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La rete di impresa fra i “professionisti”

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Reti d’impresa: “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

Già in precedenza sul presente sito si è parlato di “reti di impresa”. Strumento nato per le imprese, appunto, ma da poco esteso anche per i professionisti. Il presente intervento vuole approfondire l’opportunità di fare rete anche fra i professionisti.

Ricordiamo anzitutto la definizione. “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

Estensione ai professionisti

Nel 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 81 del 22 maggio rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

La legge n. 81/2017, permette ai professionisti di costituire reti di esercenti la professione nonché di partecipare alle reti di imprese (Legge n. 122/2010), in forma di reti miste, oppure di costituire consorzi stabili professionali ed associazioni temporanee professionali (ATP).

Questa Legge all’articolo 12 Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati detta:

  1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all’articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
  2. Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.
  3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
  4. a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
  5. b) di costituire consorzi stabili professionali;
  6. c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.
  7. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In prima battuta, stante il preciso ambito di applicazione della norma sopra richiamata (appalti pubblici e privati), limiterei la creazione di “rete fra professionisti” a questo specifico ambito applicativo in attesa di chiarimenti ufficiali, che ad oggi per quanto mi concerne, non sono ancora arrivati.

Fra l’altro il legislatore ha stabilito che l’introduzione di questa novità normativa fosse recepita direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Queste ultime, in qualità di stazioni appaltanti, hanno l’obbligo di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Riflessioni

Sulla carta, quindi, sembra che l’interesse alla costituzione di Reti, si farà ancora più forte visto che di recente è stata approvata la Legge che introduce significative novità: all’art. 12, c. 3, è infatti prevista la possibilità per tutti i professionisti di creare reti e di partecipare alle reti di imprese miste (art. 3 DL. 5/2009).

Tuttavia, essendo la norma di legge inserita in un contesto molto particolare, le possibili prime applicazioni fanno pensare inizialmente ad architetti, ingengeri, geometri che sono interessati a creare aggregazione, appunto, per partecipare ad un bando, sia pubblico o privato.

Pertanto, al fine di partecipare a bandi, ovvero per il concorso all’aggiudicazione di appalti privati, i professionisti potranno scegliere strumenti o forme alternative di aggregazione a seconda dell’obiettivo che vogliono ottenere e, soprattutto del grado di intensità di partecipazione che vogliono ottenere.

I professionisti, quindi, possono costituire:

  • un’associazione temporanea finalizzata ad uno specifico progetto, mutuando le forme del raggruppamento dal Codice degli Appalti;
  • una rete fra professionisti con la scelta (fra rete contratto ovvero rete soggetto, visto il richiamo espresso da parte della Legge 81/2017 alle norme sulle reti di impresa, ma anche di partecipare alle reti miste;
  • un consorzio, vale a dire una struttura “definitiva” e ben organizzata (e tipizzata) destinata a durare nel tempo.

Purtroppo, come altre volte succede, il legislatore anche in questo caso ha ampliato l’utilizzo di strumenti creati per specifici contesti, ad attività professionali che difficilmente si possono paragonare ad attività meramente imprenditoriali.

Com’è noto, infatti, la rete nasce ed esiste solo quanto viene iscritta e quindi “pubblicizzata” nel registro delle imprese da parte dei soggetti retisti: registro imprese che è estraneo ai professionisti se non alle “società fra professionisti”.

Per ovviare a questo passaggio, si potrebbe pensare ad un contratto registrato da parte di piccoli professionisti per la creazione di una struttura più articolata del singolo partecipante. Si verrebbe a creare, in tal modo, una “figura” (attenzione la rete non dà vita a un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli professionisti partecipanti, come meglio specificato nell’articolo pubblicato) intermedia tra lo studio professionale individuale e il consorzio, con costi contenuti. Questo potrebbe rappresentare un primo passo per la difficile aggregazione che in Italia è “segno (negativo)” caratteristico dei professionisti.

Novità

È di questi giorni il Parere del M.I.S.E. 28 gennaio 2020 – prot. 23331 – Contratti di rete del MISE (AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0023320.28-01-2020) con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce spiegazioni, appunto, alla richiesta di una CCIAA circa la cessazione di un contratto di rete senza soggettività giuridica (tipo adempimento G), quindi trattasi si “rete leggera o rete contratto”.

Indipendentemente alla risposta, che per esaustività si riporta di seguito, il parere non fa altro che avallare quanto in precedenza scritto. I retisti sono tutti iscritti in CCIAA e, quindi i professionisti, se non nei remoti casi sopra richiamati, sono come succede “troppo spesso” penalizzati da norme che non sono mai scritte direttamente per loro.

In sostanza la domanda della CCIAA è stata: “è possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei retisti considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto”.

La risposta: “Tutto ciò premesso la Scrivente, ritiene che nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite, sia sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto stesso. Nel caso delle reti non soggetto, codesta Camera potrà verificare per tabulas, dalla analisi del registro delle imprese, che effettivamente quanto asserito ed acclarato dal denunziante risponda al vero, accertata la iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l’iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.

Ne consegue che nel caso dedotto (in cui esiste anche una specifica clausola contrattuale) a maggior ragione possa procedersi a cancellazione sulla base dell’accertamento di cui sopra.”

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Luca Santi
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