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Cronaca di un’estorsione (ma è davvero estorsione?)

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

L’estorsione è un delitto di particolare serietà che nella sua forma aggravata può raggiungere una pena, nel massimo, fino a ventidue anni di reclusione. La fattispecie estorsiva è disciplinata dall’art. 629 del codice penale, il quale stabilisce che chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni. La pena è compresa fra sette e venti anni in presenza di circostanze aggravanti quali l’azione di più persone riunite, l’uso delle armi e il metodo mafioso. La pena aumenta ulteriormente se concorrono alcune delle predette circostanze aggravanti, nonché nel caso in cui la condotta sia perpetrata nei confronti di persona incapace per età o per infermità. In tali casi la sanzione penale può raggiungere ventidue anni di reclusione. Non trascurabile è, poi, la qualificazione di reato c.d. ostativo in presenza di specifiche aggravanti, con conseguenze sfavorevoli nella fase esecutiva della pena, quali l’accesso limitato ai benefici penitenziari, l’arresto immediato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il divieto di concessione della detenzione domiciliare e le limitazioni alle pene alternative alla detenzione.

Il reato in parola si identifica con una condotta con un elevato disvalore sociale. Per le coscienze collettive e l’opinione pubblica risuona, invero, come un delitto particolarmente esecrabile e di elevata gravità. Per tale motivo le pene, seppur particolarmente severe, non appaiono eccessive alla collettività, ma proporzionate alla gravità della condotta. Quando si parla di estorsione viene, difatti, alla mente il c.d. pizzo imposto dalle organizzazioni criminali e mafiose ai commercianti, oppure la cessione di denaro sotto intimidazione. Il delitto viene spesso associato al controllo del territorio, spaccio di sostanze stupefacenti, attività criminali del c.d. racket. Nella sua accezione più comune viene associato al controllo di attività commerciali ed economiche attraverso offerte di protezione, avvertimenti e minacce più o meno velate, oltre al controllo di traffici illeciti di gruppi malavitosi. Versione particolarmente odiosa è, poi, l’estorsione sessuale, perpetrata ai danni di utenti della rete ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale fittizia, vengono carpite immagini o video erotici, utilizzati successivamente come strumento di ricatto a fronte di una continua ed incessante richiesta di denaro. La minaccia di diffondere immagini intime della vittima del reato è, oggi, una tipologia di estorsione talmente diffusa da essere identificata con un termine anglofono specifico di recente origine, creato ad hoc: sextortion.

Tuttavia la condotta estorsiva non è sempre così semplice da individuare e delineare, e in molti casi non è nemmeno biasimevole come potrebbe apparire. In alcuni casi non è neanche chiaramente riscontrabile una vera e propria coartazione della volontà della persona offesa dal reato. Ne è un esempio il caso giudiziario, non ancora giunto a conclusione, del quale mi avvarrò come spunto, per un’analisi critica della fattispecie di estorsione. La vicenda giudiziaria ha inizio nel 2016 a seguito di una denuncia di un sindacato di lavoratori. Secondo l’ipotesi di reato della Procura, un noto imprenditore, in concorso con sindacalisti ed altri colleghi imprenditori, avrebbe costretto oltre ottanta lavoratori a sottoscrivere verbali di conciliazione sindacale, estorcendo loro circa due milioni di euro. A tali somme, spettanti cumulativamente ai dipendenti, i lavoratori avevano rinunciato firmando verbali di conciliazione alla presenza di rappresentanti sindacali, accettando liquidazioni notevolmente inferiori di quelle a cui avevano effettivamente diritto. Secondo l’accusa l’imprenditore avrebbe minacciato i lavoratori, intimando loro di firmare l’accordo e consigliando di approfittare della conciliazione, altrimenti avrebbero perso, oltre al lavoro, l’intera liquidazione. Nessuna minaccia con armi. Nessun ricatto o costrizione. Nessuna intimidazione esplicita o azione coercitiva. L’estorsione rilevata dall’accusa, in questo caso concreto, è originata da qualcosa di più sottile, impalpabile e labile: tentativi di dissuasione ai dipendenti, opera di convincimento mascherata da benevoli suggerimenti, frasi non minacciose ma amichevoli in presenza di un indubbio timore reverenziale, apparentemente dettate da chi vuole aiutare il lavoratore con la propria esperienza, ma in realtà ha il solo scopo di avvantaggiarsi da una transazione o da un accordo. In questi casi il confine fra il comportamento lecito e quello penalmente rilevante diviene così sfumato da essere di difficile identificazione. Se il dettato della norma di legge non è in grado di fissare un preciso limite, è la giurisprudenza che ha svolto un ruolo chiave con l’intento di risolvere tali indecisioni, cercando di attribuire maggior certezza alla fattispecie estorsiva, senza tuttavia riuscirvi pienamente.

Nel reato di estorsione la minaccia deve consistere nella prospettazione di un male ingiusto, tale da coartare la libertà di autodeterminazione della vittima. Nel caso in esame ciò non sembra in alcun modo sussistere. Dibattuta in dottrina è la questione riguardante la sussistenza di una fattispecie estorsiva del datore di lavoro nei confronti del dipendente, in assenza di vere e proprie minacce. Tuttavia per la Suprema Corte sussistono pochi dubbi al riguardo. La Cassazione ha, difatti, in più occasioni condannato per estorsione, datori di lavoro che ottenevano accordi favorevoli con il lavoratore, persuadendoli con una velata minaccia di licenziamento o di ripercussioni sul piano lavorativo-professionale. Con la recente sentenza n. 29368 del 2025 la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’accordo fra imputato e persona offesa con il quale vengono accettate le condizioni volute dal datore di lavoro, rende deficitario l’apparato accusatorio poiché mancante degli elementi costituitivi dell’estorsione, e nello specifico la minaccia e il danno altrui. Secondo la Suprema Corte, poi, non occorre una minaccia esplicita di licenziamento o di ritorsioni sul lavoratore, ma è sufficiente una pressione psicologica, anche larvata o implicita, che sfrutti la condizione di debolezza del prestatore. Il licenziamento prospettato dal datore di lavoro attraverso il velato invito al prestatore ad accettare le sue condizioni è, pertanto, da ascrivere alla fattispecie estorsiva.

Tale orientamento della giurisprudenza, ad avviso dello scrivente, aderisce ad una nozione di minaccia e di coartazione talmente ampia ed ambigua da potervi ricondurre qualsivoglia condotta tesa al convincimento ed alla persuasione. Potrebbe, in tal modo, essere considerata estorsiva la condotta del commerciante che cerca di convincere il cliente all’acquisto della sua merce, ovvero del difensore che indica all’assistito una strategia difensiva prospettandogli maggiori probabilità di successo. Tale orientamento rischia, così, di snaturare la fattispecie estorsiva, nei confronti della sua ratio originaria. L’ipotesi del datore di lavoro-estorsore è quella che convince di meno, soprattutto quando la condotta avviene con una rinunzia o transazione, in sedi protette. Le rinunzie e transazioni, difatti, sono atti unilaterali del lavoratore o accordi dello stesso col datore di lavoro, assolutamente legali e giuridicamente consentiti a norma dell’art. 2113 c.c., che presuppongono una dismissione di diritti del prestatore. Con l’eccessiva dilatazione del concetto di minaccia, anche in considerazione del maggior potere della figura datoriale, ogni rinunzia o transazione sarebbe ipoteticamente assimilabile ad un’estorsione, perpetrata dal datore di lavoro, facendo leva sulla propria supremazia per indurre il dipendente a rinunciare ad un proprio diritto. Sussiste una tutela, di stampo lavoristico, consistente nella possibilità da parte del prestatore di impugnare l’atto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Manca invece la tutela del lavoratore nell’ipotesi in cui la rinunzia o l’accordo siano stipulati in sedi protette. In questi casi, unica possibilità del lavoratore di ottenere l’annullamento dell’atto a lui sfavorevole, è una denuncia/querela per estorsione. Alcun fondamento giuridico ha, però, una tutela penalistica del lavoratore in caso di rinunzie o transazioni concluse a suo sfavore. Sono personalmente in totale disaccordo con l’utilizzo del processo e della sanzione penale per ottenere vantaggi in controversie patrimoniali o contrattuali. In tal modo si rischia di strumentalizzare l’azione penale, riducendola a mero supporto dell’azione civile, relegandola così ad un ruolo che non le appartiene. Peraltro, a ben vedere, con l’ampliamento della fattispecie estorsiva, l’utilizzo da parte del lavoratore dello strumento penale finalizzato ad ottenere l’annullamento di una rinunzia o transazione, potrebbe esso stesso rientrare nell’ambito della fattispecie estorsiva, prestandosi a sua volta ad una querela da parte del datore di lavoro.

Alberto Biancardo
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