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L’avviso di accertamento

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

L’avviso di accertamento è un atto amministrativo tributario col quale viene comunicata al contribuente l’emersione di violazioni e la pretesa di un maggior tributo a seguito di un controllo effettuato da parte dell’ente impositore. Viene notificato dai messi comunali o speciali autorizzati dall’ufficio tributario, dall’ufficiale giudiziario, oppure per raccomandata con avviso di ricevimento, o infine tramite pec, e contiene l’intimazione del pagamento. Sono enti impositori, oltre all’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché gli enti territoriali (Comuni, Regioni) e l’INPS limitatamente ai contributi previdenziali ed assistenziali. Generalmente l’avviso di accertamento contiene la pretesa fiscale, ossia l’intimazione all’adempimento del pagamento della somma richiesta, comprensiva di sanzioni e interessi, e deve necessariamente riportare la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto ed il termine massimo per presentare ricorso. Qualora l’accertamento derivi da una verifica, nell’avviso di accertamento deve essere anche indicato il riferimento ad un determinato processo verbale di contestazione (il cosiddetto PVC).

Entro 60 giorni il contribuente può: adempiere secondo le intimazioni dell’avviso di accertamento; presentare istanza di accertamento con adesione; presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Per richieste palesemente errate o abnormi può essere richiesto all’ente l’annullamento dell’atto in autotutela. Si può dirimere la controversia in via stragiuridiziale attraverso l’accertamento con adesione, finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti, con riduzione delle sanzioni amministrative. In questo caso il termine per impugnare l’avviso di accertamento è sospeso per un periodo di tempo di 90 giorni. Il contribuente che ritiene che l’atto emesso nei suoi confronti sia infondato o illegittimo può, per la tutela giudiziale del proprio diritto, rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale attraverso la proposizione di un ricorso, da notificare all’ufficio che ha emanato l’atto di accertamento entro 60 giorni. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio presso la competente Commissione tributaria.

L’avviso di accertamento deve essere motivato, pena nullità. Deve, inoltre, contenere il dispositivo, ed essere sottoscritto dal dirigente o da un suo delegato. Se non sottoscritto dal dirigente o da un impiegato della carriera direttiva formalmente delegato come previsto dall’art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, l’atto è nullo. Secondo la Cassazione la delega non può essere generica e deve indicare limiti specifici. Non è, tuttavia, necessario che la delega di firma indichi il nome del funzionario, purché sia specificato l’incarico che questi ricopre (Cassazione n. 8814 del 2019). Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l’illegittimità dell’avviso di accertamento per la delega irregolare alla sottoscrizione è, comunque, onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare che sia possibile individuare, ai fini del controllo, il nominativo del delegato firmatario dell’accertamento.

Si ha acquiescenza quando il contribuente rinuncia a presentare ricorso, provvedendo a soddisfare la richiesta dell’ente impositore entro i termini di proposizione del ricorso stesso. In tal caso può chiedere una riduzione delle sanzioni fino ad un terzo. L’atto diventa, così, definitivo e si cristallizza con la conseguente preclusione di ogni possibilità di fare ricorso. L’avviso di accertamento è un atto recettizio, poiché la notificazione ha lo scopo di attestare, ai fini dell’efficacia del provvedimento, la conoscenza legale dello stesso da parte del contribuente. Deve, inoltre, essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro termini prestabiliti. Per le imposte dirette e l’IVA i termini sono il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ovvero il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere stata presentata, in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Esso è anche un atto vincolato, poiché l’Amministrazione finanziaria non ha alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quantum del provvedimento.

L’avviso è preceduto da un invito al contraddittorio per permettere al contribuente di fornire chiarimenti e presentare documentazione. Per ciò che riguarda l’IRPEF il contraddittorio non è obbligatorio, ma la giurisprudenza riconosce che la sua mancata instaurazione può rendere l’atto illegittimo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire elementi decisivi (Cassazione n. 7552 del 2025). Secondo un primo e più risalente orientamento la mancata instaurazione del contraddittorio non è causa di nullità del successivo atto impositivo nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, poiché l’ufficio finanziario è autorizzato ex lege a determinare induttivamente il reddito imponibile sulla base dei dati raccolti, senza dover garantire al contribuente un contraddittorio endoprocedimentale prima della notifica dell’atto (Cassazione n. 16036 del 2015). Tuttavia la recente introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, con Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, ha previsto che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Di conseguenza la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente, in più occasioni, annullato cartelle e avvisi di accertamento emessi senza preventivo contraddittorio riconoscendo in tale omissione un vizio procedimentale grave, in grado di travolgere l’atto impositivo. In tal modo è stato superato anche il ricorso alla c.d. prova di resistenza, tramite cui il contribuente doveva dimostrare, ai fini dell’annullamento dell’atto per difetto di contraddittorio, che le sue osservazioni avrebbero potuto modificare concretamente l’esito del procedimento.

Si può ricevere un avviso di accertamento per un’obbligazione non integralmente dichiarata o versata dal contribuente, ovvero per omessa presentazione della dichiarazione. Nell’ipotesi di omessa dichiarazione in cui risulti un’imposta evasa superiore ai cinquantamila euro, si avrà la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con imputazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, che prevede la pena della reclusione da due a cinque anni per l’omessa dichiarazione per cifre superiori alla soglia di rilevanza penale. È possibile il ravvedimento entro novanta giorni dalla scadenza, con una c.d. dichiarazione tardiva. Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, al pagamento integrale prima dell’inizio del processo penale, conseguirà la non punibilità del contribuente. Il reato di omessa presentazione della dichiarazione viene contestato indipendentemente dalla notifica di un avviso di accertamento, poiché l’azione penale è autonoma e viaggia su binari differenti da quella amministrativa. L’omessa notifica dell’avviso di accertamento rende nullo l’intero procedimento poiché impedisce il diritto alla difesa, inclusa la cartella di pagamento, per vizio derivato.

L’omissione della notifica dell’avviso di accertamento rende nullo l’accertamento tributario ma non estingue, pertanto, la responsabilità penale. Tale scelta di politica criminale appare, allo scrivente, quanto meno contraddittoria. Difatti l’amministrazione finanziaria, in tal modo, assume un’ampia, se non eccessiva discrezionalità, col potere di stabilire se lasciare o meno la possibilità al contribuente di pagare il debito a seguito del contraddittorio o dell’avviso di accertamento, evitando così l’incriminazione. Si potrebbe in tal modo determinare il paradosso di una condanna per omessa presentazione della dichiarazione, in capo ad un contribuente che non avrebbe debiti con il fisco, poiché l’assenza di contraddittorio preventivo o di avviso di accertamento ne hanno inficiato la validità sul piano amministrativo, ma non in quello penalistico. Sebbene il processo penale sia autonomo da quello tributario l’omesso o irregolare avviso di accertamento dovrebbe comportare la nullità della sentenza penale per la limitazione del diritto di difesa. Anche ai fini probatori nel processo penale è, poi, necessaria l’acquisizione dell’avviso per provare i criteri dell’imposta evasa. Per la Suprema Corte (Cassazione n. 42316 del 2021) è, difatti, da annullare la sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione se agli atti del fascicolo processuale non risulta acquisito l’avviso di accertamento contenente i criteri utilizzati per la determinazione dell’imposta evasa.

Per effetto della legge n. 111 del 2011 l’avviso di accertamento ha valore di atto esecutivo qualora contenga l’intimazione ad adempiere in conformità a quanto previsto dall’art. 474 del codice di procedura civile. Esso diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. L’ufficio impositore affida in carico all’agente della riscossione il recupero del credito dando avvio alla procedura di espropriazione forzata, senza dover notificare un ulteriore avviso al contribuente debitore. L’esecuzione forzata, tuttavia, è sospesa per un termine di 180 giorni dall’affidamento agli agenti della riscossione. Se sussiste un fondato pericolo per l’esito positivo della riscossione dell’ente impositore, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, il recupero delle somme può essere comunque affidato in carico all’agente della riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, senza il riconoscimento della predetta sospensione di 180 giorni dall’affidamento in carico, anche nel caso in cui sia stato presentato ricorso dal contribuente.

Alberto Biancardo
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