20 AGOSTO IMPOSTE DA DICHIARAZIONI DEI REDDITI. Scadenza della rata del saldo 2025 e del primo acconto…
Le rappresentanze sindacali

Le rappresentanze sindacali sono organismi che tutelano i diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rappresentandoli nei rapporti con le altre parti sociali e negoziando i contratti collettivi. Per la tutela del prestatore di lavoro in azienda possono essere costituite rappresentanze di lavoratori a livello aziendale, le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) e le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie). La loro costituzione è, tuttavia, subordinata a limiti dimensionali, nonché a requisiti di rappresentatività sindacale. Possono, difatti, essere costituite rappresentanze sindacali soltanto nelle aziende con oltre quindici dipendenti per unità produttiva. I requisiti di rappresentatività sono, invece, stabiliti dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori. Qualora non sia possibile costituire rappresentanze a livello aziendale, possono essere create rappresentanze territoriali (RST), organismi periferici sindacali che tutelano il lavoratore in piccole aziende o settori specifici ove siano escluse le rappresentanze aziendali. A differenza dell’organizzazione sindacale territoriale, riservata all’autonomia di ciascuna associazione, l’organizzazione dei lavoratori interna all’azienda è regolata da accordi o dalla legge. Le funzioni principali delle rappresentanze sindacali (RSA ed RSU) spaziano dalla rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’azienda, alla tutela dei loro diritti consentendo il pieno esercizio delle libertà sindacali nei luoghi di lavoro, fino alla negoziazione di accordi con l’azienda. Esse fanno da tramite fra lavoratore e datore di lavoro, possono convocare assemblee retribuite durante l’orario di lavoro e indire referendum su questioni sindacali. Le sole RSU possono, in aggiunta, partecipare alla contrattazione aziendale.
Con lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970, articolo 19) nascono le RSA. Ogni RSA rappresenta un sindacato avente diritto. Dal momento che la RSA è eletta soltanto dagli iscritti ad un particolare sindacato, essa tutela unicamente gli iscritti a tale organizzazione, e non è titolare della contrattazione aziendale. Con la nascita delle RSU e l’accordo del 1993 fra Confindustria e le Confederate in cui si stabiliva che le organizzazioni sindacali che intendono partecipare all’elezione delle RSU devono rinunciare all’RSA, si è avuta una graduale sostituzione delle RSA con le più moderne RSU. L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori sancisce, quale forma di rappresentanza aziendale, il diritto per i lavoratori di costituire delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in ogni unità produttiva, sempre che in essa siano presenti almeno 15 dipendenti.
Nello specifico l’art. 19 stabilisce che: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”. La lettera a) dell’articolo 19 dello Statuto è stata abrogata con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312. Il diritto di costituire RSA era originariamente riservato solo ai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ma il referendum popolare del 1995 ha, con l’abrogazione della lett. a), eliminato questa limitazione, estendendo l’accesso a tutti i sindacati firmatari di un contratto aziendale. Ciò ha cancellato, di fatto, il monopolio dei sindacati confederali sulle rappresentanze aziendali.
La lettera b) è stata, invece, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 231 del 2013, la quale ha stabilito l’illegittimità “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”. In tal modo viene esteso il diritto di formare RSA anche ai sindacati che, pur non avendo materialmente firmato il contratto aziendale, hanno comunque partecipato attivamente alle relative trattative negoziali. Con sentenza n. 156 del 2025 la Corte costituzionale ha ulteriormente ampliato i requisiti per la formazione delle RSA includendo anche i sindacati considerati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Le RSU hanno origine nel 1993 dalla crisi delle RSA dovuta alla frammentazione della rappresentatività in azienda causata al declino della grande industria a favore delle piccole imprese. Col referendum del 1995, che cancella i privilegi alle confederazioni per la costituzione delle RSA, si assiste all’affermazione delle RSU, organizzazioni a struttura unitaria elettiva, le quali sostituiscono, nella maggioranza dei casi, le RSA. Queste ultime, tuttavia, sopravvivono alla diffusione delle RSU, costituendo così un doppio canale di rappresentanza dei lavoratori. La RSU è un organo di rappresentanza sindacale all’interno dei luoghi di lavoro pubblici o privati, eletto da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti ad una sigla sindacale. Dal momento che la RSU viene eletta erga omnes a livello aziendale, essa ha la rappresentanza generale di tutti i lavoratori dell’azienda, di qualunque sindacato, e partecipa alla contrattazione aziendale.
La maggiore differenza rispetto alle RSA consiste proprio nell’unitarietà della rappresentanza, con un sistema elettivo erga omnes, ossia con elettorato riconosciuto a tutti i lavoratori a prescindere dalla loro affiliazione sindacale. Altra caratteristica importante consiste nella partecipazione alla contrattazione aziendale. Le RSU hanno, difatti, il potere di negoziare accordi su materie delegate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sulla definizione del contratto collettivo aziendale o integrativo. Le elezioni, per essere valide, richiedono la partecipazione al voto di almeno il cinquanta per cento più uno del numero complessivo di elettori dell’azienda. Possono coesistere più RSA di diversa sigla sindacale per ogni azienda o unità produttiva, mentre ogni azienda può avere una sola RSU. La giurisprudenza ha in più occasioni confermato che RSA ed RSU possano coesistere nella medesima azienda, a patto che vi aderiscano organizzazioni sindacali differenti. Le due rappresentanze sono, difatti, alternative per una stessa sigla sindacale, la quale non può avere propri rappresentanti in entrambe le associazioni.
I vantaggi delle RSU sono evidenti: oltre ad una maggiore legittimazione democratica e forza contrattuale rispetto alle RSA, l’unicità dell’interlocutore conferisce loro maggiore autorevolezza ed efficienza nei confronti delle parti sociali. Tuttavia la coesistenza, in seno alle RSU, di rappresentanti di differenti sigle sindacali può minarne l’unitarietà, rendendo divergenti gli obiettivi di ognuna di esse. La loro costituzione richiede, inoltre, complesse procedure elettorali che coinvolgono l’intero collettivo dei dipendenti aziendali. Con la diffusione di smart working e piattaforme digitali e la conseguente individualizzazione del rapporto di lavoro, il ruolo centrale delle rappresentanze sindacali tradizionali è andato scemando.
Anche la frammentazione del mercato del lavoro ha contribuito alla crisi delle rappresentanze sindacali, lasciando ampi spazi a pratiche nocive, ostili ai lavoratori, quali il dumping contrattuale. La carenza di un’effettiva rappresentatività del sindacato ha, difatti, agevolato la diffusione dei cosiddetti contratti pirata, contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali e datoriali scarsamente rappresentative, che offrono tutele e retribuzioni inferiori a quelle dei contratti collettivi tradizionali, con l’effetto di favorire condizioni di lavoro al ribasso, con conseguente aggravamento delle condizioni generali dei lavoratori.
Latest posts by Alberto Biancardo (see all)
- Le rappresentanze sindacali - 26 Luglio 2026
- Cronaca di un’estorsione (ma è davvero estorsione?) - 17 Luglio 2026
- Le organizzazioni sindacali - 28 Giugno 2026
