La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
Le indagini preliminari

Le indagini preliminari rappresentano la fase iniziale del procedimento penale, durante la quale la pubblica accusa, ossia il pubblico ministero, raccoglie informazioni e indizi necessari alla prosecuzione del processo. Le indagini iniziano con l’iscrizione della notizia di reato, o notitia criminis, nell’apposito registro custodito presso la Procura della Repubblica. Durante le indagini il pubblico ministero è tenuto anche a svolgere accertamenti su fatti e circostanze favorevoli all’indagato. Se questi non ritiene che le informazioni e la documentazione raccolte durante le indagini permettano di formulare una ragionevole previsione di condanna, presenterà al giudice una richiesta di archiviazione.
All’esito delle indagini preliminari il pubblico ministero che ritiene di esercitare l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, notifica alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis comma 1. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del reato, nonché l’avvertimento che l’indagato ed il difensore hanno facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, per una completa discovery. L’omessa notifica comporta la nullità di tutti gli atti successivi. In tal modo l’indagato che non ha già ricevuto un’informazione di garanzia, viene avvisato per la prima volta dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico. A seguito della notifica dell’avviso, all’indagato viene garantito il diritto di difesa, tramite la possibilità, entro venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, rilasciare dichiarazioni, e soprattutto chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Il pubblico ministero ha l’obbligo di procedere a tale richiesta, pena la nullità di tutti gli atti successivi. Prima che sia esercitata l’azione penale, l’indagato ha il diritto di richiedere la trasmissione degli atti a un giudice diverso, qualora ritenga l’incompetenza del giudice assegnatario.
Con l’inserimento del diritto alle investigazioni difensive, il codice penale ha inteso realizzare l’intento di garantire un’effettiva parità tra accusa e difesa in ossequio dell’art. 111 Cost., soprattutto nella fase delle indagini preliminari, ove la divaricazione tra i poteri del pubblico ministero e quelli della difesa si profila con tutta evidenza a favore del primo. La disciplina codicistica incrementa i poteri di ricerca delle fonti di prova da parte della difesa col fine di agevolare il reperimento di materiale probatorio in favore dell’indagato. Le investigazioni difensive possono essere compiute non solo quando sia già in corso il procedimento penale, ma anche quando sia solo eventuale la sua instaurazione (c.d. attività investigativa preventiva), nel caso in cui il soggetto teme di poter essere coinvolto nelle indagini, e conferisce perciò mandato difensivo. Al fine di apprendere notizie è stata prevista la possibilità per il difensore di chiedere, a persone in grado di riferire circostanze utili al fine dello svolgimento dell’attività investigativa, un colloquio non documentato, il rilascio di dichiarazioni scritte o l’assunzione di informazioni. Se la persona da ascoltare sia indagata o imputata nel medesimo procedimento od in procedimento connesso o collegato, è necessaria la presenza del suo difensore, che deve essere preavvisato almeno 24 ore prima. Se nel corso dell’assunzione delle informazioni emergono indizi di reità a carico di chi le rende, l’atto deve essere interrotto e quanto dichiarato in precedenza non è utilizzabile contro la persona che ha reso le informazioni. Gli atti costituenti attività investigativa del difensore confluiscono nel fascicolo del difensore, che all’esito delle indagini preliminari viene inserito nel fascicolo del pubblico ministero. L’art. 391-octies c.p. induce a ritenere che non vi sia obbligo del difensore di presentare documenti o informazioni sfavorevoli all’indagato. Al contrario il pubblico ministero, in quanto parte imparziale durante la fase delle indagini, ha obbligo di sottoporre al giudice anche gli elementi raccolti a favore dell’indagato. Ciò che è contenuto nel fascicolo del difensore è utilizzabile nell’ambito delle indagini preliminari, nonché in udienza preliminare e nei riti speciali (giudizio abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna), mentre eventuali atti non ripetibili compiuti dalla difesa sono inseriti nel fascicolo del dibattimento.
La persona offesa è il soggetto titolare del bene penalmente tutelato leso o esposto a pericolo dalla commissione del reato. Con la persona offesa non vanno confuse le figure del querelante e del danneggiato. Allorquando il reato sia punibile a querela dell’offeso, le due figure coincidono nella stessa persona, atteso che il querelante pone in essere la condizione per la procedibilità dell’azione penale. La persona danneggiata dal reato, invece, è il soggetto che ha subìto un danno patrimoniale o morale, per il cui risarcimento o restituzione vanta il diritto a costituirsi parte civile. Le due figure generalmente coincidono, ma in alcuni casi, come nell’ipotesi di omicidio in cui il danneggiato risulta essere il prossimo congiunto della persona offesa, possono essere differenti. L’offeso non è parte processuale, ma può esercitare diritti e facoltà sollecitatori dell’attività inquirente espressamente riconosciuti dalla legge, quali presentazione di memorie e allegazione di elementi di prova. L’offeso gode, altresì, di diritti di carattere informativo, quali assistere agli atti garantiti, prendere visione dei relativi atti, svolgere le investigazioni difensive. Dopo l’esercizio dell’azione penale, la persona offesa ha diritto di essere informata dell’udienza preliminare. I diritti e le facoltà dell’offeso minore dei quattordici anni o interdetto per infermità di mente sono esercitati dal genitore o dal tutore. Il minorenne vittima del delitto di violenza sessuale deve poter fruire dell’apporto dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata ed ammessa dall’autorità giudiziaria. Oltre alla persona offesa è contemplata la categoria degli enti c.d. esponenziali, legittimati in relazione agli interessi collettivi o diffusi lesi dal reato. Questi si collocano in posizione intermedia tra la collettività ed il singolo, come ad esempio per le associazioni animaliste in caso di reati contro gli animali. Questi, tuttavia, non sono titolari dell’interesse penalmente protetto, e non possono avanzare una pretesa sostanziale per la relativa tutela. Il loro intervento è subordinato al consenso della persona offesa, revocabile in qualsiasi momento.
Le indagini preliminari hanno un termine di durata semestrale. Se entro tale ordinario termine non sia in grado di formulare richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione, il pubblico ministero ne richiede la proroga al giudice per le indagini preliminari. La proroga è consentita fino al termine massimo di diciotto mesi, che solo in casi eccezionali può estendersi fino a due anni a causa della particolare complessità delle investigazioni per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese, in casi riguardanti delitti gravi o di criminalità organizzata, delitti in materia di terrorismo e delitti concernenti la violenza sessuale e la pedofilia, indagini richiedenti il compimento di atti all’estero. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza non possono essere utilizzati. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini. Prima della scadenza del termine, il pubblico ministero può chiedere la proroga al giudice per le indagini preliminari indicando le ragioni che giustificano il proseguimento delle investigazioni. È previsto un procedimento di proroga di tipo ordinario ed uno speciale, allorquando le indagini riguardino delitti di criminalità organizzata mafiosa. Il termine massimo di due anni per le indagini preliminari non può beneficiare di ulteriori proroghe. Se la pubblica accusa vuole proseguire le investigazioni malgrado la scadenza del termine investigativo, le attività compiute oltre i termini saranno ritenute inutilizzabili.
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