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Il reato di false comunicazioni sociali

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

Il reato di false comunicazioni sociali, noto come falso in bilancio, è previsto e punito dall’art. 2621 del codice civile. Tale delitto si ascrive ad amministratori, direttori generali e sindaci che, al fine di raggirare o fuorviare altri soggetti interni o esterni alla società per conseguire un ingiusto profitto, comunicano dati non veritieri, ovvero omettono informazioni imposte per legge riguardanti i bilanci. Ai sensi dell’art. 2621 c.c. comma 1 “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”. Per le società quotate in borsa l’art. 2622 c.c. prevede una pena maggiore, compresa fra tre e otto anni di reclusione.

Trattasi di un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da determinati soggetti obbligati a rendere ai soci o al pubblico dichiarazioni veritiere sui bilanci societari. Bene giuridico tutelato è la trasparenza delle comunicazioni societarie ed il diritto a ricevere informazioni veritiere da parte di soci e pubblico. Il delitto si perfeziona quando nelle comunicazioni dirette a soci o pubblico vengono presentati dati non veritieri, nel momento in cui il bilancio viene portato a conoscenza dei destinatari, oppure quando vengono omessi fatti riguardanti la situazione economica della società, la cui comunicazione sia obbligatoria per legge. Come stabilito dalla Cassazione ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali, la falsità è rilevante soltanto se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. Per le Sezioni Unite, tuttavia, sussiste il delitto di false comunicazioni sociali se “in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”. Viene confermata, pertanto, la rilevanza penale del c.d. falso valutativo, come ad esempio le stime eccessive di dati contabili che alterino la rappresentazione della situazione societaria.

Per configurarsi il reato è necessaria la volontà di indurre i soci o il pubblico in errore al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto. Trattasi, quindi, di un reato a dolo specifico, nel quale deve essere provato il c.d. animus lucrandi dell’autore. Secondo l’art. 2621-bis c.c., per le società con attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000 i fatti possono essere considerati dal giudice di lieve entità con una pena ridotta compresa fra sei mesi e tre anni. Soltanto in tale eventualità il delitto è perseguibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, mentre in tutti gli altri casi si procede d’ufficio.

La riforma del 2015 ha eliminato quale parametro della rilevanza penale della condotta, il riferimento a precise soglie, accrescendo così la discrezionalità del giudice con riguardo alla valutazione sulla punibilità della fattispecie. La genericità del dato oggettivo che oggi funge da discrimine fra condotta penalmente rilevante e condotta lecita, ossia i fatti concretamente idonei ad indurre altri in errore, crea certamente maggiore incertezza relativamente alla ascrizione del delitto in parola. D’altronde anche il concetto di concreta idoneità ad indurre altri in errore è di per sé difficilmente inquadrabile o definibile, nonché alieno alla legislazione in materia. Viene gravato, così, il giudice del difficile compito di dover operare una valutazione prognostica sulla potenziale idoneità ad indurre in errore altri soggetti. Idoneità che si prospetta differente, ovviamente, quando i destinatari di tali informazioni siano gli altri soci, maggiormente consapevoli della situazione societaria, ovvero il pubblico. Sulla potenzialità ingannatoria, categoriche sono state le Sezioni Unite nel considerare che essa possa “derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale”. Rilevante penalmente è, poi, il cd. falso qualitativo, ossia quella falsità che non riguarda l’entità del bilancio ma la causale falsamente indicata nelle voci del bilancio.

È, invece, da escludere dall’ambito di rilevanza penale il c.d. falso grossolano che, in quanto riconoscibile, deve essere considerato non idoneo a trarre in inganno. Anche errori e semplificazioni sono esclusi dall’ambito di rilevanza, così come tutte quelle informazioni inidonee ad alterare in modo sostanziale la rappresentazione della situazione patrimoniale della società, poiché inadeguate a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. Per la Suprema Corte (Cass. n. 323 del 2021) nell’ipotesi di fallimento della società la fattispecie di falso in bilancio viene assorbita nel delitto di bancarotta impropria, intesa come bancarotta non commessa dall’imprenditore ma da figure apicali quali amministratori e sindaci.

Il reato si prescrive, secondo le vigenti norme, in sei anni, prolungati fino a sette anni e mezzo in caso di eventi interruttivi della prescrizione. Tuttavia secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 27859 del 2025) in caso di ripetuti falsi bilanci societari, non si configura un unico reato continuato ma una pluralità di reati distinti. Di conseguenza ogni falso bilancio verrà considerato un autonomo reato, con una nuova e differente decorrenza dei termini di prescrizione.

Alberto Biancardo
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