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Le organizzazioni sindacali

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

Le organizzazioni sindacali sono associazioni volontarie private costituite per tutelare gli interessi professionali collettivi non solo dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro. Difatti, oltre alle organizzazioni sindacali in difesa dei lavoratori, come le confederate CGIL, CISL e UIL, vi sono associazioni datoriali organizzate per rappresentare, tutelare e assistere le imprese e i datori di lavoro nei rapporti con le istituzioni, gli enti locali e i sindacati dei lavoratori. Lo scopo principale delle organizzazioni sindacali di lavoratori è quello di assicurarsi che vengano garantiti i loro diritti, sia con riferimento allo svolgimento delle mansioni, sia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Inoltre, queste partecipano alla contrattazione collettiva con cui si determina il trattamento economico e normativo dei lavoratori, possono agire in giudizio a tutela dei lavoratori e delle organizzazioni stesse, organizzano manifestazioni e scioperi a livello locale e nazionale, organizzano ed indicono referendum ed assemblee a livello aziendale.

Le organizzazioni sindacali sono costituzionalmente garantite dall’art. 39 della Costituzione, che al comma 1 tutela la libertà di organizzazione sindacale stabilendo che: “L’organizzazione sindacale è libera”. I commi 2 e 3 dell’art. 39 Cost. prevedono la registrazione dei sindacati presso uffici centrali o locali e un ordinamento interno a base democratica. Il comma 4 stabilisce, poi, che i sindacati registrati possano stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria, erga omnes, per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. All’inattuazione delle disposizioni costituzionali sulla registrazione dei sindacati e sul contratto collettivo con efficacia generale (art. 39 commi 2 e 4 Cost.), è conseguito un ordinamento fondato, di fatto, sulle categorie dell’associazione non riconosciuta nonché del contratto collettivo, non di diritto oggettivo come previsto originariamente, ma di diritto comune, ossia fondato sull’autonomia negoziale delle parti. Il sindacato, quale organo di rappresentanza e di tutela degli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro è, difatti, organizzato e strutturato secondo le disposizioni dell’art. 39 della Costituzione, rimaste tuttavia in parte inattuate. In particolare, i sindacati hanno operato la scelta di non chiedere il riconoscimento con la registrazione presso gli uffici pubblici, al fine di preservare la propria autonomia e sottrarsi a ingerenze, controlli e verifiche del patrimonio da parte dello Stato. L’inattuazione dei commi 2 e 4 dell’art. 39 della Costituzione, che prevedono il riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni sindacali provviste di registrazione, ha fatto sì che i sindacati attuali siano costituiti come associazioni non riconosciute, prive di autonomia patrimoniale perfetta, la cui disciplina è definita dalle disposizioni degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Il solo limite che consegue a tale scelta è quello di non poter stipulare contratti collettivi di diritto oggettivo con efficacia generale, erga omnes, per tutti i lavoratori della categoria, così come previsto dal comma 4 dell’art. 39. Come le altre associazioni non riconosciute, le organizzazioni sindacali hanno una propria soggettività e un proprio fondo comune (art. 37 c.c.), possono svolgere attività giuridica, stare in giudizio (art. 36 c.c.) e costituirsi parte civile nel processo penale, tuttavia delle obbligazioni assunte rispondono, oltre al fondo comune, personalmente e solidalmente le persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.). Secondo la Cassazione (Sezione lavoro, sentenza n. 6554 del 2001) il creditore può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. I fini, l’organizzazione ed il funzionamento delle associazioni sindacali sono regolati dagli accordi fra gli associati, presenti negli statuti sindacali, i quali assumono una rilevanza primaria nell’organizzazione, stabilendone le regole interne e i rapporti con l’esterno. Alle clausole degli statuti che definiscono gli scopi del sindacato si fa, difatti, riferimento per individuare i limiti del mandato conferito da ciascun associato e per stabilire l’efficacia del contratto collettivo privatistico nei confronti degli iscritti.

Nell’organizzazione sindacale dei lavoratori esterna alle aziende coesistono sindacati per ramo d’industria o settore produttivo, o anche trasversali ai diversi settori. L’unione volontaria di diversi sindacati o federazioni di categoria è definita confederazione, ed ha l’intento di coordinare le azioni di tutela dei diritti dei lavoratori a livello nazionale e intercategoriale. Alle grandi confederazioni (CGIL, CISL e UIL) si aggiungono altre organizzazioni cosiddette autonome, nonché importanti sindacati non confederali, che danno vita ad un pluralismo sindacale accentuato. La struttura organizzativa dei sindacati si sviluppa su vari livelli e si definisce secondo una linea verticale, in considerazione del settore produttivo o merceologico e secondo una linea orizzontale, su base territoriale. Secondo la struttura verticale (sindacati di categoria), l’organizzazione avviene in base al settore produttivo di appartenenza (ad es. metalmeccanici, scuola, ecc.). Secondo la struttura orizzontale (intercategoriale), l’organizzazione avviene in base al raggruppamento di tutte le categorie che operano in un determinato ambito territoriale o aziendale (ad es. nazionale, provinciale, aziendale). È soprattutto all’interno delle grandi confederazioni che si distinguono l’organizzazione verticale di categoria, formata da sindacati di primo grado, e l’organizzazione orizzontale intercategoriale a livello territoriale. In questo caso la tutela del lavoratore è di tipo trasversale, poiché si verifica su questioni generali (welfare, pensioni) che esulano dai singoli contratti di categoria.

Un’importante distinzione da compiere in considerazione dei poteri e delle prerogative delle organizzazioni sindacali è quella fra rappresentanza e rappresentatività. Per rappresentanza si intende il potere conferito al sindacato di agire in nome e per conto dei lavoratori iscritti, mentre la rappresentatività è un concetto più ampio, riguardante l’effettiva capacità di un’organizzazione sindacale di unificare e tutelare gli interessi di un’intera categoria. La rappresentatività è intesa, pertanto, come l’idoneità del sindacato a tutelare l’interesse collettivo professionale senza distinzione tra iscritti e non iscritti, concetto profondamente differente dalla rappresentanza volontaria dei soli iscritti, consistente nel potere del sindacato di compiere attività giuridica in nome e per conto di questi ultimi. La nozione di maggiore rappresentatività confederale è stata ricavata da elementi quali la bilanciata diffusione sul territorio nazionale, la stipulazione di contratti collettivi e il numero di iscritti a livello nazionale.

Originariamente, fino al referendum del 1995, lo Statuto dei lavoratori garantiva alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19 lett. a) la presenza in ciascuna unità produttiva di una propria rappresentanza sindacale (RSA), la quale aveva maggiori poteri rispetto agli altri sindacati presenti in azienda. Oggi in materia di rappresentanze sindacali aziendali non sono più favorite le confederazioni maggiormente rappresentative, ma i sindacati che hanno partecipato alla contrattazione favorendo, così, una rappresentatività effettiva nel rapporto con il datore di lavoro. Ciò in considerazione della reale capacità di un sindacato di rappresentare i lavoratori e di imporsi come controparte negoziale, senza basarsi, come in passato, su meri accordi formali o esclusivamente sulla sottoscrizione dei contratti collettivi.

Alberto Biancardo
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