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Indebita percezione del reddito di cittadinanza

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

Il Reddito di cittadinanza è stato introdotto nel 2019 dal Governo Conte, quale misura di contrasto alla povertà, e si concretizza nell’erogazione di una somma a beneficio di quei nuclei familiari in possesso dei requisiti economici e reddituali richiesti. L’erogazione del beneficio è stata prevista tramite una carta di pagamento elettronica prepagata, che consente l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali, permettendo altresì al titolare di prelevare denaro contante ed effettuare bonifici. Ha subìto profonde modifiche per effetto del d.l. 4 maggio 2023 n. 48, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza col Reddito di inclusione. Ad oggi non è, pertanto, più in vigore, tuttavia gli effetti civili e penali per i soggetti che ne hanno illegittimamente beneficiato, sono ancora attivi per espressa disposizione della nuova normativa.

I requisiti per accedere al beneficio erano personali ed economici. Fra i requisiti personali era necessario che il richiedente fosse cittadino maggiorenne italiano o di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno dell’Unione europea, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare di diritto di soggiorno o di protezione internazionale. Il soggetto doveva, inoltre, essere residente in Italia da almeno dieci anni, continuativamente negli ultimi due. I requisiti economici avevano ad oggetto l’intero nucleo familiare. Per poter accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente doveva avere un ISEE non superiore ad euro 9.360, un patrimonio immobiliare, eccetto la prima casa di abitazione, di valore non superiore ad euro 30.000, un patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia secondo una scala di equivalenza. Per poter accedere alla misura nessun componente della famiglia doveva aver acquistato autoveicoli nei sei mesi precedenti alla richiesta, essere stato sottoposto a misura cautelare personale o essere stato condannato in via definitiva per alcuni delitti quali il 416-bis c.p. (associazione mafiosa) e il 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).  A differenza del Reddito di cittadinanza il nuovo Assegno di inclusione restringe il campo dei soggetti percipienti, poiché viene erogato al nucleo familiare con ISEE fino a euro 9.360 in cui almeno un componente dello stesso sia minore, disabile, ultrasessantenne o sottoposto a percorsi di cura o svantaggio sociale dovuti a disturbi mentali, dipendenze, fragilità o disabilità certificati.

Alla base del calcolo del Reddito di cittadinanza vi è un indicatore, l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che misura il livello economico complessivo del nucleo familiare. Il valore ISEE  misura la situazione economica cumulativa della famiglia, e si ottiene sommando i redditi e una percentuale del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i familiari conviventi, in rapporto ad un coefficiente basato sul numero dei componenti della famiglia stessa. Esso include tutti i redditi IRPEF e i trattamenti assistenziali e previdenziali, con esclusione delle indennità per disabilità.

La disposizione del d.l. n. 4 del 2019 art. 7 comma 1 punisce con la pena della reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Il comma 2 dell’art. 7 punisce, altresì, l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, entro i termini previsti per legge. Il d.l. n. 48 del 4 maggio 2023, nel sostituire il Reddito di cittadinanza col Reddito di inclusione, ha previsto disposizioni transitorie secondo cui ai percettori del reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato articolo 7.

La fattispecie prevista dall’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 si concretizza in un reato di pericolo diretto a tutelare l’amministrazione pubblica dalle dichiarazioni mendaci o omissioni riguardanti la situazione reddituale, finalizzate ad ottenere il Reddito di cittadinanza. Beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice sono il patrimonio pubblico e la fede pubblica, nonché la corretta erogazione delle risorse statali. Il beneficiario ha l’obbligo, non solo di non dichiarare il falso al momento della richiesta, ma altresì di comunicare all’amministrazione, dopo aver ottenuto il beneficio, eventuali variazioni occupazionali, reddituali o patrimoniali del nucleo familiare che comportino la perdita dei requisiti. Oltre alla sanzione penale la legge prevede la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione dell’indebito, ossia la ripetizione di tutte le somme illecitamente percepite. Per la Cassazione (sentenza n. 5289 del 2019) il beneficiario è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito, ed è pertanto possibile disporre il sequestro preventivo delle somme ai fini della confisca, e per le Sezioni Unite (sentenza n. 42415 del 2021) “tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita”. L’indagato per il reato previsto ex art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 può patteggiare la pena senza la preventiva restituzione delle somme percepite, come invece avviene per i reati fiscali previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

Con sentenza n. 35 del 2026 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale del regime sanzionatorio riguardante l’indebita percezione del Reddito di cittadinanza, dichiarando non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze che ne contestava l’eccessiva severità. Il giudice rimettente aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale per la sproporzione della pena prevista per l’indebita percezione del Reddito di cittadinanza, tenuto conto del relativo disvalore sociale, se confrontata alle pene previste per i delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-ter c.p., e per le fattispecie di truffa aggravata, di cui agli articoli 640 secondo comma numero 1) e 640-bis del codice penale. Secondo i giudici della Consulta il regime sanzionatorio in parola non può considerarsi di per sé irragionevolmente aspro o manifestamente sproporzionato, ed il confronto con le suddette fattispecie incriminatrici non rappresenta un idoneo modello comparativo. In ragione, poi, della necessità di un’ampia capacità dissuasiva della specifica sanzione, la Corte dichiara non fondata la questione ad essa sottoposta.

Secondo un orientamento prevalente il delitto di indebita percezione del Reddito di cittadinanza è caratterizzato dal dolo specifico. Di conseguenza, parte autorevole della dottrina, con la quale lo scrivente concorda, ha sempre sostenuto che il soggetto agente debba perseguire la finalità dell’ottenimento del beneficio economico. Di talché, il soggetto che ha reso false dichiarazioni o documenti nonostante sia comunque in possesso dei requisiti per accedere al beneficio, non può rispondere del reato in parola poiché verrebbe a mancare proprio il dolo specifico. La Cassazione è stata controversa sul punto, fin quando non sono intervenute le Sezioni Unite. Per le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, sentenza n. 49686 del 2023, non integrano il reato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza previsto dall’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 le dichiarazioni parzialmente non veritiere che non alterino i termini economici dei limiti reddituali per l’ottenimento del beneficio. Secondo le Sezioni Unite, difatti “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7, d.l. 28 gennaio 2014 п. 4, сonv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”.

In materia di false dichiarazioni al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza, la sentenza n. 5540 del 2023 ha stabilito che rientra nella fattispecie di reato prevista ex art. 7 del d.l. n. 4 del 2019  la condotta del beneficiario che ha indicato la moglie legalmente separata come componente del nucleo al fine di ottenere il beneficio economico. È, altresì, considerata reato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza la condotta del percettore che omette di comunicare l’intervenuto stato di detenzione di un componente del nucleo familiare, giacché tale omissione va ad incidere sulla misura del beneficio riconosciuto. In tali casi è esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., non essendo il beneficio percepito dal richiedente di entità tale da soddisfare il requisito della particolare tenuità dell’offesa (Cassazione, sentenza n. 498 del 2025). Con sentenza n. 25306 del 2022 la Cassazione ha, poi, confermato la condanna nei confronti del percettore di Reddito di cittadinanza che aveva omesso di comunicare il sopraggiunto svolgimento di attività lavorativa, seppure sommersa. Le predette sentenze della Cassazione palesano un orientamento dei Giudici di legittimità volto alla massima estensione dell’applicazione della fattispecie che punisce l’illecita percezione del beneficio in oggetto. Ciò avviene tramite un percorso ermeneutico della giurisprudenza che appare a volte forzato e contraddittorio, percepito dai cittadini come ingiusto o, quanto meno, eccessivamente punitivo.

Nel condividere le critiche riguardanti un difetto di proporzionalità nella sanzione normativa del delitto in parola, secondo il mio personale parere sarebbe stato necessario, semplicemente, un controllo preventivo alla concessione del beneficio, senza affidarsi alle ormai onnipresenti autocertificazioni. Ciò avrebbe evitato un esborso non dovuto alle casse dell’erario, e l’aggiuntivo costo a carico dello Stato di procedimenti penali, che generalmente rientrano nel campo del gratuito patrocinio. Il tutto prescinde, peraltro, dalla mia avversità nei confronti di ogni misura economica di tipo assistenziale, quale è il reddito di cittadinanza. Su quest’ultimo punto il parere dello scrivente è in netta divergenza con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, la quale ha sottolineato la natura non assistenziale del Reddito di cittadinanza, poiché esso non sarebbe una misura diretta a soddisfare un bisogno primario, ma una misura di politica attiva per l’occupazione e inclusione sociale, diretta prevalentemente all’attivazione lavorativa.

Alberto Biancardo
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