel dicembre 2010 un accordo tra i sindacati del settore metalmeccanico facenti capo alle confederazioni e FIAT per la nascita della “Fabbrica Italia Pomigliano”, nella quale vengono riversati tutti i lavoratori della FIAT di Pomigliano d’Arco. Essendo formalmente una nuova azienda controllata dal gruppo FIAT e non aderente al contratto nazionale dei metalmeccanici, è possibile estendere a tutti i lavoratori le deroghe che FIAT ha ottenuto dai sindacati firmatari dell’accordo del 2009. A tale modifica contrattuale non aderisce, però, la FIOM, affiliata a CGIL, la quale promuove un referendum fra i dipendenti di Pomigliano. Il referendum non sortisce, tuttavia, gli effetti sperati[3], a causa della minaccia dell’azienda di delocalizzazione e chiusura dello stabilimento.
Nel giugno 2011 viene sottoscritto anche da CGIL l’Accordo interconfederale, che permette ai contratti decentrati di derogare in peius il contratto collettivo nazionale, ma solo nei limiti di quanto previsto da quest’ultimo. Pochi mesi dopo, senza alcuna considerazione dell’accordo, viene emanata dal Governo una nuova disciplina normativa sotto forma di decreto legge, che regola i rapporti fra contratto collettivo decentrato e contratto nazionale, il d.l. n. 138 del 2011, poi convertito in legge n. 148 del 2011. All’articolo 8 la nuova normativa istituisce i contratti di prossimità, che possono derogare in peius non solo il contratto nazionale ma anche la stessa legge, pur rimettendo all’autonomia delle parti la discrezionalità sull’esercizio delle deroghe. Il comma 3 dell’art. 8, c.d. salva-FIAT, prevede che le disposizioni dei contratti collettivi aziendali sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 2011 “sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”. La disposizione è volta a garantire l’applicabilità degli accordi di Pomigliano, ratificati dalla maggioranza dei lavoratori tramite referendum. Con tale stratagemma il Governo vuole risolvere definitivamente la questione, ma nel settembre 2011, Confindustria e le confederazioni di lavoratori compiono un’aggiunta al testo dell’accordo, secondo la quale le organizzazioni aderenti non avrebbero applicato quanto previsto dall’articolo 8 della nuova legge.
La presa di posizione dei sindacati, compreso quello datoriale, spinge FIAT a uscire da Confindustria. Ciò, secondo l’azienda, avrebbe l’effetto di svincolarla da tutti gli accordi conclusi da Confindustria con i sindacati, compreso quello del giugno 2011 dalla stessa avversato, con il risultato che l’unica disciplina applicabile ai dipendenti del gruppo sia quella prevista dal precedente accordo del 2010. In tal modo si rischia, tuttavia, di istituire un sistema di aziendalizzazione della contrattazione collettiva, che diventa completamente autonomo e svincolato dai contratti nazionali di lavoro. La conseguenza è non solo l’inapplicabilità delle tutele per i lavoratori che il contratto collettivo nazionale dovrebbe garantire, ma anche una marcata incertezza, soprattutto giurisprudenziale, con particolare riguardo alla applicabilità di accordi separati avallati soltanto da una parte delle organizzazioni sindacali aziendali, in vigenza di un contratto nazionale già sottoscritto da tutte le organizzazioni. La convinzione dell’azienda, secondo cui l’uscita da Confindustria la svincolerebbe dall’accordo stipulato da quest’ultima, provoca l’accesa reazione delle organizzazioni sindacali, le quali fanno ricorso al Giudice del lavoro contestando l’antisindacalità della condotta tenuta da FIAT. Quest’ultima, difatti, intende applicare ai propri dipendenti soltanto il contratto collettivo di primo livello alla cui sottoscrizione non ha partecipato il sindacato ricorrente. La disputa arriva fino in Cassazione, la cui decisione, al riguardo, è inequivocabile. Con la sentenza n. 21537 del 2019, la Suprema Corte pur non mettendo in dubbio l’autonomia negoziale delle parti, accoglie l’orientamento favorevole all’organizzazione sindacale ricorrente, condividendo la tesi della vincolatività del contratto collettivo nazionale fino alla sua scadenza, con esclusione del recesso unilaterale ante tempus tramite la dissociazione dall’organizzazione datoriale di appartenenza che aveva sottoscritto l’accordo. Di talché, non solo l’organizzazione datoriale, ma anche il datore di lavoro è vincolato al contratto collettivo precedentemente sottoscritto dall’organizzazione di cui faceva parte al momento della stipula. Anche la dottrina prevalente e il sottoscritto concordano con tale orientamento, ritenendo illegittimo il recesso unilaterale dal contratto collettivo prevedente termine di scadenza, dettato da valutazioni di convenienza e opportunità dell’azienda.
Il contrasto fra FIAT e FIOM è continuato sul fronte della formazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Lo Statuto dei lavoratori all’articolo 19 prevedeva che le RSA potessero essere istituite nell’ambito delle “associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”. Da ciò si deduce la possibilità di costituire RSA solo da parte di lavoratori che siano iscritti a sindacati firmatari dell’accordo, con automatica esclusione della FIOM, per non aver aderito al contratto con l’azienda. FIOM denuncia l’antisindacalità della condotta di FIAT proponendo ricorso alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione ad opera dell’articolo 19 dello Statuto. La Corte Costituzionale con sentenza n. 231 del 2013 dichiara la parziale incostituzionalità dell’articolo 19 della legge n. 300 del 1970 “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”. Per la Corte sarebbe una contraddizione escludere dalla costituzione di RSA un sindacato che rappresenta un ampio numero di lavoratori soltanto perché non ha firmato il contratto collettivo, dando luogo ad una violazione degli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione. L’effetto della sentenza nella vicenda è quello della riammissione di FIOM alla costituzione di RSA all’interno della FIAT. Con il referendum del 1995 si era, giustamente, voluto far prevalere il principio della rappresentatività nella stipulazione del contratto collettivo. Con la sentenza del 2013 il “giudice delle leggi” completa il processo di liberazione dal vincolo contrattuale a favore della rappresentatività, consentendo diritti sindacali anche alle RSA di organizzazioni che non hanno sottoscritto il contratto, ponendo quale unico requisito la partecipazione alla negoziazione.
Una prima riflessione si impone con riguardo al discorso sulla delocalizzazione, che sta diventando sempre più strumento di pressione da parte delle aziende contro lavoratori, organizzazioni sindacali, ed anche contro lo Stato, incapaci di opporsi a condizioni imposte dalla globalizzazione e liberalizzazione. Ciò si contrappone nettamente ad un contesto di politiche attive a tutela dei lavoratori e delle famiglie, nonché al senso stesso dei sindacati e dell’intera normativa lavoristica basata sui diritti del prestatore. Quanto detto è evidente nella vicenda FIAT, poiché il Governo, sotto la minaccia della delocalizzazione, emana addirittura un decreto legge a vantaggio dell’azienda. Predette considerazioni implicano, quale naturale conseguenza, una seconda riflessione: qual è lo scopo di un sindacato che non ha, ormai, più strumenti di contrasto nei confronti del datore di lavoro? In risposta, lo scopo del sindacato è, e deve rimanere, la tutela del lavoratore. Staticità, cristallizzazione dei poteri e interessi personali ne hanno sminuito i compiti, ma per la sostenibilità del sistema sindacale è necessario che le organizzazioni di lavoratori riacquistino il ruolo centrale che hanno avuto fino al nuovo millennio. Ed è proprio il “caso FIAT” ad essere emblematico di questa necessità, ponendosi quale campanello di allarme di uno squilibrio di poteri fra parti sociali nelle relazioni sindacali che non può più essere tollerato.
Un’altra importante riflessione imposta dal “caso FIAT” si articola sulla assoluta necessità di una regolazione normativa della materia. La crisi dei meccanismi di legittimazione della rappresentanza sindacale basati sull’effettività e sulle decisioni condivise, richiede che essi vengano sostituiti da regole certe e predeterminate, adottate nell’ottica del contemperamento di interessi di imprese e lavoratori, e che trovano il loro limite nelle prescrizioni costituzionali. Nell’ambito della necessità di regole certe non si può, poi, non includere quello che ad avviso dello scrivente resta il principale problema irrisolto del diritto sindacale, ossia la problematica riguardante l’efficacia soggettiva del contratto collettivo. A tal fine basterebbe un sistema basato sulla stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes, risolvendo così, definitivamente, ogni questione riguardante la vincolatività.
Altra questione trattata riguarda la decisione della sentenza della Corte costituzionale del 2013. Il nuovo articolo 19, non considerando più la sottoscrizione del contratto una condizione necessaria per accedere ai diritti sindacali, sottrae al datore di lavoro il potere di accreditamento unilaterale delle rappresentanze aziendali, non potendo più privare dei propri diritti le RSA rifiutandosi di stipulare l’accordo. Ciò avrebbe, nel tempo, messo completamente a tacere le organizzazioni di lavoratori più battagliere per favorire quelle compiacenti, senza considerazione alcuna della effettiva capacità rappresentativa degli interessi dei lavoratori.
Infine un ultimo nodo da sciogliere: il rapporto fra contratti collettivi di primo livello, nazionali di categoria, e di secondo livello, aziendali o territoriali. Su questo punto ritengo che non debbano e non possano esservi deroghe in peius. Se un contratto collettivo nazionale rappresenta per definizione il trattamento minimo di diritti del lavoratore, sarebbe una contraddizione qualunque deroga in peius, rendendolo praticamente privo di utilità e significato. Ciò anche nell’ipotesi in cui la deroga provenga da altri contratti collettivi, peraltro di secondo livello. Sul punto non concordo neanche con quella dottrina che mostra segnali di apertura alle deroghe in peius della contrattazione decentrata nei confronti del contratto nazionale, nell’ipotesi in cui tali deroghe riguardino aziende con un assetto partecipativo o presuppongano un rafforzamento delle prassi partecipative. Il modello su cui basare il nuovo diritto sindacale dovrebbe contenere un generale orientamento al rispetto dell’autonomia negoziale delle parti sociali, che tuttavia deve essere contenuta entro limiti ben determinati, stabiliti dalla Costituzione e dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni, secondo il criterio della maggiore rappresentatività.
[1] Organizzazione sindacale di datori di lavoro industriali.
[2] Con lo spostamento di alcune fabbriche in Serbia.
[3] Il 63% dei votanti è a favore del nuovo accordo.
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