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La libertà sindacale e l’art. 39 della Costituzione

La libertà sindacale è il diritto fondamentale, costituzionalmente tutelato, di prestatori e datori di lavoro, consistente nel poter organizzare o aderire liberamente ad organizzazioni per tutelare i propri interessi lavorativi. Per libertà sindacale si intende, pertanto, la libertà di associazione e di azione per la difesa di interessi collettivi professionali. Essa riguarda la facoltà di iniziativa, adesione e partecipazione dei singoli all’attività della coalizione. Viene tutelata sia la libertà positiva, ossia il diritto di costituire o aderire ad un sindacato, sia la libertà negativa, ossia la libertà di non affiliarsi ad alcun sindacato o recedere dall’iscrizione senza subire alcuna penalizzazione o discriminazione sul luogo di lavoro. Con riferimento alla libertà sindacale negativa si precisa che in Italia non sono ammesse clausole c.d. closed shop, tipiche della tradizione anglosassone, le quali impongono di assumere solo lavoratori aderenti ad un determinato sindacato. Difatti l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) dichiara nullo qualsiasi accordo che subordini l’assunzione o il mantenimento del posto di lavoro all’iscrizione ad un’organizzazione sindacale. L’ordinamento del nostro Paese vieta anche le c.d. clausole union shop, le quali a differenza delle clausole closed shop non richiedono l’iscrizione al sindacato quale condizione per l’assunzione, ma prevedono che il lavoratore debba iscriversi al sindacato entro un periodo di tempo specifico per non perdere il posto di lavoro. L’art. 15 dello Statuto stabilisce, difatti, la nullità anche di accordi post-entry che subordinano la prosecuzione del rapporto di lavoro all’affiliazione ad una specifica sigla sindacale.
Il sistema italiano è caratterizzato dal pluralismo sindacale, ossia la possibilità di costituire più sindacati in concorrenza tra loro per la medesima categoria professionale. Per il principio di bilateralità della libertà sindacale sono, poi, considerati sullo stesso piano sindacati contrapposti. Ciò garantisce non solo l’autonomia delle associazioni sindacali con la creazione e gestione di organismi paritetici ma consente, altresì, una libera adesione priva di ingerenze da parte dei governi ed in generale dello Stato. La libertà di adesione ed il divieto di discriminazione sindacale, oltre alla previsione dell’art. 39 comma 1 della Costituzione, sono tutelati dall’art. 15 dello Statuto dei lavoratori, che sancisce il divieto degli atti discriminatori del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per motivi sindacali. È, difatti, nullo qualsiasi patto o atto diretto a pregiudicare il lavoratore a causa della sua attività sindacale o partecipazione ad uno sciopero. Al fine di inibire qualsiasi ingerenza del datore di lavoro all’adesione del lavoratore ad una sigla sindacale, l’art. 16 comma 1 Stat. lav. vieta al datore di erogare trattamenti economici di favore a dipendenti che si astengano dall’affiliazione sindacale, comminando una tutela inibitoria ed una sanzione civile pecuniaria tramite un procedimento per condotta antisindacale, ex art. 28 dello Statuto. La correttezza nel confronto sindacale è anche alla base del divieto per i datori di lavoro e per le loro associazioni di costituire, sostenere o finanziare sindacati di lavoratori, i cosiddetti sindacati di comodo o sindacati gialli (art. 17 Stat. lav.). Questi ultimi tutelano surrettiziamente gli interessi dei lavoratori, ma in realtà mirano ad agevolare le decisioni aziendali limitando la forza degli altri sindacati, anche firmando contratti collettivi al ribasso e accordi vantaggiosi per la sola azienda. Il sostegno alla controparte datoriale determina, infatti, un potere nei confronti del sindacato, con conseguente alterazione della concorrenza con gli altri sindacati e indebolimento degli stessi. La costituzione di sindacati di comodo è punita a norma dell’art. 28 dello Statuto come condotta antisindacale, con conseguente nullità degli accordi stipulati. Non è prevista, invece, alcuna sanzione contro lo stesso sindacato di comodo, né tantomeno il suo scioglimento, per il necessario rispetto della libertà di associazione prevista dall’art. 18 della Costituzione.
La libertà sindacale è prevista, principalmente, dall’art. 39 comma 1 della Costituzione, il quale stabilisce che “l’organizzazione sindacale è libera”. La libertà sindacale dell’art. 39 comma 1 riconosce l’autonomia privata collettiva, ossia la libertà di costituire sindacati indipendenti nei rapporti con le controparti e nei confronti dello Stato, il quale non può vietare o ostacolare la loro attività, né assorbirli nella propria organizzazione. La libertà sindacale tutelata dall’art. 39 non riguarda, tuttavia, i soli lavoratori, ma gli stessi datori di lavoro. La Corte costituzionale ha, difatti, in più occasioni ricondotto la libertà sindacale dei datori di lavoro alla disposizione dell’art. 39 comma 1 della Costituzione. Essa è riconosciuta anche ai dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato e ai lavoratori autonomi. È, invece, esclusa soltanto per i militari, mentre il personale della Polizia di Stato, conseguentemente alla sua smilitarizzazione, ha diritto di associarsi in sindacati, a condizione che siano costituiti solo per tale categoria e privi di collegamenti con altri sindacati, mentre è ad esso precluso il diritto di sciopero. I diritti di associazione sindacale, sciopero e serrata sono esclusi dalla competenza comunitaria, poiché tali ambiti sono di esclusiva competenza dei singoli Stati membri. In base all’Articolo 153, paragrafo 5 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’Unione non ha, difatti, competenza per legiferare in materia di retribuzioni, diritto di associazione sindacale, diritto di sciopero e di serrata.
Ai sensi dell’art. 39 Cost. commi 2 e 4 ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali (art. 39 comma 2); soltanto i sindacati registrati aventi personalità giuridica possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (art. 39 comma 4). Per il comma 3 dell’art. 39, poi, è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. L’inattuazione delle disposizioni dell’art. 39 commi 2 e 4 Cost., che prevedono il riconoscimento della personalità giuridica ai sindacati provvisti di registrazione, ha fatto sì che i sindacati attuali siano di fatto costituiti come associazioni non riconosciute, disciplinate dalle disposizioni degli artt. 36 e seguenti del codice civile. Le associazioni non riconosciute hanno una propria soggettività e un proprio fondo comune, possono svolgere attività giuridica e stare in giudizio, nonché costituirsi parte civile nei processi penali relativi a reati che ledono l’interesse collettivo dei lavoratori. Di tal guisa i sindacati possono operare come se avessero personalità giuridica senza limitazioni, pur se privi di autonomia patrimoniale perfetta, per cui delle obbligazioni da loro assunte rispondono, oltre al fondo comune, personalmente e solidalmente le persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Unica limitazione delle organizzazioni sindacali costituite quali enti di fatto, è l’esclusione del potere di stipulare contratti collettivi con efficacia generale.
Ne consegue che le organizzazioni sindacali, in quanto associazioni non riconosciute, non possono stipulare contratti collettivi erga omnes ma hanno, invece, la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune con efficacia solo verso gli iscritti, sulla base di un rapporto di rappresentanza indiretta. La sua natura privatistica esclude il contratto collettivo dalle fonti di diritto oggettivo, facendo sì che produca i suoi effetti nella sola sfera individuale dei soggetti stipulanti. Tuttavia, nella pratica, l’applicazione del CCNL viene spesso estesa anche ai lavoratori non iscritti al sindacato o ai datori di lavoro non firmatari, attraverso specifici meccanismi. Fra questi, le clausole di rinvio (o rimando), nelle ipotesi in cui il contratto individuale di lavoro richiami esplicitamente il CCNL, ovvero l’applicazione dell’art. 36 Cost. con l’utilizzo dei minimi tabellari del contratto di categoria come parametro, per stabilire se una retribuzione sia proporzionata e sufficiente.
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